Giustizia amministrativa: Proroga termini permesso di costruire (Cons. Stato n. 3317/2012)

Redazione 05/06/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno – ha deciso con sentenza semplificata una controversia concernente la proroga di termini di un permesso di costruire: trattavasi di un titolo abilitativo disapplicato dal giudice penale che l’amministrazione avrebbe dovuto – secondo il giudice di prime cure – annullare in autotutela piuttosto che prorogare.

Il Comune appellante eccepisce, in via preliminare, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di una sentenza semplificata, non avendo presenziato all’udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare, a motivo della preventiva formulazione – da parte del ricorrente – di una rinuncia alla domanda stessa.

Il motivo è fondato.

A mente dell’art. 60 c.p.a., “in sede di decisione della domanda cautelare” e purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Nel caso di specie il ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda cautelare con dichiarazione del 20 marzo 2013, depositata il 27 marzo 2012, chiedendo al contempo la sollecita fissazione dell’udienza per la decisione del merito.

Non essendo revocabile in dubbio, in forza del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo, che la domanda cautelare è sempre rinunciabile (del resto la possibilità è indirettamente riconosciuta dall’art. 71 comma 5 c.p.a. che nel disciplinare i termini minimi di comunicazione del decreto di fissazione udienza, dà rilievo alla “rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare”), ne discende che la rinuncia preclude al giudice l’applicazione dell’art. 60 c.p.a., facendo venir meno il presupposto della “decisione della domanda cautelare”, sedes materiae individuata dal legislatore quale unica ed eccezionale deroga all’udienza di discussione.

L’aver – il TAR – deciso definitivamente la causa senza celebrazione dell’udienza di discussione costituisce una compromissione del diritto di difesa ed è motivo di annullamento della sentenza, con conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a.

Avuto riguardo alla novità e peculiarità della questione, le spese possono essere compensate

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione