Giurisdizione nei confronti dello straniero, prospettazione della domanda, cumulo soggettivo, spostamento della competenza giurisdizionale (Cass. n. 26937/2013)

Redazione 02/12/13
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Svolgimento del processo

L’avv. C.Z. convenne, davanti al tribunale di Forlì, la LGT Bank in Liechtenstein A.G., A.S. , A.L. , la ATC società fiduciaria, J.C.C. , la VP Bank Verwaltungs und ***************************, ****** , S.G. e D..L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di cui lamentò essere stata vittima a seguito di una truffa internazionale perpetrata nei suoi confronti.
A tal fine, espose che nel 1998 A..L. ed S.A. gli proposero un’operazione finanziaria detta “blocco fondi” che “prevedeva la totale securizzazione del capitale ed una serie di possibilità di ottenere interessi di rilievo attraverso un conto vincolato e con operazioni da compiersi sotto l’egida della banca” (così nell’atto di citazione).
Il capitale investito ammontava alla somma di 2.000.000 USD, inizialmente trasferita, con bonifico del 26.3.1998, da un conto aperto presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ad un conto in essere presso la Barclays Bank Pic di ….
Quindi, il L. e lo S. comunicarono allo Z. che l’operazione si sarebbe perfezionata a ….
“Il ricorrente domandò l’intervento di un trust con sede principale in altro paese perché si provocasse l’effetto della segregazione della somma”.
Fu, quindi, fissato un appuntamento a Ginevra il 3.6.1998 presso la studio di tal J.C..C. – operante quale titolare di un trust, sia in …, sia nel (omissis) – denominato ATC.
Il contratto fu concluso tra due mandatari dello Z. , V.J.P. ed A.L. , ed il trust ATC.
La somma di due milioni di dollari fu, quindi, trasferita il 4.6.1998 dal conto di … ad un conto intestato fiduciariamente alla stessa ATC presso la LGT Bank di …, società del Principato del (omissis) .
In data 6.6.1998, fu stipulata tra l’ATC (trust del ricorrente) e la GLSD di … (operatore finanziario e società sempre del (omissis) ) una convenzione per l’investimento del capitale, contratto anch’esso da inquadrare – secondo la tesi del ricorrente – in un nuovo negozio fiduciario nel quale la GLSD ed i suoi soci erano trustees e la LGT resulting trust e co-trustee.
Il ricorrente afferma che “la LGT Bank, destinataria della somma tramite swift nominativo, in ogni caso era soggettivamente edotta oltre ogni ragionevole dubbio che il denaro non solo non apparteneva alla fiduciaria ATC di J.C. C. bensì esclusivamente al fiduciante avv. C.Z. “.
“L’avv. Z. “, infatti, “era noto perché mittente/expediteur del denaro proveniente da un conto nominativo sia per quanto scritto nel contratto reggente il contratto con il trust, che è poi l’accordo del 3/6/1998”.
La Banca, quindi, era responsabile della distrazione dei fondi verso altre forme di investimento non concordate.
“La violazione dell’obbligo di informazione (prima di agire in dissonanza rispetto ai contratti) peraltro era imputabile ed è imputata” quindi “ai convenuti ed alla LGT che sapeva chi fosse il proprietario e doveva informarlo anziché agevolare il gruppo dei convenuti complici nelle distrazioni” (pag. 13 del ricorso).
Infatti, i fondi del ricorrente – sempre secondo la tesi difensiva – erano stati distratti su ordine del C. verso un altro conto aperto a suo nome presso diversa banca del **********, la VPB Bank, così spossessandone il vero titolare; e ciò avrebbe visto la fattiva collaborazione di altri soggetti.
In particolare lo S. , agendo in proprio e quale legale rappresentante della WTL SA società con sede nella Repubblica di (omissis) , della quale era socio il L. , – sempre seguendo la tesi del ricorrente -, con la scrittura privata del 9.7.1999, s’impegnava a ristorare l’attuale ricorrente per la perdita subita mediante pagamenti rateali concordati; e ciò a titolo di “responsabilità morale”, ma nessun pagamento era intervenuto.
Di tali danni – che configuravano illeciti civili oltre che reati – lo Z. chiedeva il risarcimento.
Il giudizio civile era interrotto e riassunto ai sensi dell’art. 54, comma 4, c.p.c. nei soli confronti di A.L. , S.A. , WTL SA ed LGT Bank.
Quindi, nelle more del giudizio, nell’ambito del quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, Z.C. ha presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Resiste con controricorso LGT Bank in Liechtenstein in AG. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura allegata, dalla resistente LGT Bank in Liechtenstein A.G., al controricorso per cassazione.
È, infatti, valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla c.d. apostille, contestualmente autenticata, anche se non in lingua italiana.
Ciò perché l’art.122, primo comma, c.p.c. prescrivendone l’uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. 29.12.2011, n. 30035; v. anche Cass. 14.11.2008 n. 27282 in relazione all’apostilla redatta su folio di allungamento).
Va, poi, disattesa l’eccezione sollevata dalla Banca resistente sulla preclusione alla proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, per avere il tribunale già emesso ordinanza negativa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c..
L’ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., infatti, anche qualora contenga una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. (v. anche S.U. ord. 17.10.2006 n. 22245).
Non preclude, pertanto, la proponibilità del regolamento di giurisdizione che può essere esperito, ai sensi dell’art. 41, c.p.c., finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado.
Nel merito.
In primo luogo, va ribadito che la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando tale principio soltanto nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765; S.U. ord. 2.4.2009 n. 7991; S.U. ord. 12.3.2009 n. 5965; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. 21.3.2006 n, 6217; S.U. 3.4.2000 n. 86).
C..Z. ha chiesto che, accertata la responsabilità dei convenuti A..L. , A..S. , WTL SA ed LGT Bank per i fatti di cui si è dato conto nella parte espositiva della sentenza, questi fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
Inoltre, ha chiesto, in subordine, anche la condanna di ciascuno per i rispettivi ed autonomi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni, sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale e così pure “per responsabilità ex lege e per violazione di diritti assoluti e costituzionali e fondamentali”.
I soggetti in questioni sono stati evocati in giudizio per l’attività illecita ti dagli stessi posta in essere ai suoi danni.
Il ricorrente afferma la “sussistenza di un’associazione di malfattori che coinvolse non solo il L. e S. ma anche i funzionari della LGT Bank” (pag. 44 della memoria), “con base primaria in Italia volta a distrarre le somme di pertinenza dell’Avv. C..Z. con gli opportuni agganci presso alcuni funzionari dell’istituto di credito” (pagg. 44-45 della memoria).
Ora, la legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, dopo aver enunciato, al comma 1, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, al comma 2, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in materie comprese od escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804).
Per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale della Convenzione, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (art. 3, comma 2 l. n. 218 del 1995).
Per le seconde, la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di competenza per territorio dettate dal codice di procedura civile italiano agli artt. da 18 a 27.
Quindi, qualora non si tratti di alcuna delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l’ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato, né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2^, 3^ e 4^ del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione; e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare oltre la sfera dell’efficacia personale della Convenzione (S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765; S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060).
L’art. 6 della Convenzione di Bruxelles prefigura criteri di competenza speciale, di cui l’attore ha facoltà di avvalersi in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, i quali consentono di citare il convenuto, domiciliato in uno Stato, davanti al Giudice di un altro Stato.
Il criterio di cui all’art. 6, n. 1 prevede che, nell’ipotesi di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato dinnanzi al Giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.
La disposizione si riferisce all’ipotesi del cumulo soggettivo, per il quale l’art. 33 c.p.c. consente la proposizione di domande contro più persone, che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c., dovrebbero essere proposte davanti a Giudici diversi, davanti al Giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, se si tratta di domande connesse per l’oggetto o per il titolo, per essere decise nello stesso processo (sul punto S.U. ord. 28.10.2005 n. 20998; S.U. ord. 24.7.2003 n. 11526; v. anche S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. 21.6.2006 n. 14287).
Né alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la domanda, come proposta, postuli la cognizione di ulteriori causae petendi, rispetto alle quali non ricorra analoga connessione, o non siano ravvisabili altri momenti di collegamento dotati di analoga idoneità, quando l’articolazione della stessa comporti la preliminare cognizione in ordine alla causa petendi che, determinando la connessione, impone l’unitaria trattazione di tutte le cause (S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. 21.6.2006 n. 14287; S.U. 6.8.1990 n. 7935).
Una tale soluzione trova la sua giustificazione nell’impedire possibili soluzioni fra loro incompatibili (così la Corte di Giustizia CE nella pronuncia 27 settembre 1988, C – 189/87).
Ora, nel caso in esame, è stata prospettata la responsabilità contrattuale, ma anche quella extracontrattuale dei convenuti, unitamente al loro coinvolgimento per il concorso in condotte costituenti fattispecie criminose.
Inoltre, è stata dedotta la responsabilità del L. , oltre che per tali fatti illeciti commessi in concorso con gli altri soggetti evocati in giudizio, anche in relazione all’attività di mandatario conferitagli in Italia e che lo aveva visto inadempiente.
Ed è stata anche postulata la responsabilità di A..S. in proprio e quale legale rappresentante della società anonima WTL.
Lo S. risulta, inoltre, essersi anche costituito in giudizio al fine di, contestare gli addebiti a lui mossi riversando, invece, la relativa Irresponsabilità sull’Istituto di credito estero convenuto in giudizio. Lo S. è pacificamente residente in XXXXXX, mentre il L. , nei confronti del quale è stata adottata la procedura degli irreperibili ai fini della sua evocazione in giudizio, pur risultando cancellato dall’anagrafe della popolazione residente nella provincia di (omissis) , non risulta residente all’estero.
Nel caso in esame, quindi, la connessione sussiste, non solo tra le domande proposte dall’attore nei confronti di tutti e tre i convenuti, poiché esse mirano all’accertamento della responsabilità di tutti i partecipanti all’attività illecita – con condotte fra loro connesse – che hanno provocato al ricorrente i danni dei quali richiede il risarcimento, ma anche con riferimento alle condotte relative ad ipotesi di responsabilità contrattuale ipotizzate dall’attuale ricorrente.
In ogni caso, ai fini della giurisdizione, quel che qui interessa è che non può parlarsi di pretestuosità del cumulo soggettivo, realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perché dalla prospettazione della domanda – la cui fondatezza costituisce questione di merito – risulta che ciascun convenuto non è estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio (S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765; S.U. 25.5.2001 n. 219; S.U. 3.4.2000 n. 86; v. anche S.U. ord. 18.12.2009 n. 26643).
Oltretutto, il fatto illecito prospettato ha preso le mosse proprio dal territorio italiano in cui il L. e lo S. avevano prospettato all’odierno ricorrente l’investimento risultato, poi, dannoso per lo stesso.
E, sotto questo profilo, può riconoscersi la giurisdizione italiana, anche ai sensi dell’art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000.
Le condotte che l’odierno ricorrente, infatti, accomuna prendono le mosse dal territorio italiano nel quale lo S. ed il L. proposero l’investimento allo Z. .
Ed è su tale base che ha preso l’avvio la vicenda della quale si contesta l’illiceità ed il conseguente danno subito.
Ed allora, può dirsi che si tratti di condotte prospettate come diacronicamente preparatorie rispetto all’evento di danno, dall’attore individuato, sul piano della causalità materiale, con riguardo all’investimento compiuto “ab origine” ed “ab origine” vulnerato dall’attività illecita dei convenuti, che si è risolta nell’induzione ad un investimento, privato di ogni prospettiva di rendimento (v. anche S.U. ord. 8.4.2011 n. 8034).
Le ulteriori censure proposte dall’attuale ricorrente restano in questa sede assorbite perché attengono a questioni che spetta al giudice del merito esaminare (procura ecc.).
Conclusivamente, è dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano.
Le spese sono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Spese rimesse.

Redazione