Giurisdizione in caso di estromissione dal rapporto di lavoro e successive conseguenze in sede risarcitoria (Cons. Stato n. 4059/2013)

Redazione 02/08/13
Scarica PDF Stampa

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2013, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ricadendo la controversia dedotta in giudizio nella giurisdizione del Giudice Ordinario, i seguenti ricorsi di primo grado:
– ricorso n. 330 del 2012 per l’annullamento della determinazione del Segretario generale n. 254/RG del 3.5.2012, limitatamente alla parte con cui ha disposto l’immediata estromissione dal rapporto di lavoro dei ricorrenti, nonostante l’esigenza imperiosa di garantire il retto e preciso funzionamento del servizio, prestato dagli stessi, nelle diverse strutture consiliari, così come sollecitato dal Consiglio regionale con ordine del giorno del 10.05.2012 prot. 22262 e dai dirigenti, con nota del 2 maggio 2012 prot. 20575, in cui si richiama l’attenzione del Segretario generale e del Capo di gabinetto sulle gravissime conseguenze che derivano al funzionamento di tutti gli uffici consiliari dall’interruzione ex abrupto del rapporto lavorativo in questione, di peculiare e insostituibile natura tecnica;
– ricorso n. 402 del 2012 per l’annullamento della “Determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria, n. 254/RG del 3.5.2012, in pari data pubblicata, nella parte in cui è stata dichiarata la “caducazione automatica del rapporto di lavoro” dei ricorrenti, in uno a quello degli altri vincitori del concorso ad operatore informatico (cod. n. 999), e ciò nonostante lo stesso Consiglio Regionale avesse segnalato, con ordine del giorno n. 54 del 10.5.2012, al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria “il considerevole impatto organizzativo e gestionale per gli uffici amministrativi del Consiglio Regionale” derivante dalla disposta “caducazione automatica del rapporto di lavoro” di cui sopra e l’opportunità di verificare “come già da riscontri presso altre istituzioni pubbliche in casi similari, il mantenimento in servizio con continuità dei trentatre operatori informatici B/3 … sino all’approvazione della graduatoria generale di merito del concorso cod. 999 da riattivare e concludere con la massima urgenza”; nonché per il risarcimento del danno, a mezzo della reintegrazione in forma o, in via subordinata, del danno patrimoniale per equivalente e, in ogni caso, il risarcimento di un danno morale da valutare in via equitativa;
– ricorso n. 405 del 2012 per l’annullamento della determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria n. 254/RG del 3.5.2012 comunicata con racc. a.r. del 4.5.2012 e pervenuta al ricorrente in data 17.5.2012, recante: «presa d’atto sentenza n. 2325/2012 del Consiglio di Stato. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 164 del 26.2.2010 di approvazione della graduatoria generale di merito definitiva relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a numero 33 posti di operatore informatico, cat. B3, contraddistinto dal cod. 999. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 183 del 1.3.2010 di nomina dei vincitori del medesimo concorso. Caducazione automatica del rapporto di lavoro tra n. 33 operatori informatici ed il Consiglio regionale», limitatamente alla parte in cui detto provvedimento dispone la caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il parere espresso dal Collegio dei consulenti giuridici del Consiglio regionale, acquisito in data 30.4.2012, prot. gen. n. 20332, sempre limitatamente alla parte in cui ravvisa la necessità della caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria; nonché per il risarcimento del danno, a mezzo della reintegrazione in forma o, in via subordinata, per equivalente;
– ricorso n. 406 del 2012 per l’annullamento della determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria n. 254/RG del 3.5.2012 comunicata con racc. a.r. del 4.5.2012 e pervenuta al ricorrente in data 8.5.2012, recante: «presa d’atto sentenza n. 2325/2012 del Consiglio di Stato. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 164 del 26.2.2010 di approvazione della graduatoria generale di merito definitiva relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a numero 33 posti di operatore informatico, cat. B3, contraddistinto dal cod. 999. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 183 del 1.3.2010 di nomina vincitori del medesimo concorso. Caducazione automatica del rapporto di lavoro tra n. 33 operatori informatici ed il Consiglio regionale», limitatamente alla parte in cui, detto provvedimento, dispone la caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il parere espresso dal Collegio dei consulenti giuridici del Consiglio regionale, acquisito in data 30.4.2012, prot. gen. n. 20332, sempre limitatamente alla parte in cui ravvisa la necessità della caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che i ricorrenti sono tutti partecipanti al concorso per n. 33 Operatori Informatici – Cat. B3, indetto dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del 7.12.2004, risultando vincitori dello stesso, come da determinazione del Segretario Generale n. 756 del 9.12.2009 di approvazione della Graduatoria generale di merito, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria – Parte III – n. 52 del 24.12.2009, ed ulteriori atti di approvazione definitiva e di nomina in ruolo, con sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 1°.6.2010.
A seguito di vari ricorsi avverso la detta graduatoria, quest’ultima veniva annullata in sede giurisdizionale dal TAR di Reggio di Calabria con sentenza n. 286-2011, confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato n. 2325-2012; in forza del giudicato, è stato sancito l’obbligo per l’Amministrazione di ripetere la prova pratica del concorso di cui sopra, contestualmente disponendo l’annullamento della procedura concorsuale “a partire dalla prova pratica”.
Secondo il TAR, dall’esame delle domande contenute nei ricorsi di primo grado emergeva che i ricorrenti avevano prospettato una situazione giuridica legittimante in termini di diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o di risarcimento per lesione di aspettativa, causata dall’illegittimità degli atti amministrativi, accertata in sede giurisdizionale ed in conseguenza della quale hanno perso il posto di lavoro.
Per il TAR, al di fuori della particolare ipotesi degli appalti pubblici ed in relazione ad altre fattispecie, nelle quali il negozio stipulato dalla pubblica amministrazione (PA) è risultato essere affetto da patologie riconducibili alla fase dell’evidenza pubblica, la Suprema Corte regolatrice della giurisdizione ha mantenuto fermo l’orientamento che riconosce la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.).
Alla luce di tali principi, anche nella odierna fattispecie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica, in conseguenza dell’illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l’accesso agli impieghi presso un’Amministrazione pubblica.
Sotto altro profilo, ed anche con riferimento specifico alla domanda risarcitoria, il TAR ha osservato che la pretesa dei ricorrenti di vedersi risarcite le aspettative di lavoro, sia con riferimento al mancato impiego presso i ruoli regionali, sia con riferimento alle occupazioni precedenti, che sono state abbandonate avendo fatto affidamento sulla legittimità della selezione concorsuale, ha consistenza di diritto soggettivo pieno, qualificabile ex art. 2043 cod. civ., quindi di pertinenza del Giudice Ordinario.
Pertanto, ha concluso il TAR, sia la domanda di annullamento del provvedimento di caducazione automatica del contratto di lavoro dei ricorrenti, che quella relativa al risarcimento del danno (per perdita dell’occasione di lavoro presso il Consiglio Regionale della Calabria, o per perdita degli impieghi precedenti, che sono stati abbandonati), in considerazione dell’incolpevole affidamento sulla legittimità degli atti concorsuali posti in essere dal Consiglio Regionale della Calabria, non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Secondo l’appellante la sentenza merita completa riforma, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (G.A.).
Si costituiva l’Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato, dovendosi condividere le approfondite argomentazioni prospettate nella sentenza gravata.
Infatti, sotto un primo profilo, per quanto riguarda in specifico la domanda di annullamento sulla determina di caducazione del Segretario Generale, si deve osservare che quest’ultimo atto assume in astratto una duplice valenza:
– di atto latu sensu esecutivo di un giudicato, conseguente al fatto che i ricorrenti, tutti vincitori del concorso per n. 33 Operatori Informatici – Cat. B3, indetto dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del 7.12.2004, con nomina in ruolo e sottoscrizione del relativo contratto, avvenuta in data 1°.6.2010, hanno visto la graduatoria, da cui risultavano vittoriosi, annullata in sede giurisdizionale dal TAR di Reggio di Calabria con sentenza n. 286-2011, confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato n. 2325-2012; in forza del giudicato, infatti, è stato sancito l’obbligo per l’Amministrazione di ripetere la prova pratica del concorso di cui sopra, contestualmente disponendo l’annullamento della procedura concorsuale “a partire dalla prova pratica”;
– di atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro adottato nell’esercizio dei poteri privatistici di datore di lavoro.
Rispetto a tale plurivalenza dell’atto impugnato prevale senza dubbio la caratterizzazione da ultimo indicata, poiché l’atto non può in nessun modo qualificarsi come espressione di poteri autoritativi, in quanto risulta nella sostanza ricognitivo di un vizio radicale del contratto individuale di lavoro conseguente all’annullamento giurisdizionale della graduatoria concorsuale che ne forniva il titolo giuridico di legittimazione, a prescindere da qualsivoglia considerazione di ordine amministrativo e di tipo discrezionale, considerazioni che risultano del tutto irrilevanti sul piano giuridico.
Viene in questo modo anche reso irrilevante il valore dell’atto come esecutivo del giudicato, in quanto l’Amministrazione si è limitata nella sostanza a prendere atto della sopravvenuta inefficacia del contratto individuale di lavoro al fine di dare esecuzione alle sentenze del Giudice Amministrativo sopra richiamate (sentenza del TAR confermata da questo Consiglio).
In ogni caso, anche dubitandosi che l’atto possa qualificarsi come esecutivo del giudicato, esso può essere al limite attratto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo originariamente adito soltanto con le forme e con i limiti del giudizio di ottemperanza, nell’ambito di una contestazione che investa l’esecuzione della predetta sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, contestazione che è inesistente nel caso di specie e che, dunque, non può attirare la presente controversia nell’ambito della giurisdizione di ottemperanza di questo giudice.
Peraltro, come ha chiarito la Suprema Corte, posto che l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’Amministrazione pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell’esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2011, n. 27277).
Enucleando tale principio, si deve dunque concludere che nel caso in esame, poiché la cognizione sul contratto individuale di lavoro appartiene al giudice ordinario, la relativa cognizione, anche in sede di ottemperanza, da parte del giudice amministrativo è parimenti esclusa.
Prevale, dunque, l’aspetto dell’atto in esame quale atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro.
Come è noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego contrattualizzato è disciplinato dall’art. 63, d.lgs. n. 165-2000 che attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni … incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali … ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.
Il successivo comma 4 dispone invece che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materie di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative al rapporto di lavoro delle categorie non privatizzate.
La norma che disciplina la competenza del giudice ordinario, si è osservato, opera secondo una tecnica di attribuzione della giurisdizione simile a quella adottata nella previgente disciplina con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, seguendo il criterio del riparto per blocchi di materie e prescindendo dall’ordinario criterio della natura della posizione giuridica fatta valere.
La giurisdizione residuale attribuita dal comma 4 al giudice amministrativo in tema di procedure concorsuali, pur definita con riferimento alla materia, è, tuttavia, unanimemente ricondotta alla giurisdizione generale di legittimità, in assenza di disposizioni che espressamente facciano riferimento alla ricorrenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23327).
La giurisdizione amministrativa, di conseguenza, si radicherà con riferimento ad impugnative avverso atti che siano espressione di un’attività autoritativa – il che, come detto, è assente nel caso in esame – che, in ogni caso, si collochino all’interno della fase che precede l’assunzione. Anche tale secondo requisito è assente nel caso di specie; infatti, il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva. Dopo l’approvazione, infatti, si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 27 ottobre 2006, n. 23075).
Pertanto, alla luce di tali principi, è evidente che la dichiarazione di “caducazione automatica del rapporto di lavoro” dei ricorrenti, in uno a quello degli altri vincitori del concorso ad operatore informatico, appartenga al plesso giurisdizionale dell’A.G.O..
Con riferimento alle domande risarcitorie valgono le stesse argomentazioni di principio, cui si deve aggiungere la considerazione, ben espressa e motivata nella sentenza del TAR, secondo la quale, come emerge dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2011, nn. 6594 e 6595), in tema di risarcimento per lesione di affidamento generato nel privato dalla legittimità di atti amministrativi di cui quest’ultimo sia beneficiario e che poi sono annullati, in sede giurisdizionale o anche in autotutela, tale domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale giudizio si incentra sulla violazione del dovere del “neminem laedere”, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell’agente e della sua attività, e per questo non giustifica la concentrazione della tutela risarcitoria di fronte al giudice dell’annullamento.
Tale orientamento, benché discutibile in via generale, in quanto apparentemente in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 febbraio 2010, n. 35 e con lo stesso art. 7 c.p.a., che afferma la sottoposizione al Giudice Amministrativo delle controversie in cui venga in rilievo anche mediatamente l’esercizio di poteri pubblicistici, non trova ostacoli ad applicarsi al caso di specie, ove come si è già detto, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di impiego pubblico privatizzato è una giurisdizione di sola legittimità e non è materia di giurisdizione esclusiva ove, semmai, possono presentarsi i dubbi ermeneutici sopra sintetizzati.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, con particolare riferimento alla novità degli orientamenti della Corte di Cassazione riportati in motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013

Redazione