Giudizio di ottemperanza: possono trovare ingresso solo questioni che sono state oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione (Cons. Stato n. 1412/2013)

Redazione 08/03/13
Scarica PDF Stampa

FATTO e DIRITTO

11.– Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio i medici, indicati in epigrafe, dipendenti dell’Università degli Studi di Tor Vergata e “strutturati” a prestare servizio presso l’ente convenzionato Università Cattolica del Sacro Cuore o Policlinico Gemelli, hanno proposto domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto – secondo quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto sanità, 1994/1997 (d’ora innanzi anche solo CCNL), a partire dal 1° gennaio 1997 – a percepire l’identico trattamento retributivo complessivo dei medici con qualifica ospedaliera operanti nelle strutture convenzionate con la II Università di Roma “Tor Vergata”, in particolare per quanto concerne:

– le voci di retribuzione “parte variabile” (artt. 55, 56 e 57 del CCNL 1994/1997);

– la retribuzione di risultato e premio (artt. 63-66 del CCNL 1994/1997);

– l’indennità di qualificazione professionale e trattamento economico legato alla produttività (artt. 45 e segg. CCNL 1994/1997), compresa ogni altra voce che per legge o contratto collettivo compete o risulti riconosciuta ai medici con qualifica ospedaliera, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di tutti gli importi dovuti dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. dalla data delle singole spettanze sino all’effettivo soddisfo.

Con successivi motivi aggiunti, gli stessi medici hanno proposto una ulteriore domanda di accertamento del diritto al riconoscimento e alla applicazione degli istituti a contenuto normativo, relativamente alla determinazione delle proprie posizioni funzionali, alla retribuzione di risultato, al premio di qualità individuale, all’indennità di guardia notturna e festiva e all’indennità di pronta reperibilità, in conformità ai CCNL 1994/1997 e 1998/2001 ed alle norme di settore, con conseguente ulteriore condanna dell’Amministrazione a determinare la posizione funzionale come da CCNL 1994/1997 e norme di settore ed a pagare quanto dovuto, con ogni effetto in ordine alla tredicesima mensilità e agli effetti sulla retribuzione di cui al CCNL 1998/2001, nonché ad uniformare lo statino stipendiale a criteri di chiarezza, intelligibilità e puntualità.

1.1.– Il Tribunale adito, con sentenza n. 6191 del 2005, ha dichiarato parzialmente fondata la pretesa fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio ed in particolare:

– ha riconosciuto, come statuito anche in apposite delibere dello stesso Consiglio di Amministrazione dell’Università, il diritto del personale sanitario che presta servizio, con prestazioni lavorative assistenziali, presso una struttura sanitaria convenzionata, ex art. 39 della legge n. 833 del 1978, «all’integrazione del trattamento retributivo, in tutte le voci che lo compongono, ai fini dell’equiparazione al personale ospedaliero (…) di pari funzioni, mansioni e anzianità»; in particolare, si è affermato che deve essere riconosciuto il diritto «alle voci retribuzione di posizione parte variabile (cfr. per la dirigenza medica artt. 55, 56 e 57 del relativo CCNL 94/97), retribuzione di risultato e premio (vedi artt. 63-66 CCNL suddetto)»;

– ha individuato – indipendentemente dal rapporto di provvista che intercorre con la Regione – nell’Amministrazione universitaria il soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e differenziale del personale docente e non docente universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di cura, ai fini dell’equiparazione al personale del servizio sanitario nazionale, e ciò anche se la quantificazione delle differenze retributive debba essere fatta in sede diversa da quella universitaria e quindi dall’Amministrazione presso la quale i medici istanti hanno prestato la loro attività sanitaria;

– ha affermato che non potesse essere dichiarata la totale cessazione della materia del contendere, non essendovi la prova dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto;

– quanto all’“indennità di qualificazione professionale” e al “trattamento accessorio di produttività”, il Tar ha ritenuto che si trattasse di emolumenti previsti per posizioni non dirigenziali, mentre i medici avevano chiesto l’equiparazione a siffatte posizioni, ragion per cui di tali compensi si doveva tenere conto negli stretti limiti in cui essi, per normative aziendali e posizioni assunte dai singoli interessati, potessero per costoro eventualmente ritenersi compatibili;

– in ordine alle domande proposte nella forma dei motivi aggiunti si è rilevato che le pretese retributive connesse all’assegnazione e graduazione delle funzioni dirigenziali fossero generiche e comunque investivano aspetti organizzativo-autoritativi, con conseguente inammissibilità dell’azione proposta in termini di accertamento di diritti.

E’, infine, stata accolta la domanda relativa all’erogazione per tredici mensilità dell’“indennità di posizione”, come pure quella relativa al pagamento, nello stesso modo che per gli altri medici operanti nella struttura, delle ore di lavoro straordinario notturno e festivo.

1.2.– Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5079 del 2007, ha confermato la predetta sentenza.

1.3.– In sede di esecuzione del giudicato, è stato proposto ricorso di ottemperanza innanzi allo stesso Tar, il quale ha nominato un commissario ad acta con il compito di «verificare l’esatta portata e consistenza dei pagamenti disposti dall’Ateneo».

A seguito del deposito della relazione tecnica gli odierni appellanti hanno chiesto il rinnovo della verificazione, avendo il commissario tenuto conto esclusivamente della componente fissa del trattamento economico e non anche della parte variabile.

Nell’istanza si è, altresì, chiesto di valutare anche il contenuto degli altri contratti collettivi del comparto sanità medio tempore entrati in vigore.

Il Tribunale ha, da un lato, ordinato all’Università resistente di accertare, nel termine di due mesi, la correttezza, sotto il profilo amministrativo-contabile, dei dati forniti dalle parti, dall’altro, ha ordinato al commissario, nel caso di inerzia dell’Amministrazione, di effettuare un riscontro degli emolumenti dovuti tenendo conto, in particolare, della componente fissa e variabile del trattamento economico, assegnando allo stesso un termine di novanta giorni per adempiere.

L’Amministrazione ha depositato una relazione unitamente a prospetti.

Il Tribunale, senza attendere il deposito della verificazione, ha emanato la sentenza oggetto del presente appello, con la quale, ritenendo condivisibili le argomentazioni difensive dell’Università, ha rigettato il ricorso.

Successivamente al deposito della sentenza il commissario ha depositato la richiesta di liquidazione del compenso unitamente alla relazione integrativa.

2.– Con l’atto di appello si assume che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere:

– che nulla fosse dovuto sulla base della sola relazione dell’Università priva di documentazione probatoria a supporto, senza attendere la relazione del commissario ad acta, che conteneva conteggi corretti;

– che per il calcolo delle differenze retributive non sarebbe stato possibile applicare il CCNL di categoria 1998/2001;

A tale ultimo proposito si afferma che di tale contratto, pur se adottato dopo la sentenza di cognizione, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto: il giudizio di ottemperanza ha, infatti, natura mista di cognizione ed esecuzione, con la conseguenza che «il dictum del giudice, nella parte in cui ha accolto le domande dei ricorrenti (…), non può che ricevere un’applicazione dinamica con riferimento alla situazione di fatto e diritto quale è all’atto dell’esecuzione della sentenza».

2.1.– Con ordinanza 23 aprile 2012, n. 2367, questa Sezione ha disposto l’acquisizione della seconda relazione del commissario, con richiesta di chiarimenti da parte dell’Università in ordine a quanto contenuto nella predetta relazione.

2.2.– Si è costituita in giudizio l’Università intimata chiedendo il rigetto dell’appello.

2.3.– Il commissario ha dato esecuzione all’ordinanza, depositando, in data 1° ottobre 2012, la relazione integrativa richiesta dal Tar ma non presa in esame ai fini della decisione. Tale relazione nella parte finale contiene un prospetto riepilogativo in cui sono indicate le somme complessive che spetterebbero, a titolo di differenze retributive, ai singoli appellanti.

2.4.– L’Università ha anch’essa depositato, in data 16 novembre 2012, la relazione richiesta, facendo presente che: a) il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1997, 1998 e 1999; b) il contratto collettivo nazionale è quello relativo agli anni 1994/1997; c) non possono essere utilizzati documenti relativi a periodi successivi; d) sussistono taluni errori relativi ai conteggi effettuati.

3.– L’esame delle questioni poste con l’atto di appello impone, in via preliminare, che si chiarisca che nel giudizio di ottemperanza possono trovare ingresso solo questioni che sono state oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione.

In questa prospettiva assume valenza primaria l’esatta individuazione dell’ambito definito con la sentenza. Nel caso in cui quest’ultima esami soltanto alcune delle questione controverse la contestazione della successiva attività, non coperta dal giudicato, deve essere effettuata mediante la proposizione di una nuova azione di cognizione.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2, ha affermato che «l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza».

La definizione del giudizio di ottemperanza quale giudizio misto di cognizione ed esecuzione, richiamata dagli appellanti, non significa, pertanto, che in esso possono entrare questioni non oggetto di accertamento giudiziale. Tale qualificazione implica che il giudice dell’ottemperanza deve, tra l’altro, valutare quale valenza possano avere le eventuali sopravvenienze sul diritto, ricomprendendo in esse anche quelle contenute nei contratti collettivi. In quest’ottica, le sopravvenienze – quando riguardano ‘spazi vuoti’ o criteri di quantificazione che non sono stati oggetto di precedenti statuizioni – rilevano nel senso che di esse occorre tenere conto al fine di accertare come le stesse possano avere inciso sull’accertamento giurisdizionale già svolto e non anche nel senso che esse possono essere richiamate per ottenere il riconoscimento di pretese che esulano dal perimetro del giudicato.

3.1.– Nella fattispecie in esame, come è emerso dalla ricostruzione complessiva della vicenda, il giudice della cognizione ha svolto un accertamento: a) limitato ad un periodo di tempo definito; b) avente ad oggetto il riconoscimento di specifiche indennità connesse alle prestazioni svolte in favore di determinate strutture sanitarie e alla qualificazione che di esse ha effettuato il contratto collettivo nazionale all’epoca vigente (1994/1997).

Non è, pertanto, possibile, senza violare le indicate regole che presiedono al rapporto tra giudizio di cognizione e di ottemperanza, estendere il rilievo del giudicato anche alle prestazioni future rese quando era vigente un contratto collettivo nazionale successivo.

3.2.– Alla luce di quanto esposto, è necessario che il commissario depositi una ulteriore relazione con la quale chiarisca, in maniera sintetica, se gli esiti contenuti nella relazione già depositata siano il risultato di una verificazione che si è svolta tenendo conto che:

a) il periodo di riferimento, cui parametrare le differenze retributive, è relativo ai soli anni 1997, 1998 e 1999;

b) il contratto collettivo di riferimento è quello della dirigenza medica 1994-1997;

c) le indennità da prendere in esame ai fini del calcolo sono esclusivamente quelle indicate nella sentenza di cognizione;

d) non possono essere esaminati documenti o relazioni che si riferiscono a periodi temporali successivi a quelli oggetto di accertamento con la predetta sentenza;

Inoltre, il commissario dovrà:

a) fornire chiarimenti in ordine ai presunti errori di calcolo indicati nella relazione depositata dall’Università;

b) depositare la relazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, che dovrà contenere un prospetto riepilogativo indicante le somme eventualmente spettanti agli appellanti alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione;

c) inviare lo schema della relazione venti giorni prima della scadenza dei sessanta giorni alle altre parti che, nel termine di quindici giorni, faranno pervenire le loro osservazioni al verificatore, il quale ne terrà conto nella predisposizione della relazione finale.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone gli incombenti istruttori indicanti nella parte motiva e rinvia la causa alla camera di consiglio del 17 maggio 2013.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012

Redazione