Giudizio amministrativo di appello

Redazione 05/07/11
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N. 03951/2011REG.PROV.COLL.

N. 09070/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 9070 del 2005, proposto dal ***

contro

***

nei confronti di

***

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 90 del 20 luglio 2004;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. ************** e uditi per le parti gli avvocati *****************, ******************** e ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9070 del 2005, il Condominio Villa ************* propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 90 del 20 luglio 2004 con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro la Regione autonoma della Valle d’Aosta, l’Autorità di bacino del fiume Po ed il Comune di Valtournenche per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003, n. 3939, avente ad oggetto: “Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche”; del verbale di istruttoria del 17.10.03 a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento territorio e ambiente – della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione anzidetta; della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03 avente ad oggetto: “Adozione della direttiva Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta (pagine 20-22) e relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione; di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.

Il Condominio Villa ************* – realizzato nel Comune di Val-tournenche, Frazione Breuil-Cervinia, in terreni oggetto di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1968 – impugnava, insieme alla condomina *********************** – la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003 n. 3939, concernente la “Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche”.

I ricorrenti impugnavano inoltre la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03, di adozione della direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta, nonché il verbale di istruttoria del 17 ottobre 2003, a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche–Dipartimento territorio e ambiente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 2003.

Con il ricorso si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1.a – La deliberazione regionale di approvazione della conformità delle cartografie comunali alla legge regionale n. 11 del 1998 sarebbe illegittima perché – in contrasto le affermazioni contenute in precedenti sentenze di questo Tribunale concernenti la medesima vicenda – non avrebbe tenuto conto della assoluta preminenza della disciplina del PAI sulla pianificazione comunale; la deliberazione regionale sarebbe di conseguenza illegittima perché muove dall’erroneo presupposto che la cartografia delle aree a rischio di frane adottata dal Comune di Valtournenche – per il solo fatto di essere dichiarata conforme al dettato e alle finalità della legge regionale n. 11 del 1998 – possa ritenersi sostitutiva delle prescrizioni del PAI; la deliberazione sarebbe poi illegittima perché la verifica di conformità – effettuata con parametri meramente formali e non sostanziali – si fonda su una valutazione tecnica erronea e contraddittoria, su affermazioni apodittiche, su una istruttoria del tutto inadeguata e comunque non preceduta da alcuna verifica sotto il profilo idraulico.

1.b – La direttiva di attuazione del PAI sarebbe invece illegittima perché adottata in attuazione di una disposizione – il nuovo art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 16/2003 – che doveva ritenersi ancora inefficace perché il DPCM di approvazione della relativa modifica era in corso di pubblicazione. Nella parte concernente l’attuazione del PAI nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, la direttiva sarebbe illegittima perché – in violazione dei principi contenuti negli articoli 1, 3 e 17 della legge n. 183 del 1989 – prevede un meccanismo di esonero dei Comuni della Valle d’Aosta dall’obbligo di adeguarsi in modo sostanziale alle prescrizioni del PAI, così subordinando la normativa di tutela introdotta dal piano di bacino ad una disciplina regionale risalente, senza nemmeno dar conto di una attività istruttoria volta a verificare la corrispondenza dei ri-spettivi criteri di classificazione.

Costituitisi la Regione autonoma della Valle d’Aosta, il Comune di Valtournenche e la Immobiliare Lo Mayen s.r.l. (già Lo ***** s.r.l.), il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze in relazione alla illegittimità per carenza istruttoria della delibera regionale, ritenendo di dover assorbire i successivi motivi di ricorso.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia il proprio interesse all’accoglimento del ricorso anche in relazione alle ragioni ritenute assorbite, al fine esplicito di evitare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza relativi alla non prevalenza della normativa e delle cartografie del P.A.I..

Nel giudizio di appello, si sono costituiti la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un rinvio dato all’udienza del 17 dicembre 2010, alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, occorre rilevare come sia fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, formulata dalla Regione Valle d’Aosta.

Va infatti notato come la sentenza di prime cure abbia accolto il ricorso proposto in relazione al richiesto annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta in data 27 ottobre 2003, n. 3939, avente ad oggetto: “Approvazione della conformità alla l.r. n. 11/98 della cartografica delle aree a rischio di frane del Comune di Valtournenche” e, contestualmente, del verbale di istruttoria del 17.10.03 a firma del Responsabile della Direzione prevenzione rischi idrogeologici dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento territorio e ambiente – della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato alla deliberazione anzidetta. In relazione a tali atti, espressamente il T.A.R. ha rivolto l’efficacia demolitoria della sentenza gravata, come si legge al punto 6. della pronuncia.

Altrettanto espressamente è rimasta esclusa da tale pronuncia di annullamento la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/03 in data 31.07.03 avente ad oggetto: “Adozione della direttiva Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, nella parte relativa alle procedure di attuazione del PAI nel settore urbanistico per la Regione Valle d’Aosta (pagine 20-22) e relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione. In relazione a tali atti, il T.A.R., rilevatane la natura di atti presupposti per il procedimento di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici dei comuni della Valle d’Aosta, ha evidenziato il rapporto di mera specificazione della delibera in relazione ai principi contenuti nell’atto a monte.

La incontestata natura di atto presupposto di tale delibera (incontestata in quanto ritenuta tale non solo dalle amministrazioni appellate ma dallo stesso condominio appellante) è consequenziale alla circostanza che lo stesso viene gravato in relazione all’attuazione che ne è stata data dalla delibera regionale impugnata. Pertanto, la sentenza gravata, nei limiti di quanto effettivamente utile alle parti, ha integralmente accolto la prospettazione del ricorrente, annullando gli atti direttamente lesivi, e non estendendo la pronuncia demolitoria agli atti presupposti, in quanto questi necessitavano obbligatoriamente di un ulteriore passaggio amministrativo prima di poter incidere sulla situazione giuridica della parte ricorrente.

Tuttavia, l’attuale appellante e ricorrente in primo grado ha espressamente agito per “evitare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza relativi alla non prevalenza della normativa e delle cartografie P.A.I., che prevedono l’inedificabilità dei suoli, sulla legislazione speciale valdostana” (pag. 5 del ricorso in appello). Si tratta quindi di una azione non più tesa alla eliminazione di un provvedimento lesivo, ma a conseguire una diversa argomentazione giuridica delle ragioni poste a sostegno di una sentenza favorevole alla stessa parte appellante.

In questo senso, va richiamato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è motivo per discostarsi (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4990; id., 21 maggio 2007, n. 2570), secondo il quale l’appello proposto dalla parte la cui domanda sia stata nel primo grado di giudizio pienamente accolta, è effettivamente inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando l’interesse di mero fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole.

Infatti, l’interesse ad impugnare una sentenza (che, com’è noto, costituisce una species della categoria generale della categoria dell’interesse ad agire predicato dall’articolo 100 c.p.c.) deve in ogni caso ricollegarsi ad una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale e quindi come situazione nella quale la sentenza di primo grado abbia in ogni caso tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte.

Nel caso di specie una simile situazione di soccombenza sostanziale non sussiste, perché, come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento immediatamente lesivo della Regione Valle d’Aosta.

2. – L’appello va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l’appello n. 9070 del 2005;

2. Condanna il Condominio Villa ************* a rifondere alla Regione autonoma della Valle d’Aosta ed al Comune di Valtournenche le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., ******** e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

*****************, Presidente

****************, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

**************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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