In tale prospettiva, laddove il vettore comunichi la cancellazione di un volo senza fornire, come nel caso che ci occupa, una soluzione di viaggio alternativa, viene sancito il diritto del passeggero ad essere reintegrato delle somme sborsate per l’acquisto dei titoli di viaggio in tempi brevissimi (entro sette giorni dalla comunicazione della cancellazione), proprio al fine di consentirgli di reperire, autonomamente, un’altra soluzione di viaggio avendone la relativa disponibilità economica.
Di contro, viene stigmatizzata la condotta di quelle compagnie aeree che tendono a trattenere, oltre il termine temporale sopra indicato e senza alcuna valida ragione, gli importi percepiti per l’acquisto di titoli di viaggio relativi a voli aerei successivamente cancellati.