Giudice di Pace: chiamata in causa di un terzo in garanzia (Cass. n. 671/2013)

Redazione 11/01/13
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Fatto e diritto

Ritenuto quanto segue:
p.1. La s.r.l. M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro S.L., il Comune di Copertino, la s.p.a. Acquedotto (omissis) e la s.r.l. P. avverso l’ordinanza del 9 gennaio 2012, pronunciata dal Tribunale di Lecce, ****************** di ***** sulla controversia, introdotta nell’ottobre del 2010 dal L. contro il Comune, per ottenere il risarcimento di danni sofferti per Euro 8.500,00 oltre i.v.a. dalla propria autovettura, per essere rimasta essa infossata in una grossa buca piena d’acqua esistente su una strada comunale. In tale controversia il Comune aveva chiamato in causa la s.p.a. Acquedotto quale autrice dello scavo, la stessa aveva chiamato in causa la P. quale appaltatrice dei lavori e quest’ultima a sua volta la M. , quale esecutrice dei lavori, in qualità di facente parte dell’Associazione Temporanea di Imprese, della quale essa era la capogruppo.
Nel costituirsi in giudizio tempestivamente la M. aveva eccepito che la controversia apparteneva alla competenza per valore con limite di materia del Giudice di Pace di *****, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, c.p.c. nel testo inrodotto dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009, ed all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. aveva insistito su di essa.
Il Tribunale assegnava – per quanto si legge nell’istanza di regolamento – termine di giorni dieci per il deposito di note integrative, si riservava e, quindi, con l’ordinanza qui impugnata, rilevato che “la competenza funzionale del Giudice di Pace entro i limiti di valore di cui all’art. 7 del c.p.c. sussiste allorquando il danno sia stato prodotto da un veicolo in circolazione e non quando, come nella specie, si assuma essere stato prodotto dalla strada in quanto tale (secondo la prospettazione dell’attore sulla strada vi era una grossa buca piena d’acqua e non visibile)”, rigettava l’eccezione “di incompetenza per valore” e dichiarava la competenza del Tribunale, fissando per il prosieguo e per i provvedimenti da adottare in ordine all’istruzione probatoria l’udienza del 1 febbraio 2012.
p.1.1. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. nel testo successivo alla l. n. 69 del 2009, sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
p.3. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni ha chiesto la declaratoria della competenza del Tribunale invocando il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 14564 del 2002 e reputando, invece, che non siano pertinenti i precedenti di cui a Cass. n. 15573 del 2000 e 20496 del 2008, invocati da parte ricorrente.
p.2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto rileva che l’istanza di regolamento di competenza è stata proposta contro un provvedimento che, in quanto non preceduto dall’invito a precisare le conclusioni, si deve ritenere, quanto all’affermazione della competenza, mera valutazione interlocutoria del Tribunale, adottata ai sensi dell’art. 187, terzo comma, c.p.c. e, come tale, eventualmente ridiscutibile in sede di decisione. Ciò alla stregua dell’ormai consolidato principi di diritto secondo cui “In una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento”. (Cass. (ord.) n. 16005 del 2011; (ord.) n. 30254 de 2011; in precedenza Cass. (ord.) n. 4986 del 2011, seguita da Cass. (ord.) n. 13287 del 2011; da ultimo, per un caso particolare, Cass. (ord.) n. 10594 del 2012).
p.2.1. Peraltro, a fini di nomofilachia il Collegio reputa opportuno rilevare che – a prescindere dalla soluzione da darsi alla questione circa l’esatta individuazione del significato della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 7 c.p.c. con riguardo all’espressione “circolazione dei veicoli), sulla quale non merita prendere posizione, salvo rilevare che il precedente di cui a Cass. n. 14564 del 2002 andrebbe esaminato anche alla luce delle considerazioni di cui a Cass. (ord.) n. 20496 del 2008, nonché, in precedenza, da Cass. (ord.) n. 6072 del 2006 – la non condivisione non avrebbe potuto potare all’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, atteso che la competenza – ove il regolamento fosse stato scrutinabile nel merito e non inammissibile – si sarebbe dovuta dire radicata presso il Tribunale, in quanto, se anche la competenza sulla sola causa principale introdotta dal L. risultava riconducibile alla competenza del secondo comma dell’art. 7 e, quindi, nell’ambito di quella del Giudice di Pace, ove la domanda fosse stata introdotta dinanzi a quel giudice, la proposizione della prima chiamata in garanzia da parte del Comune, comportando la necessità di accertamento del rapporto in base al quale la s.p.a. Acquedotto (omissis) aveva eseguito l’opera che aveva, nella prospettazione del L. , avrebbe determinato il cumulo – ai sensi dell’art. 32 c.p.c. o dell’art. 34 c.p.c. – di una causa di competenza del Tribunale ratione valoris. La stessa conseguenza si sarebbe ricollegata alla proposizione della domanda di garanzia di quella società contro la P. e alla proposizione della domanda di quest’ultima verso la M. , implicando la prima l’accertamento del rapporto di appalto e la seconda di quello di consorzio nell’A.T.I.
Ne sarebbe allora derivato già per la prima chiamata in causa il dovere del Giudice di Pace di declinare la competenza su tutta la controversia, pur essendo quella sulla domanda originaria per materia con limite di valore, ai sensi del secondo inciso dell’art. 32 c.p.c.
Nella situazione per cui la domanda principale era stata introdotta davanti al Tribunale e il cumulo si era verificato per effetto delle successive chiamate di terzi, il Tribunale, nel delibare la questione di competenza proposta dalla M. avrebbe dovuto dare rilievo al criteri del sesto comma dell’art. 40 c.p.c. e, quindi, disattenderla (come dovrà fare nel prosieguo del giudizio, essendo rimasta viva la questione di competenza).
Ciò, in applicazione del seguente principio di diritto: “qualora venga proposta davanti al Tribunale una domanda di competenza del Giudice di Pace secondo il criterio della materia con limite di valore ai sensi dell’art. 7, secondo comma, c.p.c., ed abbia luogo la chiamata in causa di un terzo in garanzia da parte del convenuto sulla base di un rapporto di garanzia il cui valore eccede la competenza del giudice di pace, il cumulo che così si realizza è regolato dall’art. 40, sesto comma, c.p.c. e, pertanto, la competenza del giudice di pace sulla causa principale risulta correttamente derogata”.
L’istanza di regolamento, pertanto, sarebbe stata da rigettare per queste assorbenti ragioni, preliminari alla questione posta con il regolamento e discussa dal Pubblico Ministero.
p.3. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., decorrente per tutte le parti dalla comunicazione alla parte qui costituita della pubblicazione della presente ordinanza.

Redazione