Giudice di Pace Cerignola 11/8/2009 n. 1684

Redazione 11/08/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/02/2009, il sig. A. G., rappresentato e difeso dall’Avv. M. A., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cerignola, per l’udienza del 15/04/2009, il Tour Operator "************", per sentire dichiarare il parziale inadempimento del contratto intercorso tra le parti e per sentirla condannare al pagamento della somma di € 456,00 a titolo di risarcimento danni.
Assumeva parte attrice che aveva acquistato dal Tour Operator "************" un pacchetto turistico "All Inclusiv" che prevedeva una vacanza negli Stati Uniti d’America, con partenza prevista per il giorno 15/11/2008, alle ore 06:50 da Bari, con scalo a Roma e aerei dell’Alitalia.
Assumeva ancora parte attrice che, giunto all’aeroporto di Bari, si accorgeva che il volo era stato cancellato e fu costretto ad acquistare un biglietto della Compagnia Airone, pagando fino a Roma, per la complessiva somma di € 156,00. Giunto a Roma, i disagi non ebbero fine, perchè il volo per New York, previsto per le ore 09:55, avvenne alle ore 13:30, con più di tre ore di ritardo.
Con la domanda parte attrice chiedeva riconoscersi la somma di € 456.00 a titolo di risarcimento danni per tutti i disagi subiti, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, oltre alle spese di causa (da distraici in favore del procuratore antistatario, Avv. ******* ex art. 93 c.p.c.).
All’udienza del 15/04/2009, si costituiva la convenuta società "**************" a ministero dell’Avv. G. R. la quale contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di causa.
In via preliminare, la convenuta ******à eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di quanto stabilito dal Regolamento Comunitario n° 261/2004.
Sulla sollevata eccezione, all’udienza del 10/07/2009, la causa veniva riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e relativa discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione sollevata dalla convenuta ************ va rigettata, in quanto infondata.
Va innanzitutto precisato che tra Regolamento Comunitario e Codice del Consumo (del 2005) trova applicazione quest’ultimo, essendo norma speciale succeduta al Regolamento Comunitario in vigore dal 2004.
Il legislatore, emanando il Codice del Consumo ha voluto dare a quest’ultimo permanenza e specialità rispetto al Regolamento Comunitario che disciplina i contratti di trasporto aereo.
Nella causa che ci occupa, parte attrice, nella qualità di consumatore, ha lamentato l’inadempimento contrattuale della convenuta società.
L’art. 93 del Codice del Consumatore, al 2° co, prescrive che "l’organizzatore" o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire quanto sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Peraltro, l’art. 97 del Codice del Consumo consente all’organizzatore del pacchetto turistico di surrogarsi nei diritti e nelle azioni del consumatore risarcito.
Con riferimento a questioni analoghe, la Cassazione-Sez. III, con sentenza n° 5531/2008, respingendo l’eccezione di legittimazione passiva del Tour Operator, ha statuito che l’organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore in occasione della fruizione del soggiorno, anche quando la responsabilità del lamentato pregiudizio debba essere ascritta al vettore del quale si sia avvalsa, salvo al diritto di rivalersi nei confronti di quest’ultimo.
Su tali presupposti, va rigettata l’eccezione sollevata dalla parte convenuta e con separata ordinanza va rimessa la causa sul ruolo istruttorio per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cerignola, parzialmente pronunciando sulla controversia tra A. G. nei confronti di ************, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
– Dichiara la società ************ legittimata passiva nella causa dedotta in atto di citazione e, per l’effetto;
– Rigetta la relativa eccezione sollevata;
– Rimette la causa sul ruolo per l’istruttoria della stessa;
– Compensa le spese di questa fase di giudizio, riservando all’esito ogni relativo provvedimento;
– Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Cerignola addì 10/07/2009

IL GIUDICE DI PACE
Avv. ******************

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