Gare pubbliche di appalto e valutazione dell’offerta tecnica

Redazione 29/06/11
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N. 03227/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02433/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

a) del verbale della commissione giudicatrice n. 4 del 18 marzo 2010, relativo alla gara per l’affidamento del servizio di gestione della caffetteria situata all’interno del complesso polifunzionale denominato “La Porta del Parco” ubicato in Napoli alla Via Nuova Bagnoli, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara stessa all’ATI Vegezio Valerio S.n.c. – Bar Posillipo di ***************** e *********;

b) del provvedimento di Bagnolifutura S.p.A. recante l’aggiudicazione definitiva della gara all’ATI Vegezio Valerio S.n.c. – Bar Posillipo di ***************** e *********;

c) dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 5 marzo 2010, n. 2 del 9 marzo 2010 e n. 3 del 15 marzo 2010;

d) in via subordinata, del bando di gara e del disciplinare, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 70 per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica;

e) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

f) del provvedimento di Bagnolifutura S.p.A. prot. n. 93/10 dell’11 maggio 2010, unitamente alla relativa nota di trasmissione prot. n. 22/AE avente pari data, recante l’aggiudicazione definitiva della gara all’ATI Vegezio Valerio S.n.c. – Bar Posillipo di ***************** e **********;

g) di tutti i verbali di gara già impugnati con il ricorso introduttivo;

h) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

i) di tutti gli atti gravati con il primo ricorso per motivi aggiunti;

e per la condanna

della società intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società resistente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Letto l’art. 120, comma 10, del c.p.a. sull’ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;

Preso atto che con ordinanza di questo Tribunale n. 1115 del 26 maggio 2010 è stata accolta l’istanza di accesso, presentata dalla ricorrente in corso di causa, finalizzata all’acquisizione della documentazione relativa all’offerta tecnica dell’ATI aggiudicataria ********************** – Bar Posillipo di ***************** e ********* (d’ora in seguito anche “ATI Vegezio”);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. La società ricorrente, che si è classificata seconda nella gara indetta da ******************** per l’affidamento del servizio di gestione della caffetteria situata all’interno del complesso polifunzionale denominato “La Porta del Parco”, impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, gli atti in epigrafe emarginati, lamentando l’illegittimità dell’aggiudicazione intervenuta in favore dell’ATI Vegezio per una serie di ragioni attinenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione del codice dei contratti pubblici e del bando di gara, alla violazione dei principi di par condicio e massima partecipazione alle gare pubbliche, alla violazione del principio di collegialità nell’attività della commissione giudicatrice, alla violazione dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta, alla violazione dei principi di non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti di partecipazione, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

La medesima propone, altresì, domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto degli atti impugnati, commisurati alla mancata aggiudicazione del servizio in termini sia di mancato utile sia di perdita di chance, e quantificati complessivamente in € 300.000,00.

Resistono sia la Bagnolifutura S.p.A. sia le controinteressate Vegezio S.r.l. (già **********************) e Bar Posillipo di ****************** & *********

2. Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese delle parti intimate, giacché il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si presenta infondato nel merito.

Si premette, in punto di fatto, che il sistema di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il bando di gara, nell’illustrare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, puntualizza quanto segue: “OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI DI CUI: A) Progetto di gestione 35 punti di cui secondo la seguente divisione in sub-criteri: – performance intesa come esplicitazione dei servizi relativi alle attività di somministrazione in senso stretto ad esempio linea gastronomica, servizio di catering (max 15 punti); – eventuali iniziative ricreative e di animazione proposte, organizzazione/disponibilità degli orari di apertura, organizzazione e numero di personale impiegato (max 20 punti); B) Progetto di allestimento del locale 35 punti di cui secondo la seguente divisione in sub-criteri: – integrazione architettonica dell’allestimento rispetto all’edificio con particolare attenzione alla spazialità degli ambienti e alle scelte cromatiche e materiche già esistenti; verranno valutate positivamente soluzioni di interior design a carattere reversibile in grado di garantire la realizzazione di un ambiente confortevole (max 20 punti); – allestimento funzionale-prestazionale delle scelte architettoniche con particolare attenzione alla perfetta integrazione delle apparecchiature specialistiche nell’ambiente progettato; sarà valutato positivamente l’allestimento in grado di garantire l’espletamento del servizio a perfetta regola d’arte in un ambiente di qualità (max 10 punti); – qualità dei materiali, finiture e trattamento delle superfici proposte (max 5 punti).”. Inoltre, il disciplinare di gara prescrive che: “Una volta attribuito il punteggio (max 70 punti) si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore, mediante applicazione della formula che segue: R = 70xRi/Rmax; R = Punteggio riparametrato; Ri = Punteggio attribuito al concorrente; Rmax = Punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. Il punteggio riparametrato sarà sommato al punteggio “offerta economica” al fine del’individuazione della migliore offerta.”.

Infine, per l’offerta economica è prevista l’attribuzione di massimo 30 punti in ragione del rialzo offerto sul canone annuo minimo indicato nel bando.

2.1 Ciò chiarito, con una prima censura parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura selettiva per violazione dell’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici e del conseguente divieto per la commissione giudicatrice di elaborare criteri di valutazione delle offerte non previsti dal bando. A suo avviso, infatti, la commissione, avendo adottato il metodo dell’assegnazione del punteggio da parte di ognuno dei tre commissari, avrebbe indebitamente attribuito alle offerte tecniche presentate dalle due concorrenti in gara (**** ed ATI Vegezio) un punteggio pari al triplo di quello effettivamente conseguibile, perché ragguagliato ad un monte punti pari a 210 a fronte del punteggio massimo di 70 previsto dal bando, punteggio massimo che doveva rimanere invariato anche prima delle operazioni di riparametrazione dei singoli punteggi prescritte dal disciplinare di gara.

La doglianza, benché suggestiva, non merita di essere condivisa.

Il Collegio osserva che l’aver assunto come monte punti un multiplo del monte punti fissato nel bando, calcolato in ragione del numero dei commissari, al fine di consentire a ciascun commissario di esprimere il proprio voto secondo la griglia di valutazione appositamente predisposta (non potendo, evidentemente, ogni singolo punteggio essere frazionato, pena l’incompletezza ed inattendibilità del giudizio espresso dalla commissione), non si configura nel caso specifico come una violazione della disciplina di gara, atteso che i punteggi assegnati alle offerte tecniche dovevano comunque essere riparametrati proporzionalmente prendendo come fattore di riferimento il monte punti fissato dal bando. Infatti, effettuate le operazioni di riparametrazione, ne è derivato che l’ATI aggiudicataria ha ottenuto 70 punti a fronte dei 42,72 conseguiti dalla ricorrente, in perfetta consonanza con il quadro dei punteggi delineato dal bando.

Inoltre non è superfluo notare, in adesione alle puntuali eccezioni delle difese delle controparti, che, seppure la commissione avesse inserito nella formula di riparametrazione, in linea con il ragionamento condotto dalla ricorrente, la media aritmetica dei singoli punteggi espressi da tutti i commissari anziché, come avvenuto nella specie, il totale dei punteggi assegnati da ciascun commissario alle due offerte tecniche (rispettivamente 195 punti e 119 punti), i punteggi finali non avrebbero subito alcuna variazione e si sarebbero attestati ai valori sopra indicati.

2.2 Alla luce di quanto esposto perde consistenza anche l’ulteriore censura, con la quale la ricorrente stigmatizza che nel verbale di gara n. 3 del 15 marzo 2010 (inerente alla valutazione delle offerte tecniche) non si coglie alcuno spunto motivazionale, da cui possano essere desunti i punteggi attribuiti dalla commissione unitariamente considerata prima di procedere alle operazioni di riparametrazione.

Si evince, infatti, dalla piana lettura del suddetto verbale (cfr. totali riportati nelle prime due colonne delle tabelle riepilogative) che i punteggi attribuiti dalla commissione nel suo complesso sono pari alla sommatoria dei punteggi assegnati dai singoli commissari.

2.3 Sotto altro profilo, parte ricorrente denuncia la violazione del principio di collegialità perfetta nell’attività della commissione giudicatrice, in quanto ciascun membro avrebbe agito in via autonoma, attribuendo singolarmente i punteggi alle varie voci delle offerte tecniche ed impedendo la formazione dell’unico giudizio collegiale.

Pure tale doglianza non si presta ad essere condivisa, se solo si pone mente al principio che la collegialità di giudizio della commissione impone che solo l’esame valutativo delle offerte debba essere congiunto, ben potendo i singoli commissari esprimere all’esito di tale esame anche giudizi autonomi, i quali, perché possano essere imputabili all’intero consesso, devono essere necessariamente trasfusi in un unico giudizio collegiale attraverso il sistema delle medie e/o della riparametrazione, come è puntualmente avvenuto nella fattispecie.

Difatti, secondo quanto risulta dai verbali di gara nn. 2 e 3, la commissione ha proceduto in maniera collegiale all’analisi ed all’esame delle offerte tecniche, mentre ha demandato ai singoli commissari la sola attività di formulazione dei giudizi attraverso l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando. La sommatoria dei predetti punteggi ha dato luogo ad un valore numerico che, opportunamente riparametrato, rappresenta la sintesi del giudizio espresso collegialmente dalla commissione.

Tale modus procedendi trova consacrazione nella stessa normativa in materia di appalti pubblici, laddove, all’allegato B del d.P.R. n. 554/1999, si fa riferimento alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Analogamente la più avvertita giurisprudenza, con orientamento quivi condiviso, ha avuto modo di precisare che la decisione della commissione di avvalersi della media dei voti espressi da ciascun commissario, in luogo del criterio di maggioranza, appare, a ben vedere, maggiormente ossequiosa del principio di collegialità del giudizio, in quanto con la stessa si elidono gli inconvenienti insiti nel carattere “tirannico” della votazione a maggioranza, in applicazione del cui metodo le valutazioni del componente in minoranza sono destinate a non lasciar traccia alcuna nel giudizio definitivo (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. II, 7 febbraio 2007 n. 328; nello stesso senso TAR Lazio Roma, Sez. I, 28 febbraio 1996 n. 291).

2.4 Con altra censura, la ricorrente denuncia che la commissione ha omesso di dotare i punteggi numerici di corredi motivazionali anche sintetici, con ciò rendendo oscura la percezione dell’iter logico seguito per l’assegnazione dei punteggi ed impedendo, in definitiva, un esaustivo sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche effettuate.

La doglianza non ha pregio.

Vale, al riguardo, richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo il quale nelle procedure selettive connotate dal sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati puntualmente prefissati criteri valutativi sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta; pertanto, ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, in modo da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010 n. 7266; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011 n. 825; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 febbraio 2011 n. 987; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 4469; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2010 n. 2576; TAR Campania Salerno, Sez. I, 1° ottobre 2010 n. 11291 e 11 maggio 2010 n. 5929; sulla stessa falsariga si colloca Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2009 n. 6311, citato dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi).

Orbene, sussistono nello specifico le condizioni per ritenere congruamente esplicitato il giudizio della commissione per il tramite dell’assegnazione del mero punteggio numerico, avendo il bando di gara predefinito criteri di valutazione dell’offerta tecnica articolati in dettagliati sottocriteri, i quali circoscrivono in maniera adeguata la discrezionalità dell’organo valutativo.

In altri termini, il dato che rileva, perché non risulti censurabile il giudizio numerico espresso dalla stazione appaltante, è che sia stata delimitata la potestà tecnico-discrezionale della commissione attraverso la fissazione di specifiche direttrici di indirizzo, e che, comunque, risulti esclusa l’introduzione di qualsiasi criterio di valutazione non precedentemente reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i concorrenti (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 987/2011 cit.; TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 17 luglio 2009 n. 1519).

Tale dato può essere agevolmente colto anche nel caso di specie, con la conseguenza che deve essere ribadita la sufficienza motivazionale del punteggio attribuito alle singole offerte tecniche.

2.5 Sotto altra angolatura, parte ricorrente stigmatizza che i giudizi espressi dalla commissione sarebbero comunque affetti da insufficienza motivazionale, dal momento che ciascuno dei tre commissari avrebbe attribuito, in relazione ai singoli sottocriteri di valutazione, punteggi diversi da quelli formulati dagli altri commissari, con la conseguenza che l’eterogeneità dei giudizi avrebbe imposto di rendere esplicita la motivazione posta a base del singolo punteggio assegnato.

La censura non coglie nel segno.

In primo luogo si rileva che, come emerge dalla semplice lettura del verbale n. 3, l’evidenziata eterogeneità, riguardando prevalentemente l’attività valutativa di uno solo dei membri della commissione, non inficia la percepibilità del livello di gradimento espresso dalla commissione nel suo complesso attraverso il giudizio manifestato dalle sue componenti di maggioranza.

In secondo luogo, si osserva che l’eterogeneità dei giudizi è consustanziale alla dialettica interna della commissione giudicatrice ed è destinata a perdere rilevanza nel giudizio finale di sintesi espresso dal collegio nel suo insieme.

Ne deriva la superfluità di ogni onere motivazionale aggiuntivo.

2.6 Con un’ulteriore articolata censura, parte ricorrente denuncia la contraddittorietà e l’illogicità dei punteggi attribuiti alla propria offerta tecnica, ritenuti non consoni al valore delle soluzioni progettuali proposte e, comunque, il difetto di motivazione della valutazione compiuta dalla commissione, che non darebbe conto delle “ragioni del basso punteggio attribuito, a fronte di sicuri elementi di premialità”. In particolare, ad avviso della ricorrente, quanto al sottocriterio di valutazione “integrazione architettonica dell’allestimento”, il progetto rispetterebbe “la spazialità degli ambienti e le scelte cromatiche già esistenti, senza apportare variazione degli impianti e quanto già previsto nella disposizione originale”, in un’ottica di reversibilità e di originalità degli arredi da installare; quanto al sottocriterio “allestimento”, il medesimo assicurerebbe una distribuzione funzionale degli spazi cercando di integrare le apparecchiature specialistiche in idonee soluzioni di arredo, nell’ambito dell’estrema qualità dei materiali offerti; con riferimento al sottocriterio “qualità dei materiali e delle finiture”, tutto il progetto sarebbe caratterizzato dalla cura nella scelta degli oggetti di arredo, rigorosamente in armonia con l’ambiente esistente, dalla “individuazione di forniture e di attrezzature essenziali ad elargire un servizio di alto livello”, nonché dal “trattamento delle superfici con colori e textures che contribuiscono a ricreare un ambiente confortevole e, nel contempo, ricercato”; infine, con riguardo al criterio di valutazione “progetto di gestione”, l’intera proposta progettuale sarebbe preordinata a garantire un ampio ventaglio di offerte culinarie per tutto l’arco della giornata, nonché serate a tema, mostre itineranti ed eventi gastronomici.

Anche tale complessa censura non merita condivisione.

Giova rammentare, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza quivi condiviso, che il giudizio di discrezionalità tecnica reso dalla commissione di gara in sede di valutazione delle offerte, essendo connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010 n. 7262 e 21 gennaio 2009 n. 282; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 febbraio 2011 n. 987 e 8 luglio 2010 n. 23768; TAR Trentino Alto Adige Trento, Sez. I, 28 ottobre 2010 n. 207; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2008 n. 1377; TAR Campania Salerno, Sez. I, 7 marzo 2008 n. 287).

Ebbene, non è ravvisabile nel caso in esame alcuno di tali indici sintomatici.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, basta rinviare a quanto sopra esposto in ordine alla sufficienza del mero punteggio numerico in presenza di criteri sufficientemente dettagliati, come quelli di specie.

Con riguardo, invece, alla pretesa illogicità (e contraddittorietà) dei punteggi attribuiti dalla commissione in relazione ai vari aspetti di cui si compone l’offerta tecnica della ricorrente, il Collegio si limita ad osservare che, fermo restando l’istituzionale divieto per il giudice amministrativo di sovrapporre le proprie personali valutazioni al giudizio già reso dalla commissione – con conseguente inibizione del sindacato sull’intrinseca valenza tecnica della proposta progettuale – non si coglie alcuna manifesta irragionevolezza nell’attività valutativa condotta dal seggio di gara.

Infatti, dalla semplice disamina della suddetta offerta tecnica emergono palesi carenze sia in ordine al progetto di allestimento del locale, descritto in maniera oltremodo laconica in sola mezza pagina di relazione e con un improprio rimando agli elaborati grafici illustrativi, sia in ordine al progetto di gestione, che non contiene alcun riferimento alle fasi di preparazione, confezionamento e trasporto dei prodotti alimentari, stante la mancanza, all’interno della caffetteria, di appositi spazi adibiti alla cottura e conservazione dei cibi.

Ne deriva la non incongruenza dei punteggi non elevati assegnati all’elaborato progettuale della ricorrente.

2.7 Parte ricorrente denuncia anche l’illegittimità del bando e del disciplinare, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica, a cagione della sproporzione esistente tra i due valori, che impedirebbe di valutare congruamente l’elemento prezzo consentendo la prevalenza della migliore offerta tecnica a prescindere dal suo peso economico, sebbene in presenza di offerte di gran lunga più convenienti economicamente.

L’argomento non convince dal momento che, trattandosi dell’affidamento di un pubblico servizio diretto a soddisfare esigenze della collettività indifferenziata secondo imprescindibili parametri di eccellenza, risulta pienamente conforme ai criteri di logicità e proporzionalità la scelta della stazione appaltante di assegnare all’aspetto tecnico-qualitativo dell’offerta un fattore ponderale ben maggiore di quello riservato all’aspetto economico.

D’altronde, è diffuso l’orientamento in giurisprudenza di ritenere equilibrato, nel caso di aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il rapporto qualità-prezzo di 70 su 30, e addirittura di 80 su 20, quando ciò sia giustificato, come nel caso di specie, dalla peculiarità e dalla tecnicità del servizio da svolgere, dagli elevati standards qualitativi richiesti e dalla ripartizione dell’offerta tecnica in diverse categorie e sottocategorie indicative di apprezzabili elementi di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079; TAR Emilia Romagna Parma, Sez. I, 7 novembre 2007 n. 523; sulla stessa falsariga si pone Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2006 n. 5100, citato dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi).

2.8 Con un’ultima serie di censure, parte ricorrente intende evidenziare la contraddittorietà ed illogicità dei punteggi attribuiti dalla commissione alla sua offerta tecnica se comparata con quella dell’ATI Vegezio, alla luce della circostanza che non sarebbero stati valorizzati elementi di premialità rispetto alle soluzioni progettuali proposte da quest’ultima.

La trattazione delle suddette censure, che non hanno complessivamente pregio, comprenderà un breve riassunto delle singole doglianze, seguito immediatamente dalle contrarie osservazioni del Collegio:

a) il curriculum professionale dell’ATI Vegezio contiene un generico e non verificabile riferimento all’avvenuta prestazione di servizi di ristorazione ed attesta il possesso di esperienza nel catering per mense ed ospedali, e non nella gestione di locali, ristoranti ed eventi, che è il peculiare oggetto della procedura in questione. Al contrario, la ricorrente ha esibito un curriculum “che evidenzia anni di esperienza nella organizzazione di gestione di locali e ristoranti, nonché di organizzazione di eventi multidisciplinari e multiculturali”. Inoltre, l’ATI Vegezio, pur essendo in possesso di tre certificazioni di qualità attinenti al servizio da svolgere, è priva della certificazione per la ristorazione biologica, viceversa posseduta dalla ricorrente. Infine, la ricorrente ha istituito, al proprio interno, un dipartimento di comunicazione scientifica e di sicurezza alimentare non preso in considerazione dalla commissione;

aa) come correttamente eccepito dalle difese delle controparti, i dati delle pregresse esperienze, delle certificazioni di qualità possedute e dell’assetto organizzativo interno esulano dagli elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione a termini della disciplina di gara, i quali, viceversa, attengono solo alle modalità di espletamento del servizio da affidare, a prescindere dalla storia professionale e dalla connotazione aziendale delle ditte concorrenti. D’altronde, laddove il bando avesse contemplato come criteri di aggiudicazione elementi non diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma essenzialmente collegati alla verifica dell’idoneità degli offerenti ad eseguire il servizio (come quelli in parola), si sarebbe posto in insanabile contrasto con il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta, che costituisce principio regolatore delle gare pubbliche (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2010 n. 3208 e 28 agosto 2009 n. 5105). Pertanto, non può essere imputata alla commissione alcuna omessa ponderazione di tali aspetti, totalmente ininfluenti ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Ad ogni modo, sebbene non appaia necessario ai fini della validità delle presenti osservazioni, si obietta, con riguardo al profilo dell’esperienza, che oggetto della gara è un servizio di gestione di caffetteria e non di gestione di ristorante e/o di singoli eventi a carattere cultural-gastronomico, per il quale non si palesa inadeguato il partenariato, proposto dall’ATI aggiudicataria, fra una ditta collaudata nella gestione di un rinomato bar cittadino ed un’azienda con consolidata esperienza (pacificamente risalente ad oltre cinquant’anni fa) nella preparazione e somministrazione di pasti a collettività. Analogamente, l’ATI in parola ha dichiarato di essere munita di un numero di certificazioni di qualità, tutte inerenti al settore alimentare, pari a quello posseduto dalla ricorrente, nonché di avvalersi, quanto al profilo organizzativo interno, della consulenza igienico-sanitaria di un docente universitario, con ciò dando conto di aver predisposto un sistema di controllo sulla sicurezza alimentare assimilabile a quello garantito dalla ricorrente per il tramite dell’apposito dipartimento;

b) con riguardo alla voce “eventuali iniziative ricreative e di animazione proposte”, “appare evidente che la valutazione della commissione non ha tenuto conto che la performance e le iniziative progettate dall’ATI Vegezio sono estremamente inesaustive e per nulla paragonabili alla poliedricità e multidisciplinarietà delle proposte della ****, stante il know-how della ricorrente, ampiamente descritto nell’offerta, nel settore catering con spiccata ed elevata performance organizzativa tesa alla valorizzazione del comparto ristorativo”, fermo restando che l’ATI Vegezio è priva di ogni esperienza “nel campo dell’organizzazione di eventi culturali, enogastronomici e di cultura scientifica”, avendo maturato professionalità nel settore della preparazione dei pasti per mense, scuole ed enti;

bb) appare evidente, sulla base della semplice comparazione dei due elaborati progettuali, che la commissione non è incorsa in alcuna manifesta illogicità, se solo si pone mente al dato che le iniziative proposte dall’ATI Vegezio si presentano connotate da maggiore concretezza e risultano più dettagliate nel complessivo disegno realizzativo. Inoltre, nella valutazione di tale aspetto dell’offerta non assumono alcun rilievo, a termini della lex specialis di gara, le esperienze professionali accumulate nell’ambito della ristorazione e/o della preparazione di eventi. Si richiamano in merito le osservazioni formulate al punto precedente;

c) con riferimento alla voce “integrazione architettonica dell’allestimento rispetto all’edificio”, l’allestimento architettonico proposto dall’ATI Vegezio è di impostazione classica, non in linea con l’ambiente urbano circostante e non innovativo dello stato attuale dei locali, a fronte del progetto SIRE, caratterizzato da un allestimento più complesso, arricchito da strutture personalizzate e da decorazioni moderne, e, comunque, più integrato con il contesto socio-architettonico di riferimento (ex zona industriale);

cc) anche in tal caso non si può rinvenire nel lavoro della commissione alcuna palese irragionevolezza, attesa la scarsa reversibilità delle soluzioni architettoniche proposte dalla ****, tutte incentrate sulla realizzazione di pareti e banconi sagomati nonché su personalissime decorazioni legate al gusto del candidato gestore, a differenza dell’allestimento descritto dall’ATI Vegezio, sicuramente meno elaborato ma dotato di maggiore flessibilità di impiego e più rispettoso delle scelte cromatiche e materiche già esistenti;

d) quanto alla voce “allestimento funzionale-prestazionale delle scelte architettoniche”, gli arredi proposti dall’ATI Vegezio consistono in “tavolini e sedie di un unico tipo e molto dozzinale”, a differenza di quelli proposti da ****, rappresentati da “tavoli, tavolini, poltroncine di vario tipo, sgabelli e lampade a piantana e pensili”, tutti di linea moderna ed amalgamati con l’ambiente;

dd) il rilievo è inconferente, giacché il suddetto profilo attiene all’integrazione delle apparecchiature specialistiche, ossia di quelle preposte all’espletamento dei servizi di somministrazione e catering, nell’ambiente progettato, a prescindere dal particolare pregio architettonico degli arredi;

e) infine, con riguardo alla voce “qualità dei materiali, finiture e trattamento delle superfici proposte”, l’offerta tecnica dell’ATI Vegezio si sofferma su tale aspetto in maniera vaga e poco approfondita, al contrario dell’offerta di ****, che “elenca le tipologie di finiture e trattamento delle superfici in modo preciso e circostanziato”;

ee) la doglianza non può trovare accoglimento per il mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, quand’anche la ricorrente riuscisse ad ottenere in relazione al sottocriterio in parola il massimo punteggio possibile (5 punti), comunque non sarebbe in grado di sopravanzare in graduatoria l’ATI aggiudicataria.

3. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza ed analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni asseritamente patiti.

Pertanto, l’odierno ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere in toto respinto, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 23 e 24 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

                         

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione