Funghi e burro scaduti rinvenuti in una mensa: non è reato ma solo illecito amministrativo (Cass. pen. n. 26413/2013)

Redazione 18/06/13
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Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Parma, con sentenza emessa il 14/12/2011, dichiarava S.P. , quale direttore di locali e responsabile del piano di autocontrollo della CAMST srl di Castenaso, colpevole del reato di cui all’art. 5, comma 1 lett. b), L. 283/1962 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen..
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che il superamento della data in cui gli alimenti dovevano consumarsi, costituivano soltanto un illecito amministrativo senza integrare gli estremi della contravvenzione contestata (alimenti in cattivo stato di conservazione);
b) che nella fattispecie non ricorreva la culpa in vigilando o eligendo dell’imputato, poiché il controllo del rispetto delle date di scadenza degli alimenti era demandata al personale (con mansione di cuoco) preposto all’uso ed alla manipolazione degli alimenti;
c) che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall’imputato, era pregiudizievole all’interesse concreto dell’imputato medesimo.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. **** , quale direttore del locale e responsabile del piano di autocontrollo della CAMST srl di Castenaso, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 1 lett. b), L 283/1962 poiché, presso i locali della mensa aziendale Ocme di Parma, venivano rinvenuti (nel corso dell’ispezione effettuata il (omissis) da operatori della locale USL) prodotti alimentari (ossia una scatola di funghi porcini di gr. 400 senza indicazione di data di scadenza; una scatola di burro con scadenza 20 Luglio 2009; tre confezioni di uova con scadenza 13/08/2009) privi dell’etichetta relativa alla scadenza degli stessi /o con data di scadenza già superata; nonché tre confezioni di coniglio intero non stoccato e non confezionato regolarmente.
1.2. Tanto premesso – a prescindere da ulteriori valutazioni relative alla sussistenza in concreto di colpa penalmente rilevante nella condotta di S.P. – va ribadito che la mancanza dell’indicazione della data entro cui vanno consumati i prodotti alimentari o il superamento di detta data, se indicata, non integra l’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 5, comma 1 lett. b), L. 283/1962.
La mancanza della data di scadenza /o il superamento della data, costituisce soltanto l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7, e 18 d.P.R. 109/1992 [sez. U. sent. n. l del 04/01/1996; se. 3 sent. n. 35234 del 21/09/2007; Cass. pen. sent. n. 30858 del 23/07/2008].
Quanto alle tre confezioni di carne di coniglio, si rileva che l’accertamento inerente al mancato stoccaggio ed al confezionamento non regolamentare (come indicato nella motivazione della sentenza de qua) è del tutto generico. Detto accertamento, invero, è privo di indicazioni fattuali specifiche e pertinenti in relazione all’asserito cattivo stato di conservazione.
2. Va annullata, quindi, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Parma, in data 14/12/2011, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Redazione