Fuga di gas e crollo mortale: condannati il proprietario del villino e l’installatore della caldaia (Cass. pen. n. 30960/2012)

Redazione 30/07/12
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Ritenuto in fatto

Con sentenza del 19 gennaio 2010 il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la penale responsabilità di C.A. e Ca.Am. in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 434, 449 e 589, commi 1 e 3 c.p. e, escluso per entrambi l’aumento per la recidiva, condannava C.E. alla pena di un anno di reclusione per il primo reato e di un anno di reclusione per il secondo reato e Ca.Am. alla pena di un anno di reclusione per il primo reato e di tre anni di reclusione per il secondo, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni causati alle parti civili e al pagamento di provvisionali.
Secondo l’accusa in un villino situato in (omissis), erano stati eseguiti non a regola d’arte lavori di installazione di due caldaie a gas utilizzate per il riscaldamento dei locali. In seguito a ciò si verificava il crollo di gran parte della costruzione, a seguito di una fuga di gas e, in conseguenza, la morte di M.D., che colà si trovava quale conduttore, nonché lesioni personali a D.A., M.A., K.A. e K.C.P..
I due imputati rispondevano dei reati, il C. nella sua qualità di proprietario e committente dei lavori di installazione di due caldaie a gas utilizzate per il riscaldamento dei locali, il Ca. nella sua qualità di esecutore materiale delle installazioni medesime.
Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello gli imputati.
La Corte di Appello di Roma in data 18.05.2011, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche riduceva la pena ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per il C. e ad anni 2 e mesi 9 di reclusione per il Ca., ritenuto il concorso formale, con la sospensione condizionale della pena per il C., pena condonata per il Ca..
Avverso la predetta sentenza entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendone l’annullamento.
Ca.Am. ha censurato la sopra indicata sentenza per i seguenti motivi:
1) illogicità della motivazione. Secondo la difesa del ricorrente la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata sarebbe incoerente in quanto se, come dichiarato dalle persone offese, il Ca. fosse andato via, lasciando l’impianto acceso, l’intero quantitativo di gas fuoriuscito dal bombolone sarebbe stato bruciato dalla caldaia e non avrebbe quindi potuto disperdersi nell’appartamento. Secondo il ricorrente quindi sussisterebbero elementi atti a far ritenere una provenienza diversa del gas. Né, ad avviso del Ca., poteva ritenersi rilevante, ai fini della sua responsabilità, la circostanza che le giunzioni del rubinetto gas erano state rinvenute allentate, dal momento che tale fatto non era stato la causa, bensì l’effetto dell’esplosione e del conseguente crollo delle murature.
2) Violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio dal momento che, ad avviso del Ca., la ricostruzione secondo cui la fuga di gas avrebbe avuto una fonte diversa dall’impianto di riscaldamento presentava precisi riscontri nelle risultanze processuali.
C.E. ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 125 c. 3 c.p.p. in relazione all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto sussistente la colpa dell’imputato che aveva chiesto l’accensione dell’impianto di riscaldamento, sebbene lo stesso non fosse stato effettuato a regola d’arte ed idoneo al funzionamento. Secondo il C., una volta che la sentenza aveva dato atto che l’affidamento dei lavori era avvenuto in termini ineccepibili, era impossibile ritenere sussistente la sua responsabilità per un crollo che troverebbe la sua causa esclusiva nell’asserita scorretta modalità di esecuzione che non rientrava nell’ambito delle sue competenze. Egli infatti sosteneva di essere del tutto estraneo all’iter di causazione dell’evento, dal momento che aveva fatto affidamento nella specifica competenza tecnico-professionale dell’esecutore materiale cui aveva commissionato l’opera, persona alla quale si era affidato proprio perché si trattava di materia a lui non conosciuta. Secondo il C. inoltre la sentenza impugnata non aveva rilevato i contrasti e le incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese rilevate nei motivi di appello, specialmente con riferimento all’assenso del ricorrente all’accensione della caldaia.
Il C. chiedeva altresì la sospensione dell’esecuzione della condanna, in solido con il coimputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per complessivi Euro 130.000 in favore delle parti civili costituite.

Considerato in diritto

Osserva preliminarmente la Corte che, con riferimento al reato di cui al capo a) della rubrica e al reato di lesioni colpose contestati ai ricorrenti commessi in data 4.12.2004, risulta decorso alla data del 4.06.2012, non sussistendo periodi di sospensione, il termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, come computabile ex artt. 157 c.p., in quanto non emergono elementi che rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi la norma di cui all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, ciò implicando indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte.
“In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. IV sent. n. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non può certo dirsi che risulti evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei confronti dei ricorrenti.
Gli ulteriori motivi di ricorso proposti dai ricorrenti C. e Ca. sono infondati.
Entrambi lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Tanto premesso si osserva (cfr. Cass., Sez. IV, Sent. n.4 8 42 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Roma hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti. In particolare, quanto al C., hanno evidenziato che egli, proprietario dell’immobile, consentì e richiese l’accensione dell’impianto nonostante lo stesso non fosse effettuato a regola d’arte ed idoneo al funzionamento, come affermato dall’esecutore materiale Ca..
Il C., nell’introdurre quale elemento di esclusione dell’elemento psicologico il profilo del valido affidamento riposto nella specifica competenza tecnica del Ca. a cui aveva commissionato l’opera, aveva introdotto in effetti una nuova e diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, preclusa a questa Corte, che non deve stabilire se la decisione del giudice di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve soltanto effettuare un apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Parimenti infondato è il motivo di gravame che riguarda il contratto di locazione, che il C. assume di non avere mai stipulato con le famiglie M. e K..
Al riguardo la Corte territoriale ha argomentato che “è certo che tra il C. e le parti lese vi fosse un accordo, perché è assolutamente incredibile che le due famiglie possano essersi introdotte abusivamente nell’immobile senza che il locatore ne avesse conoscenza, considerato che egli aveva invitato il Ca. a lavorare in loco proprio su richiesta dei conduttori e tutto il lavoro avvenne alla loro presenza”.
Anche il Ca. ripropone una questione già ampiamente valutata nel corso dell’istruttoria dibattimentale e riproposta in sede di appello, afferente la circostanza, non provata, che a provocare la forte esplosione e il crollo delle strutture murarie fosse stata una stufa da campo rinvenuta all’esterno dell’abitazione e non già lo scoppio dell’intero impianto di riscaldamento.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che si riporta alle conclusioni della disposta perizia e della consulenza del Pubblico Ministero che analizza dettagliatamente, appare assolutamente logica.
Infondata è altresì la doglianza del Ca., il quale afferma che la sua penale responsabilità non sarebbe stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nella motivazione della sentenza impugnata non vi è infatti contraddittorietà, ma coerenza nell’iter logico-giuridico seguito dai giudici.
In considerazione dell’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione limitatamente al reato sub a) e al reato di lesioni personali, deve essere rideterminata la pena inflitta al C. in mesi otto di reclusione e quella inflitta al Ca. in anni due di reclusione. Non luogo a provvedere infine con riferimento alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento di provvisionali, diventando la sentenza definitiva.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui al capo a) e ai reati di lesioni personali perché estinti per prescrizione e per l’effetto devono essere rideterminate le pene inflitte ai ricorrenti come sopra indicato.
Nel resto i ricorsi devono essere rigettati e confermate le statuizioni civili del provvedimento impugnato; con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo a) e ai reati di lesioni personali perché estinti per prescrizione e per l’effetto ridetermina la pena inflitta al C. in mesi otto di reclusione e quella inflitta al Ca. in anni due di reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi e conferma le statuizioni civili del provvedimento impugnato; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili P..K. , A..K. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori C.P..K. e An..Ka. che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre IVA e CPA.

Redazione