Frodi carosello: illegittimo il sequestro per equivalente se non è proporzionato al debito con il fisco (Cass. pen. n. 17610/2013)

Redazione 17/04/13
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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 14 aprile 2012, il Tribunale di Bolzano ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 20 marzo 2012 ed avente ad oggetto beni di cui gli indagati, ovvero le società da loro amministrate, hanno la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prodotto del reato, pari a Euro 4.499.751, di cui Euro 756.098 pari al profitto del reato conseguito complessivamente dall’associazione a delinquere transnazionale.

Si sono ritenuti sussistenti indizi del reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. in quanto, gli indagati avrebbero costituito varie società con il preciso intento di emettere fatture false per operazioni inesistenti nell’ambito di un carosello fiscale mediante l’interposizione di società “sponda”, società “filtro” e società “cartiere”, che consentivano la creazione di schermi finalizzati a realizzare l’incameramento dell’*** su operazioni commerciali fittizie; associazione della quale l’indagato odierno ricorrente era il capo, avendo regolato e organizzato l’attività degli altri componenti.

2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1. – Con un primo motivo di impugnazione, si rileva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano. Si critica, in particolare, l’argomentazione dell’ordinanza censurata secondo cui non sarebbe possibile stabilire in concreto il luogo in cui l’associazione si è costituita, nè quello in cui si è manifestata realizzando nel territorio italiano il primo reato-scopo, cosicchè non resterebbe che rapportarsi, in via residuale, al luogo in cui è stato compiuto il primo atto del procedimento penale, ovvero Bolzano. Alla stessa soluzione si giungerebbe – sempre secondo l’ordinanza impugnata – anche se si facesse riferimento alla specifica disciplina riguardante la competenza territoriale per i reati tributari prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, posto che al comma 1 di tale disposizione, si stabilisce che è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Secondo la prospettazione difensiva, invece, il luogo in cui è stato commesso il primo reato scopo sarebbe comunque individuabile sulla base delle risultanze degli atti di indagine: esso dovrebbe ritenersi fissato in Roma, dove si è realizzato il primo reato tributario tra quelli contestati dalla pubblica accusa, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società avente sede in quella città; oppure in Rovigo, dove opera l’indagato che aveva assunto il ruolo di capo dell’associazione, ovvero a Napoli o Milano, dove hanno sede altre società indicate dall’accusa quali emittenti di fatture false; mentre in Bolzano non ha sede nessuna delle società coinvolte nella supposta truffa-carosello. Quanto, poi, al criterio competenziale di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che il comma 1 di detto articolo attribuisce la competenza al giudice del luogo di accertamento del reato, salvo il disposto dei successivi commi 2 e 3, i quali prevedono che la competenza sia attribuita al giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, nonchè, nel caso di emissione in diversi circondari di più fatture per operazioni inesistenti, nel medesimo periodo di imposta, che sia competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.

2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 322 ter c.p., sotto il duplice profilo dell’illegittima configurazione di un rapporto di solidarietà tra gli indagati e della carenza del requisito della corrispondenza tra il valore dei beni sequestrati e l’eventuale ammontare del profitto-prodotto dei reati, anche in considerazione dell’erronea quantificazione di tale prodotto-profitto. Lamenta la difesa che Tribunale, mostrando di non condividere l’orientamento di legittimità dominante sul punto, avrebbe definito la confisca in questione come una misura di sicurezza, tanto da ritenere superfluo ogni esame circa la ripartizione della responsabilità e circa la proporzione del sequestro. Nel ricorso si rileva, in particolare, che, dai prospetti indicati, il profitto del reato è stato ripartito singolarmente per ciascun indagato mentre la voce più consistente, riguardante la somma che non sarebbe stata versata all’erario, è stata indifferentemente assunta a presupposto della confisca prevalente per tutti i coindagati. Quanto, più in particolare, alla proporzionalità della confisca, emergerebbero due specifici profili di illegittimità dell’ordinanza censurata: a) vi sarebbe una sottovalutazione del valore della ******* s.r.l., per essersi il giudice basato sulla sola entità del capitale sociale e non sui ricavi conseguiti della società stessa; b) vi sarebbe una sopravvalutazione della quantità di *** evasa.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato, quanto all’omesso giudizio sull’appartenenza dei beni sequestrati e sulla proporzionalità fra il valore dei beni sequestrati per equivalente e il profitto del reato.

3.1. – Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, è infondato.

Deve preliminarmente ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui sia contestato il reato di associazione per delinquere, e non sia possibile individuare il luogo di costituzione del vincolo associativo nè il luogo di commissione dei reati programmati, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (ex plurimis, sez. 4, 7 giugno 2005, n. 35229, rv. 232081; sez. 1, 17 marzo 2010, n. 13929; sez. 2, 14 dicembre 2010, n. 1569; sez. 3, 19 giugno 2012, n. 38743).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’iter motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata sul punto risulta corretto e coerente con i dati di fatto a disposizione dello stesso Tribunale. Si rileva, infatti, che: a) il reato più grave è quello di cui all’art. 416 cod. pen., che deve ritenersi consumato, in linea di principio, nel momento in luogo di costituzione del vincolo associativo; b) laddove difetti la prova del luogo e del momento della costituzione dell’associazione, può trovare applicazione il criterio sussidiario e presuntivo del primo reato commesso; c) ove, come nel caso di specie, non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio, è decisivo il luogo ove fu compiuto il primo atto del procedimento, ovvero Bolzano.

Nè a tale conclusione può obiettarsi, come tenta di fare il ricorrente, che vi sarebbe in atti la prova del luogo in cui le prime fatture false sarebbero state emesse, perchè i rilievi difensivi sul punto consistono in generiche affermazioni, che non trovano puntuale riscontro nel capo provvisorio d’imputazione nè nella documentazione in atti. In particolare, dell’avviso di conclusione delle indagini, non emerge affatto quali siano le sedi delle varie società, nè emergono con sufficiente chiarezza, allo stato degli atti, altri elementi idonei a qualificare sotto il profilo della collocazione nello spazio i reati contestati.

Ad analogo risultato si giunge facendo applicazione del criterio per la determinazione della competenza per territorio in ordine ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18. Secondo il comma 1 di tale articolo, se la competenza per territorio non può essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Tale disposizione trova eccezione nel successivo comma 2, il quale prevede il criterio del domicilio fiscale del contribuente, per i delitti previsti dal capo 1 del titolo 2 dello stesso decreto legislativo. L’eccezione in questione non trova, dunque, applicazione quanto al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 dello stesso decreto legislativo – sul cui richiamo si basa l’eccezione del ricorrente (v. pag. 4 del ricorso) – perchè tale ultimo reato non rientra nel capo 1 del titolo 2, ma nel successivo capo 2 del titolo 2. Tale eccezione, del resto, non trova applicazione per il caso di fatture documenti inesistenti rilasciate in luoghi rientranti in diversi circondari; caso in cui la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo iscritto la notizia di reato nell’apposito registro.

Correttamente, dunque, il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal ricorrente.

3.2. – Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Con esso si contesta, infatti, la correttezza del principio di diritto enunciato dal Tribunale, secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dovrebbe essere considerato misura di sicurezza, con la conseguenza che dovrebbero ritenersi superate le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al criterio della personalità e della proporzionalità del sequestro stesso.

Tale enunciazione si pone, infatti, in contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la confisca per equivalente ha natura di sanzione; tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento (ex plurimis, sez. 3, 14 gennaio 2010, n. 6293; sez. 1, 28 febbraio 2012, n. 11768).

Alla riscontrata erroneità dell’assunto da cui muove il Tribunale sì ricollega l’erroneità dell’ulteriore assunto secondo cui non vi sarebbe necessità di alcuna indagine circa l’appartenenza dei beni confiscati e la proporzionalità della confisca.

Sotto il primo profilo deve, infatti, richiamarsi il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo, in ipotesi di reato tributario commesso da amministratore di s.r.l., il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che abbia ad oggetto beni appartenenti alla società medesima, stante, in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca, l’inapplicabilità della stessa nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale sicchè ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (ex multis, sez. 3, 14 giugno 2012, n. 25774).

Sotto il secondo profilo, deve ricordarsi che è illegittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731).

4. – L’ordinanza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, perchè proceda a nuovo giudizio relativamente all’accertamento della disponibilità di beni oggetto del sequestro e alla proporzionalità dell’ammontare del sequestro stesso rispetto al profitto del reato, facendo applicazione dei principi enunciati sub 3.2.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

Redazione