Frode fiscale: illegittimo il sequestro delle somme di denaro sui conti correnti bancari intestati alla società (Cass. pen. n. 37591/2013)

Redazione 13/09/13
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Svolgimento del processo

1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Rimini ha rigettato l’appello proposto nell’interesse della società Immobiliare Borgoforte S.r.l. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 20/03/2013, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro di tre conti correnti appartenenti alla predetta società.

In sintesi, i c/c sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, sono stati ritenuti nella disponibilità di B.L. indagato dei reati di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Nell’ordinanza si osserva che con il provvedimento di sequestro era stata affermata la sussistenza del fumus dei predetti reati commessi dal B. in qualità di legale rappresentante della società ******** 1 ******* Il B. mediante la predetta società ed avvalendosi del sistema delle frodi carosello cosiddette aperte avrebbe emesse fatture per operazioni inesistenti a vantaggio delle società gestite da A.L. al fine di consentire alle medesime l’evasione dell’IVA e l’abbattimento del reddito imponibile.

Il Tribunale ha rigettato le argomentazioni difensive con le quali l’appellante aveva dedotto che sui c/c della Immobiliare Borgoforte erano depositate somme di legittima provenienza, riconducibili alla cessione di impianti industriali ed alla riscossione di un canone mensile di noleggio riferibile ad altri impianti industriali.

L’ordinanza ha confermato la valutazione del G.I.P. in ordine alla natura di società cartiera della S. Paolo 1 S.r.l.. Ha affermato che il B., pur avendo cessato la qualifica di legale rappresentante della S. Paolo 1 a far data dal 16/12/2008, risultava tuttora tale secondo l’estratto del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. I c/c della Immobiliare Borgoforte dovevano ritenersi nella disponibilità dell’indagato in considerazione della qualità di amministratore della stessa. I saldi attivi dei c/c della società si erano formati in un momento successivo all’assunzione della carica di amministratore da parte del B. e risultavano frutto di due importanti operazioni commerciali ritenute di carattere fittizio.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la società Immobiliare Borgoforte S.r.l., tramite il difensore, che la denuncia per violazione ed errata applicazione degli art. 322 ter c.p., art. 321 c.p.p., L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, L. n. 146 del 2006, art. 11, anche con riferimento agli art. 2330, 2331, 2248, 2463, 2475, 2475 bis e 2188 c.c. e ss..

2.1 Il B. non era più legale rappresentante della S. Paolo 1 S.r.l. allorchè sono stati commessi i fatti oggetto di indagine, poichè nella carica di amministratore unico e legale rappresentante della società era subentrato S.M. giusta atto notarile del 16/12/2008, regolarmente registrato presso la Camera di Commercio. Quando la società ha iniziato ad emettere fatture per operazioni inesistenti, nell’ottobre 2009, unico responsabile della stessa era lo S.. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto il B. legale rappresentante della S.r.l., in quanto vi è coincidenza in tale tipo di società tra la carica di legale rappresentante e quella di amministratore.

2.2 La società Immobiliare Borgoforte S.r.l. è soggetto estraneo all’indagine penale ed il B. ha assunto la carica di amministratore della stessa nel giugno 2012, tre anni e mezzo dopo la cessazione della carica di amministratore della S. Paolo 1. I beni della Immobiliare Borgoforte non appartengono al legale rappresentante, nè sono nella sua disponibilità. I beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa preesistevano al momento in cui il B. ha assunto la carica di amministratore.

Peraltro, in materia tributaria non è possibile la confisca per equivalente dei beni della società per i reati commessi dal suo amministratore.

2.3 Il Tribunale della libertà ha posto a base della propria ordinanza meri sospetti, assolutamente irrilevanti rispetto ai fatti oggetto del procedimento penale.

Il reale acquisto degli impianti da parte della Immobiliare Borgoforte risale al 2006 e la vendita è avvenuta nel 2102 e, quindi, sia l’acquisto che la vendita sono stati effettuati in tempi non sospetti rispetto all’epoca di commissione dei reati ascritti all’indagato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2.1 L’ordinanza impugnata, sia nella individuazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ricondotto al B. il fumus commissis delicti dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite la società ******** 1 ******, sia in ordine alla attribuzione all’indagato dei c/c della società Immobiliare Borgoforte S.r.l., oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, contiene elementi di contraddizione o affermazioni apodittiche, che si risolvono in errori di diritto.

2.2 Si osserva sul primo punto che, secondo la stessa ordinanza, all’epoca in cui è avvenuta l’emissione di fatture per operazioni inesistenti il B. non era più amministratore della società ******** 1, avendo assunto detta carica S.M..

Orbene, l’attribuzione al ricorrente del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, eventualmente a titolo di concorso con l’emittente effettivo, non poteva essere desunta da una generica affermazione della qualità di legale rappresentante della medesima società risultante dall’anagrafe tributaria, peraltro senza la individuazione della carica sociale dallo stesso rivestita ed in contrasto con gli atti pubblici riguardanti la predetta S. Paolo 1 S.r.l..

Sul punto è appena il caso di precisare che anche l’amministratore di fatto risponde del reato direttamente o in concorso con gli organi ufficiali della persona giuridica, ma tale qualità del B. non è stata accertata dal Tribunale del riesame, sia pure sulla base di elementi indiziari, mentre si palesa del tutto generico l’elemento di fatto indicato nell’ordinanza.

2.3 Sul punto della riconducibilità dei c/c intestati alla Immobiliare Borgoforte S.r.l. alla disponibilità del ricorrente l’affermazione dell’ordinanza, secondo la quale gli stessi sono nella disponibilità del suo amministratore, si palesa in contrasto con le norme di diritto che regolano la materia, trattandosi di società di capitali.

E’ evidente, infatti, che si tratta di beni mobili appartenenti alla persona giuridica, di cui l’amministratore può disporre esclusivamente nell’ambito del mandato conferitogli ai fini della gestione societaria.

Anche in tal caso può ovviamente essere dimostrata la diretta riconducibilità delle somme esistenti sui predetti c/c all’amministratore, in considerazione dell’eventuale natura fittizia della persona giuridica ovvero per avere utilizzato l’amministratore i c/c della società per suoi fini personali.

L’ordinanza, però, è del tutto carente della indicazione di elementi di valutazione sul punto, non essendo all’uopo sufficienti le argomentazioni afferenti alla ritenuta natura fittizia di alcune operazioni poste in essere dalla Immobiliare Borgonovo, in base alle quali si potrebbero eventualmente configurare ulteriori reati commessi attraverso la predetta società e non la S. Paolo 1, che sono oggetto di indagine ed in relazione ai quali è stato disposto il sequestro.

Al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, derivanti dalle argomentazioni difensive in ordine alla inapplicabilità, nel caso in esame, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 2, è opportuno precisare che non si tratta di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società per reati tributari commessi dal suo amministratore nell’interesse della società medesima, ipotesi in relazione alla quale opera la preclusione affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, sentenza n. 25774 del 2012 ed altre), bensì della ipotizzata appartenenza delle somme esistenti sui c/c direttamente al B..

3. L’impugnata ordinanza, pertanto, deve esser annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi che precedono e degli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.

Redazione