Forze di Polizia: l’omessa istituzione del servizio mensa implica l’obbligo di corresponsione dei buoni pasto (Tar Lazio, Roma, n. 1954/2013)

Redazione 21/02/13
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FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione del diritto al buono pasto in misura doppia giornaliera.

I). In via preliminare deve essere richiamato il quadro normativo.

La disposizione normativa sulla quale si fonda il petitum è quella di cui all’art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 (“oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.

Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.”).

Essa deve essere letta in combinato disposto con l’art. 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 (“è istituita la mensa di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria . Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria .”).

II). Nel merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005) che ha già affermato i seguenti principi :

a). l’art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell’Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;

b). dunque, pur soggiacendo l’istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell’Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;

c). in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall’1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell’amministrazione).

Perciò il ricorso va accolto con conseguente condanna della PA a corrispondere le relative somme di denaro.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, i diritti e gli onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando :

Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013

Redazione