Forze armate: requisiti psico-fisici (Cons. Stato n. 5039/2012)

Redazione 20/10/12
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FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata ex art. 26 della legge n. 1034 del 1971, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Al. Re. avverso tutti i provvedimenti e gli atti, anche di natura regolamentare, con i quali è stato conclusivamente emanato nei propri confronti il giudizio di non idoneità, espresso dalla Commissione medica, al concorso per il conferimento di 133 posti di Vice Commissario in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché il provvedimento di esclusione dello stesso da tale concorso e, con i motivi aggiunti, la graduatoria del concorso de quo.
Il predetto giudicante, ha rigettato, preliminarmente:
– l’eccezione di inammissibilità del gravame, per mancata notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati, sollevata dagli interventori ad opponendum, sul rilievo che il ricorrente non era “…tenuto a notificarlo ad alcun soggetto avente un interesse qualificato opposto al suo, atteso che, al momento della notifica di detto ricorso, la graduatoria dei vincitori non era stata pubblicata e, per ciò stesso, non erano conosciuti i contro interessati…”.
– le eccezioni mosse alla relazione di verificazione, perché alla persona incaricata, altamente qualificata, che l’ha redatta non era richiesto di esprimersi sull’esito del ricorso, bensì unicamente circa le risultanze di tale accertamento.
Ha ritenuto, poi, che nel merito il ricorso è infondato, considerato:
– che il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione sono avvenuti “…per retinopatie degenerative: esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva…”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c), e della tabella 1, punto 3, lett. c), del decreto del Ministro dell’Interno 30/06/2003, n. 198, al quale fa rinvio il bando di concorso;
– che, sottoposto il ricorrente ad accertamento medico, sulla base di apposita verificazione, è risultato che lo stesso presenta, ad entrambi gli occhi, nel vitreo qualche corpo mobile, il quale costituisce pacificamente un disturbo della vista, con effetti sulla retina, che può subire trazioni nei punti dove il vitreo è ancora aderente, come si desume dalla letteratura medica, e può avere diverse cause, tra le quali non può escludersi l’intervento ambulatoriale in OO di IOL correttive, al quale è pacifico che il ricorrente si sia sottoposto;
– che dall’accertamento è risultata, altresì, una “lieve coroidosi miopica”, una malattia degenerativa dell’occhio che può condurre al distacco di retina;
– che, perciò, il giudizio espresso dalla Commissione medica, che ha determinato l’esclusione del ricorrente, non é manifestamente illogico, tenuto conto, appunto, delle suesposte risultanze della verificazione.
2. – Con l’appello in epigrafe il dott. Re. ha chiesto la riforma di detta sentenza articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha sostenuto che il Giudice di prima istanza avrebbe violato e/o falsamente applicato gli articoli 115 e 116 del c.p.c.; sarebbe incorso in difetto di istruttoria ed omessa, scarsa e/ o insufficiente motivazione; in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), e della tabella 1, punto 3, lettera c), del Decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198; in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c e difetto di motivazione.
Nell’ipotesi di accoglimento della richiesta riforma della sentenza gravata ha riproposto tutti i motivi dedotto in primo grado, anche in sede di motivi aggiunti.
3. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che non ha depositato scritti difensivi.
4. – Si è costituito in giudizio anche il dott. Ro. ******, già parte del giudizio di primo grado, per resistere all’appello del quale ha chiesto la reiezione siccome infondato.
Successivamente ha proposto anche appello incidentale con il quale ha affermato che il TAR avrebbe errato a “…non delibare e riconoscere in via preliminare e pregiudiziale l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per mancata tempestiva evocazione in giudizio del litisconsorte necessario in violazione dell’art. 102 c.p.c e dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, nonché dell’art. 24 della Costituzione…”.
5. – Con ordinanza di questa Sezione n. 782 del 17 febbraio 2010 è stata rigettata l’istanza cautelare dell’appellante sulla base della seguente motivazione “…considerato che l’appello non appare sostenuto da fumus; considerato, infatti che, anche a voler prescindere dalle problematiche inerenti la riscontrata retinopatia degenerativa, il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropie; considerato che l’interessato ha pacificamente subito tal intervento, con impianto stabile di una lente correttiva; rigetta…”.
6. – Con successive memorie l’appellante ed il controinteressato costituito hanno ulteriormente illustrate le rispettive tesi difensive insistendo nelle richieste già formulate con i mezzi processuali sperimentati.
7. – All’udienza pubblica del 15 maggio 2012 l’appello principale e l’appello incidentale sono stati rimessi in decisione.
8. – L’appello principale è infondato.
8.1 – Afferma l’appellante che “…innanzitutto non si comprende la ragione per cui il Tribunale abbia totalmente omesso di considerare l’esito del tutto positivo e dirimente della perizia, che dichiarava inequivocabilmente idoneo il dott. Re., sotto il profilo medico, a ricoprire l’incarico per cui aveva sostenuto il concorso…”, pur essendo evidente che detto giudizio “…non faceva altro che confermare tutte le certificazioni depositate in giudizio…” e cioè quelle datate 29 settembre 1997, 4 giugno 2009, 10 settembre 2009 e 26 giugno 2009.
Conseguentemente, la contraria decisione assunta dal TAR sarebbe “…censurabile per violazione degli articoli 115 e 116 cpc, nella parte in cui postulano, rispettivamente, l’obbligo di porre a fondamento della decisione le prove raccolte in giudizio (e, dunque, gli esiti della verificazione e le certificazioni depositate dal ricorrente) e di valutare le stesse secondo un apprezzamento prudente…”.
La tesi non può essere condivisa per le seguenti considerazioni.
8.2 – Va rammentato, preliminarmente, che costituisce avviso giurisprudenziale costante della Sezione, che il Collegio condivide:
– che i requisiti psicofisici richiesti dai bandi di arruolamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi (cfr., ex plurimis, sez. IV^, n. 5856 del 2009 e n. 719 del 2004);
– che l’idoneità psicofisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico e che, inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione non altrimenti surrogabile (cfr. ex plurimis sez. IV^, n. 5856 del 2009 e n. 4808 del 2003);
– che i regolamenti concernenti gli arruolamenti e le direttive tecniche (applicative dei primi) sono vincolanti per le commissioni incaricate di accertare i requisiti di idoneità degli aspiranti al reclutamento e che detti atti regolatori, per essere confutati in sede giurisdizionale, devono essere espressamente impugnati, a pena di inammissibilità del ricorso proposto avverso il giudizio medico legale negativo che ad essi si conforma; inoltre, le scelte medicolegali contenute negli stessi atti, in quanto espressione di discrezionalità tecnicoamministrativa, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo (cfr. ex plurimis sez. IV^, ord. 4 febbraio 2003, n. 426; ord. 15 maggio 2001, n. 2806; ord. 22 febbraio 2000, n. 1003);
– che, peraltro, quand’anche volesse accedersi alla diversa opinione della sindacabilità delle scelte delle Commissioni Mediche Militari di selezione degli aspiranti all’arruolamento, sotto i profili della logicità e della congruenza con i fini tutelati, pur tuttavia non potrebbero non essere applicate le disposizioni indicate nel bando, tenuto conto che esse trovano razionale giustificazione nel particolare rigore selettivo prescelto dalle Amministrazioni Militari e di Polizia nell’operare il reclutamento, che si manifesta nel richiedere agli aspiranti doti di perfezione fisica che escludono l’accettabilità anche soltanto di semplici alterazioni od imperfezioni organiche, di carattere non patologico, avute presenti le caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.
8.3 – La giurisprudenza di questa Sezione ha, altresì, condivisibilmente chiarito,con riferimento alla valenza dell’istituto processuale della “verificazione”, proprio del processo amministrativo, che essa (verificazione) si differenzia dalla C.T.U. per essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ma non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico (cfr. C.d.S., sez. IV^, n. 138 del 2010; n. 6447 del 2007 e n. 881 del 2007).
Infatti, l’istituto anzidetto, è un mezzo istruttorio del c.d sindacato debole del Giudice Amministrativo che risponde all’esigenza di “conoscere”, in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo (e definitivo) giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione.
Correlativamente, giova anche chiarire che alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altro Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto è noto l’avviso di questa Sezione che la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, atteso che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso.
8.4 – Orbene, alla stregua degli avvisi testè esposti, certamente noti anche al Giudicante di prime cure, è evidente che, nel caso di specie, l’esigenza processuale soddisfatta in primo grado attraverso la (disposta) “verificazione” era quella di acquisire una descrizione precisa, mediante rivisitazione esclusivamente tecnica, della condizione clinica del ricorrente, al fine di avere una conferma se ci fosse o meno corrispondenza tra il fatto clinico accertato dalla Commissione medica di selezione e la previsione della direttiva tecnica comportante l’esclusione dell’interessato dall’arruolamento per inidoneità fisica.
Null’altro, pertanto, era richiesto al verificatore e ben ha fatto il TAR a valutare autonomamente l’intera vicenda, prescindendo dalla indebite valutazioni processuali effettuate da detto verificatore, essendo noto che, in ogni caso, compete al Giudicante esprimere ogni valutazione definitiva, specialmente allorquando, alla stregua delle prefissate regole tecniche di bando, la relazione di verificazione attenga, come nella fattispecie, esclusivamente alla conferma o meno degli elementi che, alla stregua delle citate norme tecniche, comportino una soluzione obbligata, quale la disposta inidoneità del ricorrente.
Diversamente opinando, come pure propugnato dall’appellante, si consentirebbe al verificatore di sostituirsi al Giudice, così autorizzando illegittimamente una travalicamento dei limiti propri dell’istituto processuale in questione.
Né può fondatamente imputarsi al Giudice di primo grado di avere espresso una valutazione sul punto “…alquanto sibillina…” poichè è del tutto chiaro l’intento espresso dal TAR con la motivazione rassegnata di rivendicare (correttamente) il proprio potere decisorio, avendo il verificatore superato il limite del mandato conferitogli per essersi espresso sostanzialmente sull’esito del ricorso (“…si ritiene in scienza e coscienza il dott. Al. Re. idoneo fisicamente alle mansioni previste per l’impiego in parola, in qualità di vicecommissario in prova del Corpo di Polizia penitenziaria…”), invece che relazionare “… unicamente sulle risultanze di tale accertamento…”.
Va da sé, inoltre, alla stregua della giurisprudenza citata nel capo di motivazione che precede, che non possono avere alcun rilievo neppure le certificazioni esibite in giudizio dal ricorrente (più innanzi già indicate nel capo 8.1) per le stesse ragioni già individuate da detta giurisprudenza che il Collegio condivide.
In sintesi, alcuna violazione dei principi ricavabili dagli articoli 115 e 116 c.pc. è, comunque, imputabile al Giudice di prime cure, essendo state correttamente applicate le regole proprie del processo amministrativo di legittimità.
8.5 – Nel merito, peraltro, sono comunque infondate tutte le critiche mosse alla sentenza impugnata poiché, come già chiarito in sede di decisione dell’istanza cautelare del ricorrente, anche a voler prescindere dalle problematiche inerenti la riscontrata retinopatia degenerativa, il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropie che è dato riconosciuto dallo stesso interessato per avere ammesso di avere subito un tale tipo di intervento, con impianto stabile di una lente correttiva.
Ciò che rileva, in breve, è che il dott. Re. ha subito un intervento correttivo della miopia con impianto di I.O.L., e cioè che via sia la prova (cicatrici conseguenti all’inserimento di lentina) che il suo visus naturale è stato meccanicamente corretto e che, quindi, lo stesso si trova nelle condizioni descritte nel punto c) della tabella 1, cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, di non possesso di un visus naturale sufficiente, che comportano la non idoneità fisica, tenuto conto delle peculiari capacità richieste per l’arruolamento nei corpi di polizia.
Né a diverso avviso possono indurre le deduzioni relative ai “corpi mobili” ed alla “coroidosi miopica” poiché i relativi argomenti sono, a ben vedere, comunque non determinanti atteso che, come già precisato, la causa di esclusione è nell’esistenza di un intervento correttivo della miopia, attuato con impianto di IOL.
La norma tecnica di selezione, infatti, in maniera non irrazionale prende in considerazione, tenuto conto dei compiti particolari attribuiti ai corpi di polizia, quale quello penitenziario, non il visus (attuale) corretto mediante protesi, ma quello naturale, visto che fa riferimento espresso agli “…esiti di interventi per la correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva…”.
8.6 – In conclusione, l’esaminato appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado che ha rigettato il ricorso del dott. **., non essendo condivisibili alcuna delle critiche da questi mosse alla sentenza impugnata.
9. – La decisione assunta nel capo di motivazione che precede comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal dott. Ro. ******, non residuando alcun interesse di quest’ultimo alla sua decisione per essere stato confermato il rigetto del ricorso di primo grado.
10. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti potendosi ricondurre la controversia alla materia del lavoro.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 244 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dal dott. Ro. D. St..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012

Redazione