Indennità di buonuscita e servizio permanente (Cons. Stato, n. 2584/2012)

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Massima

Nell’ambito delle forze armate con l’art. 1 del D.P.R. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, non si è inteso fare riferimento a qualunque rapporto di servizio, ma solo al servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

 

 

L’art. 1 del d.p.r. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”.

Nell’ordinamento di settore, per “servizio permanente o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole “servizio continuativo” si é richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi `iniziali” del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli artt. 1 e 2  della L. 53/1989 e dell’art. 68 della L. 212/1983, ma anche dagli artt. 1 e 2 della L. 833/1961 e dell’art. 4 della L. 1168/1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. 1072/1973) (così Cons. stato, n. 6660 del 2009).

Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 12 della L. 226/2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato. Si tratta, tuttavia, di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell’indennità di buonuscita, come si evince dall’art. 1 del D.P.R. 1032/1973 sopra richiamato.

Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell’art. 5 del d. Lgs. 165/2001, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto:

“4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, é ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

Da tali disposizioni, si evince che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali, rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.

Mentre, infatti, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione ai sensi del comma 5, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “riscattabili”, ossia l’interessato può versare i contributi volontari.

Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali: anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi preruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili’, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’amministrazione (Cons. Stato, n. 6660 del 2009).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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