Formazione quadro di avanzamento al grado di colonnello della G.d.F. per l’anno 2002 (Cons. Stato n. 236/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 19/01/12
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FATTO
Il ten. colonnello della Guardia di Finanza P. M. partecipava alla procedura selettiva per l’avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2002 all’esito della quale il medesimo veniva sì giudicato idoneo, ma collocato al 77° posto della graduatoria, in posizione non utile per la promozione.
L’interessato impugnava innanzi al Tar per l’Emilia Romagna la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento per l’anno 2002, gli atti del procedimento di scrutinio, le operazioni poste in essere dalla Commissione Superiore di avanzamento, le singole schede di valutazione, la graduatoria di merito e l’atto recante l’approvazione della stessa, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’adito Tar con sentenza n.113/2006 accoglieva il proposto ricorso, censurando in sostanza la l’operato della Commissione di avanzamento che non avrebbe valutato in modo adeguato e congruo i titoli vantati dal ten. col. P..
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato tale sentenza ritenendola erronea, lì dove le relative statuizioni sarebbero state assunte in palese violazione dei principi giurisprudenziali affermati in subjecta materia.
In particolare, la difesa delle appellanti amministrazioni critica analiticamente le osservazioni i rilievi contenuti nella sentenza , mettendo in evidenza come alcun addebito può essere mosso alla commissione di avanzamento in ordine alle operazioni di valutazione della posizione dell’appellato.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO
L’appello si appalesa fondato, con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Il primo giudice nel rilevare la illegittimità degli atti posti in essere dalla Commissione di avanzamento, ha stigmatizzato l’operato dell’Organo preposto al giudizio di avanzamento sulla scorta di osservazioni così articolate:
la valutazione dell’ufficiale è avvenuta sulla base di una “indebita identicità di giudizi espressi da ciascun commissario in tutte le schede di valutazione ” ;
le schede recanti le valutazioni , del tutto identiche, sono generiche e non risultano ancorate agli elementi emergenti nella carriera del ten. col P. che pure può vantare doti e titoli di tutto rispetto;
il punteggio attribuito al candidato è del tutto incongruo e contraddittorio con le valutazioni notevolmente positive espresse dalla Commissione in riferimento alle categorie qualitative oggetto di giudizio e non tiene conto, in particolare, dei numerosi encomi conseguiti, del titolo di diploma di laurea in giurisprudenza in possesso del P., dei diversi incarichi espletati dal candidato e dalla circostanza che l’appellato ha riportato fino all’ultimo periodo valutato, la qualifica apicale di eccellente .
Ebbene, nessuno dei suillustrati rilievi mossi dal Tar appare condivisibile, per essere i medesimi ( come fondatamente dedotto dalle Amministrazioni appellanti ) “sconfessati” dai principi più volte affermati da questo Consiglio di Stato in subjecta materia che qui vanno ribaditi nei sensi che seguono.
Dunque, quanto agli aspetti della vicenda di cui alla lettera sub a) il Tribunale ha rilevato il carattere sostanzialmente identico delle schede di valutazione redatte dai Commissari nei confronti del ten.col. P., traendone la conclusione di una non sufficiente e realistica valutazione delle risultanze documentali, ma un siffatto argomentare è fallace.
Invero, come più volte statuito da questa Sezione, l’uniformità delle schede in sé considerata e in difetto di altri sintomi indicativi di disfunzione valutativi ( nella specie non rinvenibili ) non comporta riflessi invalidanti dell’esito complessivo della valutazione ( cfr. decisione n.7841 del 13/7/2004 ).
La ragione di ciò è riconducibile al fatto che le schede in questione adempiono ad un ruolo per così dire “servente” nell’ambito del procedimento valutativo e precisamente costituiscono il supporto documentale in relazione al momento centrale della valutazione rappresentato dalla discussione orale e dall’esame collegiale, sfocianti nell’assegnazione del punteggio ( Cons. Stato Sez. IV 16/12/2005 n.7149; idem 20 dicembre 2002 n.7241; 20 luglio 2002 n.4070 ).
D’altra parte l’adozione di valutazioni tendenzialmente standardizzate nella terminologia di base non appare un evento patologico tenuto conto da un lato che gli elementi oggetto di valutazione di cui alle categorie a), b), c) e d) dell’art.26 della legge n.1137 del 1955 sono gli stessi per tutti i valutandi ( in tal senso questa Sezione 7841/2004 già citata) e che dall’altro lato le aggettivazioni espresse all’interno delle schede valutative devono pur sempre corrispondere, nella loro articolazione a quanto previsto in proposito da apposite istruzioni (Cons. Stato, Sez. IV, 27/11/1998 n.1635) .
Da tanto deriva la fondatezza del motivo con cui la parte appellante ha dedotto l’errore ermeneutico in cui è incorso il primo giudice sul punto sopra illustrato.
Relativamente poi alla altre critiche pure mosse dal Tar all’operato della Commissione d’avanzamento di cui alle lettere sub b) e c), le stesse appaiono erronee alla luce delle regulae juris che questo Consiglio di Stato ha più volte sottolineato in proposito.
In via preliminare va rammentato come in sede di avanzamento degli ufficiali ( specie per i gradi più elevati ) il giudizio operato dalla Commissione d’avanzamento è la risultanza di una valutazione complessiva della personalità e dell’attività dell’interessato rimessa ad un apprezzamento di tipo discrezionale dell’organo valutativo non sindacabile in sede giurisdizionale ( Cons. Stato, Sez. IV, 27/12/2004 n.8207; idem 20/12/2002 n.7241).
In particolare, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione e da questo Consesso ( Cass. SS.UU. 8 gennaio 1997 n.91; Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2002 n.4074) il giudice amministrativo non ha il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.
Sono pertanto apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio di valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo ( **********, Sez. IV, n.7149/2005 già citata.
Ciò doverosamente precisato in linea generale, va poi fatto presente, passando in concreto alle critiche mosse dal Tar che nella specie non è comunque evincibile dalla disamina della documentazione di causa una situazione di una così assoluta eccellenza dell’attività di carriera e della personalità del P. tale far emergere ictu oculi la manifesta inadeguatezza del punteggio assegnato ( in tal senso, Con stato Sez. IV 26/11/2001 n.5942).
Inoltre, tornando agli aspetti peculiari della vicenda all’esame, il Collegio non condivide le osservazioni e conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice in ordine ad una non sufficiente e/o adeguata valutazione “degli elementi di particolare rilevanza emergenti nella carriera” del candidato e alla incongruità e/o non adeguatezza del punteggio attribuito.
E ciò non solo e non tanto perché non è possibile dal parte del giudice amministrativo formulare giudizi di valore in ordine a quegli elementi o titoli che secondo l’originario ricorrente non sarebbero stati adeguatamente valutati, ma proprio perché nel giudizio reso e nel conseguente punteggio attribuito dalla commissione non sono ravvisabili quegli indizi di irrazionalità e/o incoerenza che rendono meritevoli di censura un siffatto operato ( cfr Cons. Stato, Sez. IV, 2642/2000)
In primo luogo si osserva che il giudizio che si forma sulla base de gli elementi di valutazione previsti dalla normativa dettata in tema di procedure di avanzamento a scelta de gli ufficiali si fonda su un ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e della qualità dei titoli di ciascun interessato, dovendosi piuttosto pervenire ad un apprezzamento unitario non condizionato dalle risultanze documentali ( cfr Cons. Stato, Sez. IV, 11//2001 n.3888) così come nella specie avvenuto.
Il Tar osserva che non sarebbero stati adeguatamente valutati specifici titoli sussistenti in capo all’appellato, come gli encomi riportati, il possesso della laurea in legge, gli incarichi espletati, i giudizi eccellenti riportati sino all’ultimo periodo, ma da ciò non deriva un vizio di una valutazione irrazionale o incoerente come erroneamente dedotto dal primo giudice.
Invero, quello formulato dalla Commissione è un giudizio complessivo e inscindibile e non parcellizzabile e se così è, anche il punteggio che lo stesso Organo attribuisce va letto su base globale, nel senso che i titoli sopra riportati che secondo il Tar non sarebbero stati adeguatamente valutati ben possono essere controbilanciati da un minore apprezzamento di altri elementi che pure concorrono alla valutazione.
Nella specie deve rilevarsi come il Tribunale sia in sostanza pervenuto a valorizzare taluni aspetti di indubbia valenza ( se non di eccellenza ) nel curriculum professionale dell’appellato , trascurando però di rilevare armonicamente altri aspetti del quadro di insieme.
In definitiva, il giudizio formulato dalla commissione e il relativo punteggio attribuito non evidenziano profili di incoerenza ed illogicità dai quali sia possibile inferire il travalicamento da parte della stessa Commissione dei limiti della sua ampia discrezionalità.
In forza delle suestese considerazioni l’appello si appalesa fondato, dovendo l’impugnata sentenza essere riformata.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione