Fondo Garanzia Vittime della Strada: la richiesta di rimborso si prescrive in 10 anni (Cass. n. 15303/2013)

Redazione 19/06/13
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Svolgimento del processo

La s.p.a. Compagnia di Assicurazioni Generali, condannata quale impresa designata dal F.G.V.S. a pagare la somma di Euro 14.702,08 in risarcimento dei danni per un sinistro stradale attribuito a colpa di G.A., privo di assicurazione, con atto di citazione notificato il 13.9.2006 ha convenuto il G. davanti al Giudice di pace di Bergamo, chiedendone la condanna a rimborsarle la somma pagata ai sensi dell’art. 29 legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione di rivalsa.
Il GdP ha respinto l’eccezione ed accolto la domanda attrice.
Proposto appello dal G. , con sentenza 4 giugno 2009 n. 1296 il Tribunale di Bergamo, in riforma, ha dichiarato prescritto il diritto al rimborso, applicando alla fattispecie il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 cod. civ..
La compagnia di assicurazioni propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Il giudice di appello, premesso che Assicurazioni generali ha pagato le somme dovute dal G. in risarcimento dei danni il (omissis), ed ha proposto la domanda di rivalsa con atto notificato il 13.9.2006, ha ritenuto che la domanda proposta ai sensi dell’art. 29 legge n. 990 cit. si fondi su di una fattispecie di surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 n. 3 cod. civ., e che ciò comporti il subentro di colui che ha pagato nella stessa posizione giuridica del debitore: anche perché fra l’assicuratore e il danneggiato non sussiste alcun rapporto obbligatorio né alcun titolo idoneo a fondare un’autonoma azione di regresso. Ha pertanto concluso che l’azione è soggetta al medesimo termine di prescrizione applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 29 legge n. 990/1969, sul rilievo che l’azione di rivalsa concessa al Fondo di garanzia dal primo comma della norma in oggetto ha natura autonoma e distinta dall’azione risarcitoria spettante al danneggiato dal sinistro, tanto che è espressamente definita dalla legge come azione di regresso, mentre solo il secondo comma dell’art. 29 parla di surrogazione.
Tale azione deriva direttamente dalla legge, non dal fatto illecito, e non va assoggettata al regime della prescrizione applicabile all’illecito.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2946 e 2947 cod. civ., sul rilievo che il giudice di appello ha violato il principio per cui i diritti sono soggetti al termine ordinario della prescrizione decennale in tutti i casi in cui la legge non ne disponga espressamente l’assoggettamento ad un termine più breve.
La legge n. 990 non ha menzionato alcun termine abbreviato, con riferimento all’azione di cui all’art. 29.
3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece e luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto provvedere, se il responsabile si fosse assicurato.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire comunque ai danneggiati dalla circolazione stradale il risarcimento dei danni, quanto meno in certa misura.
Entro i limiti della tutela che la legge assicura ai danneggiati, l’impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia viene perciò ad assumere la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi.
La posizione di una tale impresa va assimilata a quella di un fideiussore, più che a quella di un assicuratore, proprio in forza del disposto dell’art. 29 legge n. 990/1969 (oggi art. 292, 1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), che le attribuisce in ogni caso il diritto di agire in rivalsa nei confronti del principale obbligato (diritto che normalmente non spetta all’assicuratore).
L’azione di cui all’art. 29 cit. viene a configurare, pertanto, alcunché di analogo all’azione di regresso che spetta al fideiussore contro il debitore principale.
Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che fra l’impresa designata dal FGVS e il danneggiato non sussista alcun titolo idoneo a fondare un’ autonoma azione di regresso, dovendosi ravvisare un tale titolo nell’espressa disposizione dell’art. 29 cit. e nei principi generali sopra indicati, desumibili dall’interpretazione del sistema.
La surrogazione legale non ha ragione di essere richiamata, nel caso in esame, perché la compagnia assicuratrice non ha alcun bisogno di invocarne gli effetti, né di agire in surroga del danneggiato, per recuperare quanto le spetta, avendo a disposizione l’azione autonoma di cui all’art. 29.
È appena il caso di ricordare che la surrogazione legale disciplina taluni effetti del pagamento del debito altrui a vantaggio di colui che paga (subentro nel credito e subentro nelle garanzie del credito), ove questi intenda avvalersi di tali effetti e vi abbia interesse.
In tal caso, il creditore è ovviamente tenuto a rispettare la specifica disciplina del credito nel quale subentra.
Ma non vi è alcuna ragione che giustifichi l’assoggettamento forzoso del creditore agli effetti della surrogazione legale, ove egli disponga di altro mezzo per conseguire la restituzione di quanto ha pagato ed intenda avvalersene. In sintesi, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292, 1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (conf. Cass. civ. Sez. 3, 17 ottobre 1997 n. 10176; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10827. Il principio contrario, formulato in epoca risalente da Cass. civ. S.U. 11 novembre 1991 n. 12014, non è significativo, trattandosi di un mero obiter dictum, riferito ad un caso del tutto peculiare).
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato (in rilievo).
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Redazione