Fisco: paga il contribuente per l’errore del commercialista (Cass. pen. n. 16958/2012)

Redazione 08/05/12
Scarica PDF Stampa
Massima
L’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l’assunto difensivo del ricorrente) – ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 3, comma 8, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. (a cura del **************)

 

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 24/11/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in data 15/02/2010, appellata da D.C., imputato del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, – per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni IVA relativa agli anni di imposta 1999, 2000, 2002, 2003 – e riconosciuto colpevole limitatamente agli anni di imposta 2002 e 2003, con la conseguente condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

a)che non ricorreva l’elemento soggettivo del reato de quo poichè l’omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate era dovuta a colpa e/o negligenza del proprio commercialista ( S.G.), cui aveva affidata la tenuta della contabilità;

b) che comunque non ricorreva l’elemento obiettivo del reato de quo, non risultando accertato in modo univoco il superamento della soglia di punibilità penale fissata in Euro 77.468,53 per ogni anno di imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D.C., quale rappresentante legale della Cantieristica Laziale srl, con sede a (omissis), aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione IVA, fra l’altro, per gli anni di imposta 2002 e 2003, con conseguente evasione della relativa imposta, rispettivamente per un importo di Euro 111.618,47 per l’anno 2002 e di Euro 210.214,67, quanto all’anno 2003 (vedi sent. 2 grado, pagg. 1, 2, 3).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Sono, altresì, errate in diritto. All’uopo va ribadito che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l’assunto difensivo del ricorrente) – ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 3, comma 8, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto conforme Sez. 3^ n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010), Rv 246208. 3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da D.C. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Redazione