Figlio provoca incidente, padre si assume responsabilità: condannati per calunnia e autocalunnia (Cass. pen. n. 12797/2012)

Redazione 04/04/12
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Ritenuto in fatto

 

Con sentenza del 24 ottobre 2008 il Tribunale di Sciacca dichiarava G.G. colpevole in ordine ai reati di omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale e calunnia e G.S. in ordine al reato di autocalunnia e condannava il primo ad anni 2 di reclusione, il secondo a mesi 8 di reclusione, spese processuali in solido, pena sospesa per entrambi; condannava altresì G.G. e il responsabile civile ‘F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a.’ al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita liquidati in Euro 180.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, pari ad Euro 4.500,00, oltre IVA e CPA.

Il fatto nella sua oggettività è consistito in un sinistro stradale che ebbe luogo sulla strada statale (omissis) (territorio del comune di (omissis) ) in data (omissis) , in cui risultarono coinvolte tre autovetture; la BMW 525 SW di proprietà di G.S. , soggetto trasportato e condotta da G.G. , la ************** condotta da M.G. , con a bordo la moglie P.A. ed un amico di famiglia C.G. e la Fiat Punto condotta da Gi.An. con a bordo tutti i componenti della famiglia, costituita dalla moglie e da quattro figli.

A G.G. era stato contestato il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. perché, alla guida della sua autovettura BMW 525, nell’affrontare una curva sinistrorsa ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada resa viscida dalla pioggia, aveva perso il controllo del mezzo e aveva invaso trasversalmente la corsia di marcia opposta da cui proveniva a bordo della Innocenti ********* , il quale decedeva sul posto a seguito del violentissimo impatto verificatosi tra i due veicoli. Al G.G. era stato altresì contestato il reato di cui all’art. 368 c.p. perché, dichiarando ai Carabinieri di Ribera che al momento del sinistro era a bordo della BMW in qualità di passeggero e che alla guida della predetta vettura si trovava invece suo padre G.S. , incolpava quest’ultimo del reato di omicidio colposo, pur sapendolo innocente.

A G.S. era stato invece contestato il reato di cui all’art. 369 c.p. perché, dichiarando ai Carabinieri di Ribera che al momento del sinistro si trovava alla guida dell’autovettura BMW, incolpava se stesso del reato di omicidio colposo commesso dal figlio G.G. .

Avverso la decisione del Tribunale di Sciacca hanno proposto appello entrambi gli imputati e il responsabile civile ‘F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a.’.

La Corte di Appello di Palermo in data 21.06.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava in solido gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché a quelle ulteriori sostenute dalla costituita parte civile P.A. che liquidava in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA, spese come per legge.

Avverso la predetta sentenza G.G. e S. personalmente e il responsabile civile ‘F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a. proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio.

G.G. e il responsabile civile ‘F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a.’ hanno censurato l’impugnata sentenza per difetto di motivazione con riferimento al reato di omicidio colposo. Sostenevano sul punto i ricorrenti che non vi era prova, né motivazione, in relazione alla invasione di corsia da parte dell’autovettura BMW, né in relazione alla circostanza che il G.G. tenesse una velocità eccessiva in considerazione delle condizioni della strada resa viscida dalla pioggia. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre acriticamente la perizia dell’ing. D. , senza sottoporla ad un motivato vaglio imposto anche dai motivi di appello, dilungandosi nella mera descrizione dei danni riportati dalle autovetture, senza dovutamente valutare altresì la condotta di guida dei conducenti della **** e della Punto, omettendo di evidenziare la assoluta incapacità del perito di indicare le rispettive velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro e di considerare le tracce di frenata lasciate dagli stessi oggettivamente rilevate nelle fotografie dei Carabinieri di San Cipirello; tracce di frenata che sarebbero state tutte posizionate e/o dirette nella corsia percorsa dalla BMW. G.G. poi censurava l’impugnata sentenza in relazione al reato di calunnia che gli era stato ascritto, in quanto deduceva di non avere proposto alcuna ‘denuncia, querela, richiesta o istanza’ alle autorità, ma di essersi limitato a fornire dichiarazioni a sommarie informazioni, limitandosi a riferire una mera circostanza di fatto, e cioè di trovarsi egli stesso trasportato sulla BMW, che egli aveva asserito essere stata condotta dal padre G.S. . Peraltro, avendo egli dichiarato di dormire durante il tragitto e di non ricordare nulla sulla dinamica del sinistro, non poteva sostenersi che egli avesse segnalato alle Autorità quale responsabile del sinistro, e dunque del reato di omicidio colposo, il soggetto alla guida della predetta autovettura e cioè il proprio padre. Il responsabile della ‘F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a.’ riteneva inoltre nulla la decisione sui capi civili della impugnata sentenza, in quanto riteneva incomprensibile il fatto che i giudici di merito, pur di fronte ad analitica censura in proposito, fossero addivenuti ad autonoma condanna di risarcimento del danno del garante/responsabile civile F.A.T.A. Assicurazioni, senza peraltro addivenire ad uguale condanna del proprietario del mezzo assicurato, G.S. , proprietario dell’autovettura BMW e contraente/assicurato ********* Riteneva infatti il responsabile civile che la sua responsabilità sarebbe stata configurabile solo ed esclusivamente in caso di condanna sul capo civile del suo assicurato/contraente G.S. e solo ed esclusivamente in solido con il medesimo, in quanto sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario tra soggetto assicurato/contraente e assicuratore, indipendentemente dal fatto che costui fosse alla guida o meno del mezzo assicurato. Nella fattispecie che ci occupa, invece, come indicato nella stessa sentenza impugnata, non c’era in atti il contratto di assicurazione e pertanto non poteva essere accolta la domanda civile nei suoi confronti, mancando ogni prova al riguardo, essendo onere della parte civile quello di provare la sussistenza dei presupposti giuridici per l’accoglimento delle sue pretese risarcitorie.

G.S. poi censurava l’impugnata sentenza in relazione al reato di autocalunnia che gli era stato ascritto, in quanto deduceva che il Tribunale di Sciacca aveva soltanto accertato che egli si era limitato a riferire ai Carabinieri di Ribera una mera circostanza di fatto, e cioè di trovarsi alla guida dell’autovettura BMW al momento del sinistro e di essere stato urtato da un veicolo mentre stava per intraprendere una curva a destra, non ricordando alcunché in relazione alla dinamica dell’incidente. Egli pertanto non aveva affatto incolpato se stesso dell’incidente mortale, né aveva simulato le tracce del reato, come si poteva leggere nella sentenza impugnata. I giudici della Corte territoriale infine erano incorsi in errore allorquando avevano affermato che non poteva applicarsi al reato di calunnia e di simulazione di reato la scriminante di cui all’art.384 c.p., dal momento che non gli era stata contestata la simulazione di reato, bensì l’autocalunnia, ex art.369 c.p., reato a cui è invece applicabile la sopraindicata scriminante, come previsto dall’art.384 c.p..

G.G. e S. personalmente presentavano tempestive memorie in cui ribadivano le sopra indicate conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

I proposti ricorsi sono infondati.

La Corte di appello di Palermo, con motivazione adeguata e congrua ha infatti indicato dettagliatamente le ragioni per cui ha ritenuto provata la responsabilità di G.G. in ordine al reato di omicidio colposo. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato in primo luogo che lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro aveva consentito di rilevare che il fondo stradale era bagnato per la pioggia; la BMW, che proveniva da Sciacca ed era diretta a Palermo, occupava trasversalmente l’opposta corsia di marcia e l’**************, guidata dalla vittima M.G. , che proveniva da opposta direzione, si trovava, ruotata di 180 gradi, nella propria corsia, in posizione avanzata verso Sciacca rispetto alla direzione della BMW, mentre la Fiat Punto proveniente dalla medesima direzione della ****, veniva spostata successivamente verso sinistra. I giudici della Corte territoriale hanno quindi fornito una logica spiegazione sui motivi che li hanno indotti ad abbracciare, in merito alla ricostruzione del grave incidente stradale, la tesi sostenuta dal perito di ufficio, secondo cui l’evento era stato determinato dalla condotta del guidatore della BMW, e ciò in considerazione della posizione trasversale assunta dalla predetta autovettura che poteva essere connessa soltanto con il determinarsi di un moto aberrante in curva, in rototraslazione antioraria, dipendente da una velocità non regolata alle condizioni della superficie di rotolamento della carreggiata stradale, resa viscida dalla pioggia, e a non ritenere, al contrario, condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il consulente della difesa che aveva evidenziato una azzardata manovra di sorpasso del conducente della Fiat Punto G.A. , rispetto all’autovettura **************, che aveva davanti, che avrebbe indotto il conducente della BMW, G.G. ad effettuare il cambio di corsia al fine di evitare lo scontro frontale con la predetta Fiat Punto, che sopraggiungeva sulla corsia di marcia della BMW. Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato che tale tesi non era sostenibile sia per la considerazione che nella fotografia n.20 del fascicolo fotografico, redatto dai Carabinieri della Stazione di San Cipirello, veniva evidenziata chiaramente la traccia di segni di frenatura ‘in direzione di Sciacca’, sia per il fatto che, dall’esame visivo di tali tracce di frenate, si poteva evincere che esse andavano verso la corsia nel tratto (OMISSIS) ed erano riferibili dunque alla frenata posta in essere dalla Fiat Punto. La sentenza impugnata (pag. 11 e 12) ha indicato chiaramente le ragioni per cui non è convincente la ricostruzione dell’incidente offerta dalla difesa di G.G. , facendo altresì corretto riferimento all’entità dei danneggiamenti subiti dalle autovetture, con particolare riferimento a quello relativo al parafango della Fiat Punto di cui alla foto n. 25. Se infatti fosse vera la ricostruzione della difesa la Fiat Punto non avrebbe potuto riportare un simile danneggiamento, ma, per la non prudente velocità con la quale procedeva la BMW per il terreno bagnato dalla pioggia, avrebbe potuto al massimo subire danneggiamenti nella parte anteriore centrale, poiché l’impatto con la BMW sarebbe stato frontale. Il danno prodotto alla BMW, nella parte anteriore destra, veniva pertanto logicamente spiegato per il fatto che essa marciava non tenendo il proprio senso di marcia, al lato della corsia, in modo tale che, percorrendo una curva sinistrorsa ad alta velocità, il conducente aveva perso il controllo del veicolo ed aveva invaso la carreggiata opposta, andando così ad impattare l’************** nella fiancata della BMW, come era possibile notare attraverso l’esame della fotografia contrassegnata con il numero 19. Correttamente infine i giudici della Corte territoriale hanno rilevato che la velocità tenuta dal G.G. doveva essere sostenuta, perché, in caso contrario, tenuto conto della curva che stava percorrendo e delle condizioni del terreno impregnato di pioggia, lo stesso non avrebbe perso il controllo dell’autovettura e i danni provocati ai veicoli non avrebbero potuto essere della portata rilevata dal perito.

I giudici della Corte di appello di Palermo hanno poi confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato G.G. in ordine al reato di calunnia e G.S. in ordine al reato di autocalunnia, reati entrambi commessi in (omissis) . Sul punto si osserva in primo luogo che neppure questi reati, come già il reato di omicidio colposo, risultano prescritti, atteso che per quanto attiene ai reati di cui agli articoli 368 e 369 c.p. il termine massimo di anni sette e mesi sei, ulteriormente aumentato per i periodi di sospensione che risultano dall’esame dei verbali di udienza, non risulta decorso alla data odierna. Si rileva poi che nemmeno sussiste il vizio di mancanza di motivazione per il reato di calunnia e quello di difetto di motivazione per il reato di autocalunnia, atteso che le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico compendio motivazionale, da cui è chiaramente comprensibile il percorso logico che ha indotto i giudici di merito a ritenere la responsabilità penale di entrambi gli imputati. G.G. aveva infatti falsamente dichiarato ai Carabinieri, in data 26.03.2004, circa tre mesi dopo il grave incidente, in un momento quindi in cui le sue responsabilità si stavano delineando in sede di indagini preliminari, che alla guida dell’autovettura BMW non c’era lui, ma il proprio padre, G.S. , il quale, nella stessa data, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri, confermava la predetta circostanza. Evidente pertanto, in considerazione del momento e del contesto in cui sono state rese, appare la finalità di tali dichiarazioni, che, come ritenuto dai giudici di merito, non poteva essere che quella, per il G.G. , di accusare il proprio padre del reato di omicidio colposo e per il G.S. di autoaccusarsi di tale reato. Né poteva essere concessa a quest’ultimo l’esimente speciale di cui all’art. 384, comma 1, c.p., come da lui richiesto, in quanto, secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., Sez.5, Sent. n.8632 del 23.05.95, Rv.202567; Cass., Sez.2, Sent. n.11000 del 7.04.198 8, Rv.17 9698), l’esimente speciale di cui all’art.384, comma 1, c.p., (necessità di salvare se stesso od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore) non compete all’agente quando il soggetto attivo del reato si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo cagionandone egli stesso la insorgenza, come appunto è avvenuto nella fattispecie che ci occupa. Passando all’esame del ricorso proposto dal responsabile civile F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A., si osserva che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistano i presupposti per la responsabilità civile del suddetto ai sensi dell’art.538, comma 3, c.p.p., non rilevando la circostanza che proprietario dell’autovettura, nonché contraente, assicurato con la F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a. sarebbe stato, secondo quanto da lui sostenuto, G.S. e non il figlio G. . Essendo infatti assicurata l’autovettura, correttamente i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che la questione di una eventuale corresponsabilità ai fini civili di G.S. avrebbe potuto, al più, rilevare in sede civilistica. Correttamente infine è stata ritenuta irrilevante la mancata acquisizione in atti del contratto assicurativo, il cui onere probatorio spettava comunque al responsabile civile, che faceva derivare dallo stesso effetti processuali per lui favorevoli. I proposti ricorsi devono quindi essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Redazione