Fermo amministrativo per crediti previdenziali: è di competenza del giudice del lavoro (Cass. n. 17915/2013)

Redazione 23/07/13
Scarica PDF Stampa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sig.ra M. R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo 38/04/09 del 15 ottobre 2009 che, ha rigettato l’appello della contribuente confermando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ad un fermo auto disposto per mancato versamento di contributi previdenziali.
2. Equitalia Gerit spa non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato,
invero è oramai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il fermo auto deve essere impugnato avanti al giudice competente per il debito che giustifica la misura indicata.
Dunque il fermo auto disposto per debiti previdenziali deve essere impugnato avanti al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 8 maggio 2013.

Redazione