Fermato con merce rubata al supermercato prima di arrivare alle casse: è furto aggravato e non tentato (Cass. pen. n. 30283/2012)

Redazione 24/07/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 14 aprile 2009 dal locale Tribunale, appellata da O.L., che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il (omissis).

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge per l’erronea valutazione da parte della Corte di merito del ricorrere del delitto consumato e non di quello tentato, che dovrebbe essere ravvisato nella situazione in cui l’agente venga tenuto sotto controllo dagli addetti alla custodia del supermercato fino a che non oltrepassi le casse, avendo celato la merce sottratta dagli scaffali. Anche il passaggio dalle casse ove si verifichi l’intervento degli addetti impedirebbe la consumazione del reato.

Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 cod. pen., n. 4.

Il ricorso ad avviso del Collegio è privo di fondamento.

Seppur consapevole di un diverso orientamento al proposito, il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento rappresentato da plurime decisioni di questa Corte (Sez. V, sent. n. 37242 del 13/7/2010, Rv. 248650, rie: **** e altro; confi: n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n. 27631 del 2010, Rv. 248388; Sez. V, sent. n. 7086 del 19/1/2011, Rv. 249842, ric.: P.G. in proc. *****) secondo le quali costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.

S’è sostenuto, ed il Collegio condivide la conclusione e l’argomentazione al proposito, che il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile all’atto dell’apprensione della mercè, che si realizza senza dubbio quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma – a ben vedere – anche prima, allorchè la mercè venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare (ASN 200407235, Rv. 227347), comportando, la condotta sopra illustrata, oltre all’amotio, l’imposses-samento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto.

Il superamento delle “linee di cassa” rappresenta e quindi rende manifesta la volontà dell’agente di non pagare le cose che, operando nel sistema cd. a self service, ha prelevato dagli scaffali. Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su quello della integrazione degli elementi tipici.

Infondata poi la doglianza relativa all’attenuante di cui all’art. 62 cod. pen., n. 4, dovendosi sempre considerare nella valutazione dell’entità del danno l’importo globale, non solo rapportato al costo della merce sottratta, quanto anche alle ulteriori spese necessari e per ripristinare, nel caso, la merce con i dispostivi antitaccheggio rovinati dall’azione del prevenuto. Nè il ricorrente prova di aver dimostrato al giudice di merito la particolare tenuità del danno globalmente considerato.

Manifestamente infondato poi il ricorso in merito alle attenuanti generiche, considerato che le attenuanti erano state applicate dal primo giudice e con il gravame era stata chiesta una valutazione di prevalenza, negata dalla Corte di merito con motivazione ampia e del tutto congrua, in quanto riferita ad elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., valutabili anche ex artt. 62 bis e 69 cod. pen., che ha posto in evidenza i plurimi precedenti per il medesimo reato in tempi ristretti, indicativi di pericolosità qualificata del prevenuto.

AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rig
etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione