Fatture false prodotte nello stesso periodo d’imposta: possibile la pendenza di due procedimenti (Cass. pen. n. 47237/2012)

Redazione 06/12/12
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza dei 29.2.2012 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Mondovì, in composizione monocratica, resa in data 10.12.2010, con la quale D.B.F. G. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere, nella qualità di titolare della ditta omonima, con sede in (omissis), al fine di consentire a terzi l’evasione delle Imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso, negli anni 2004 e 2005, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della “Stafa e Lika s.n.c. di Stafa Ali e Lika Xhiml”.

Riteneva, innanzitutto, la Corte territoriale che il Tribunale correttamente avesse rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale perchè proposta tardivamente in dibattimento invece che all’udienza preliminare.

Infondati, secondo la Corte di merito, erano anche gli altri motivi di appello, risultando dagli accertamenti della G.d.F., riferiti dal luogotenente G.F. che le fatture di cui all’imputazione erano state emesse per operazioni inesistenti, dal momento che l’impresa dell’imputato era da tempo inattiva e non disponeva di dipendenti e delle attrezzature necessarie per effettuare i lavori indicati nelle fatture medesime; inoltre dall’esame dei conti correnti della “Stafa e Lika” non risultava effettuato alcun pagamento di detti lavori a favore del D.B.. Infine, non risultava da alcun elemento che le fatture in questione potessero essere state emesse da altri all’insaputa e senza il consenso dell’Imputato.

2. Ricorre per cassazione D.B.F.G., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la carenza assoluta di motivazione In relazione al primo motivo di appello con cui si deduceva l’incompetenza territoriale e la violazione del principio del ne bis in idem; alla prima udienza dibattimentale la difesa aveva prodotto l’avviso di deposito della sentenza n.445/09, emessa dallo stesso Tribunale di Mondovì, ed il decreto di citazione a giudizio, emesso dal Tribunale di Bari In data 21.4.2010, che attestavano la pendenza di due distinti procedimenti per gli stessi fatti.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., in riferimento all’incompetenza territoriale ed alla violazione del principio dei ne bis in idem, avendo per gli stessi fatti il Tribunale di Mondovì dichiarata l’incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti all’A.G. di Bari.

Incomprensibilmente pertanto lo stesso Tribunale di Mondovì, pur considerando il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, un solo reato l’emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta, ha celebrato il dibattimento emettendo sentenza di condanna.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. Dagli atti risulta che dal 2001 l’imputato non ha svolto più alcuna attività;

era onere dell’accusa dimostrare che remissione delle fatture fosse riconducile all’imputato, avendo egli disconosciuto le firme apposte sulle stesse. Manca quindi la prova che il D.B. abbia commesso i fatti contestati.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale, nel respingere la riproposta eccezione di incompetenza territoriale, ha rilevato, correttamente, che essa era stata dedotta tardivamente. L’art. 21 c.p.p., comma 2, prevede, infatti, che l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491 c.p.p., comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

La norma è quindi chiarissima nel richiedere, a pena di decadenza, che l’eccezione di incompetenza per territorio venga proposta all’udienza preliminare e che essa possa essere riproposta in dibattimento nei termini di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, solo se respinta. Per i procedimenti con udienza preliminare è, quindi, escluso tassativamente che l’eccezione di incompetenza territoriale possa essere proposta per la prima volta in dibattimento.

La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel ribadire che, per il principio della perpetuatio iurtedictionis, la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicchè restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisoli, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (cfr. Cass. pen. sez. 6, 5.10.2006). Risulta pacificamente che l’eccezione di incompetenza territoriale non venne proposta all’udienza preliminare, avendo lo stesso ricorrente, anche con il ricorso, fatto riferimento “alla prima udienza dibattimentale utile” (pag.2 ricorso).

Non essendo stata quindi l’eccezione proposta nei termini tassativi di cui all’art. 21 c.p.p., comma 2, per il principio della “perpetuatio iurisdictionis” la competenza territoriale rimaneva radicata presso l’Autorità Giudiziaria di Mondovì, essendo irrilevanti anche eventuali successivi atti istruttori. Nè tanto meno il Tribunale poteva prendere in considerazione la documentazione prodotta all’udienza del 2.7.2010 per spostare la competenza ormai radicata. La Corte territoriale si è limitata sul punto ad affermare che era irrilevante che in diverso procedimento fosse stata assunta altra decisione.

2.1. La pendenza, presso altro ufficio, di altro procedimento per fatture diverse, anche se emesse nello stesso periodo di imposta, non determinava l’applicazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p..

Non c’è dubbio che, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, “Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.

Sotto l’imperio della precedente disciplina di cui alla L. n. 516 del 1982, la prevalente giurisprudenza riteneva che il reato di cui al n. 5 dell’art. 4 si consumasse “appena la fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più d’una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione” – cfr. Cass. pen. sez. 3, 13.11.1997 n. 10207 – (In motivazione si precisava che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario – evasione o indebito rimborso).

I dubbi interpretativi manifestatisi non hanno più ragion d’essere alla luce del chiaro disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, che, come si è visto, considera “unitario” il reato anche in presenza della emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta, di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti.

Il diverso procedimento pendeva, però, presso altro ufficio ed in grado diverso (Tribunale di Bari).

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, non può essere promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talchè nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda sole le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo Innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è Incompetente, (cfr. Cass. Sez. un. n.34655 del 28.6.2005; Conf. Sez. 1 n. 25640 del 21.5.2008; Cass. Sez. 1 n. 17789 del 10.4.2008).

La violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p., pertanto, potrà essere eventualmente fatta valere, ove ne ricorrano i presupposti, nel procedimento prendente presso l’A.G. di Bari.

3. In ordine al terzo motivo di ricorso la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha rilevato, sulla base degli accertamenti della G. d. F. che risultava provato in modo indiscutibile (sul punto peraltro non vi è neppure specifica contestazione da parte del ricorrente) che le fatture incriminate erano state emesse per operazioni inesistenti.

Quanto alla riferibilità delle stesse all’imputato ha, con motivazione altrettanto Ineccepibile, rilevato che il D.B. non aveva mai dichiarato che le fatture erano state emesse a sua insaputa ed utilizzando abusivamente la documentazione della sua impresa; nè aveva mai disconosciuto la firma.

Neanche con il ricorso l’imputato ha fatto riferimento ad atti specifici nei quali sarebbe stato effettuato detto “disconoscimento”, per cui non si vede, in presenza di fatture riconducigli all’impresa dell’Imputato e da questi (apparentemente) sottoscritte, quali ulteriori accertamenti la pubblica accusa avrebbe dovuto effettuare.

4. La non manifesta infondatezza del ricorso consente, però, di dichiarare la prescrizione del reato in relazione all’unica fattura emessa, secondo la contestazione, nell’anno 2004 e cioè la n. 28 del 27.12.2004. Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 è, infatti, maturato in data 27.6.2012 e quindi prima della sospensione disposta all’udienza del 20.9.2012.

Tale declaratoria non ha però alcuna incidenza sul trattamento sanzionatolo, avendo i Giudici di merito omesso di applicare aumenti di pena a titolo di continuazione. La sentenza di primo grado, recepita dalla sentenza di appello, ha infatti sulla pena base di anni 1 e mesi 6 d reclusione apportato solo la riduzione di un terzo per le concesse circostanze attenuanti generiche, pervenendo così alla pena finale di anni l di reclusione (pag. 5 sent. Trib.). Per le fatture emesse nel 2005, Invece, la unitarietà del reato, come sopra si è evidenziato, non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e quindi sulla decorrenza della prescrizione.

Questa Corte ha infatti affermato che “ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui è avvenuta l’emissione della singola fattura ovvero dell’ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta” (cfr. Cass. sez. 3 n. 20787 del 18.4.2002). Tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall’art. 81 cpv. c.p., in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l’Imputato mediante la riconduzione ad unità del plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nel medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall’ultimo di essi” (cfr. Cass. pen. sez. 3 n.6264 del 14.1.2010).

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso con riferimento alla fattura del 27.12.2004 perchè estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.

Redazione