Falsifica il pass invalidi della madre per le ZTL senza farlo valere come originale: non si configura il reato di falso (Corte di Cassazione, sez. V Penale, 7/5/2015, n. 19040)

Redazione 07/05/15
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Il Caso: automobilista espone sul lunotto della propria autovettura la fotocopia di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l’accesso alla zona cittadina di traffico limitato.
Accusato del reato di contraffazione, viene assolto dalla Corte di Cassazione: “l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi”.

   

Corte di Cassazione, sez. V Penale, 7 maggio 2015, n. 19040


RITENUTO IN FATTO

 

1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato T. M. L. per il reato di contraffazione di un pass per invalidi (articoli 477 e 482 cod.pen.).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla affermazione della penale responsabilità.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. In fatto si osserva come all’imputato fosse ascritto il possesso e l’esposizione sul lunotto della propria autovettura della fotocopia di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l’accesso alla zona cittadina di traffico limitato. In altri termini, da quanto si ricava dalla narrazione della sentenza di merito, oltre all’effettiva esistenza di un permesso valido veniva esposta la fotocopia a colori dello stesso sul lunotto dell’autovettura.
3. In diritto, questa volta, si osserva come la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integri alcun falso documentale (v. Cass. Sez. V 8 giugno 2005 n. 34340, in tema di fotocopia di permesso di parcheggio per invalidi), potendo rimanere integrato il solo delitto di truffa ove si riscontrasse l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi; ma, nel caso in esame, il delitto ex articolo 640 cod.pen., non solo non è contestato, ma, a quanto è dato di comprendere, nemmeno è stato ipotizzato in fase di indagini, atteso che la madre del ricorrente era effettivamente titolare del permesso di circolazione.
È, inoltre, principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integri il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Cass. Sez. V 3 novembre 2011 n. 9608). 4. Data, dunque, la insussistenza del fatto come contestato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

 

P. T. M.

 

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso il 19 febbraio 2015.

Redazione