Fallimento: privilegio sui mobili (Cass. n. 606/2013)

Redazione 11/01/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso *******., ex art. 101, l’Agenzia delle Entrate di Modena chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del fallimento Gruppo Nadini s.p.a. in liquidazione per il complessivo importo di Euro 4.652.282,66 a titolo di tributi IVA, IRPEG, ILOR e IRAP, interessi e sanzioni riferiti agli anni 1996-1998, con i privilegi di legge.

Il fallimento si opponeva al riconoscimento del credito per sanzioni, nonchè alla richiesta collocazione privilegiata, ed il Tribunale di Modena ammetteva in via privilegiata il credito per IVA, IRPEG, ILOR (Euro 2.192.037,28) e relativi interessi (Euro 360.019), mentre ammetteva in chirografo il credito IRAP (Euro 48.531,97) e relativi interessi (Euro 6.445,38), oltre a quello derivante dalle spese di notifica (Euro 5,16).

La sentenza, impugnata da entrambe le parti (in via principale dall’Agenzia delle Entrate e in via incidentale dal fallimento), veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che per l’effetto ammetteva allo stato passivo del fallimento gli ulteriori importi richiesti a titolo di sanzioni, di cui in privilegio quelle riferite al tributo IVA, e quindi conclusivamente il credito di Euro 554.270,32 e di Euro 165.056,01 in privilegio, nonchè quello di Euro 1.325.907,54 in chirografo.

In particolare, per la parte di interesse, la Corte territoriale escludeva che al credito derivante dall’imposta IRAP potesse essere riconosciuta la collocazione privilegiata e riteneva che i principi di personalità e colpevolezza dell’illecito tributario non escludessero la corresponsabilità del soggetto passivo rappresentato e pertanto, venendo al caso concreto, quella del fallimento della società, cui sarebbe stata riferibile l’infrazione tributaria per fatto imputabile a suo rappresentante.

Infine, quanto al preteso contrasto della detta conclusione con un preesistente giudicato tributario, l’assunto sarebbe stato privo di pregio, non risultando la detta circostanza dalla documentazione prodotta. Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, a sua volta resistito con controricorso.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22.11.2012.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha rispettivamente denunciato: 1 ) violazione dell’art. 2752 c.c., commi 1 e 3, art. 2749 c.c., D.L. n. 159 del 2007, art. 39, comma 2, in relazione all’asserita tardività del richiamo all’art. 2752, comma 3, intervenuta soltanto in comparsa conclusionale, e ciò in quanto a detto richiamo sarebbe stato fatto specifico riferimento fin dall’inizio del giudizio, per effetto dell’originaria evocazione del 1 comma del citato articolo.

La natura erariale dell’IRAP, che già sarebbe stata desumibile dal sistema normativo nel suo complesso, sarebbe stata fra l’altro successivamente confermata dal D.L. n. 159 del 2007, che sul punto avrebbe avuto efficacia retroattiva trattandosi di norma interpretativa, sicchè anche sotto quest’ultimo riflesso la censurata statuizione sarebbe errata.

2) contraddittorietà della motivazione laddove la Corte, dopo aver affermato l’insussistenza dell’onere di una specifica indicazione della causa legittima di prelazione, ha poi rilevato la tardività del richiamo all’art. 2752 c.c., comma 3, quale fondamento normativo del privilegio, in luogo dell’ipotesi di cui al comma 1, originariamente considerata.

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha a sua volta denunciato:

1) violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, in ragione del fatto che la disposizione richiamata prevederebbe a carico della società un’obbligazione solidale di carattere civilistico nel caso in cui l’autore della violazione avesse agito nell’interesse della società, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Per di più si sarebbe formato un giudicato tributario che avrebbe escluso le sanzioni a carico della società poi dichiarata fallita;

2) vizio di motivazione sul punto relativo al giudicato tributario.

La Corte di Appello ne aveva affermato la mancata dimostrazione per omesso deposito del fascicolo di parte; il detto fascicolo tuttavia risulterebbe depositato in appello senza alcuna annotazione in ordine ad un eventuale ritiro, e ciò avrebbe dunque dovuto indurre il giudicante a disporre le necessarie ricerche finalizzate al rinvenimento, anzichè determinare una pronuncia di rigetto della domanda per mancanza di prova sul fatto posto a base della doglianza;

3) violazione dell’art. 2752 c.c., comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, in quanto il credito dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del fallimento sarebbe di carattere civilistico (contrariamente a quello di uguale importo vantato nei confronti dell’autore della violazione (che avrebbe carattere sanzionatorio), sicchè al primo non potrebbe essere riconosciuta la collocazione privilegiata, asseritamente riservata dall’art. 2752 c.c., comma 2, alle sole sanzioni tributarie;

4) violazione dell’art. 2909 c.c., per la mancata rilevazione di giudicato (sentenza Commissione tributaria Provinciale di Modena n. 159 del 22.10.2002), che avrebbe cancellato le sanzioni tributarie applicate alla società.

Prendendo dapprima in esame il ricorso principale, si osserva che i due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Ed infatti la Corte di Appello ha innanzitutto errato nel rilevare la tardività della deduzione (l’Agenzia avrebbe dapprima evocato l’art. 2752, comma 1, per poi richiamare in comparsa conclusionale il comma 3, dello stesso articolo), e ciò in quanto l’oggetto della domanda riguardava l’accertamento della collocazione privilegiata del credito, sicchè il richiamo all’art. 2752 c.c., commi 1 o 2, costituisce un semplice dato argomentativo, rispetto al quale non è configurabile la dedotta tardività, essendo fisiologicamente rimessa al giudice ogni questione concernente la corretta applicazione di una norma (“jura novit curia”).

In ogni modo la Corte di Appello è comunque scesa nel merito della controversia, ed ha negato la natura privilegiata del credito sotto il profilo che l’imposta IRAP in questione era stata introdotta a far tempo dall’1.1.1998 con norma non interpretativa, in quanto tale priva quindi di efficacia retroattiva. Il rilievo non è condivisibile alla luce del principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il privilegio sui mobili per quanto riguarda l’IRAP deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica dell’art. 2752 c.c., comma 1, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 222 del 2007 (C. 12/11417, C. 10/25242, C. 10/4861).

E’ viceversa infondato il ricorso incidentale, con il quale il fallimento ha sostanzialmente prospettato due questioni, rispettivamente individuabili: a) nella natura civilistica dell’obbligazione della società, che escluderebbe il riconoscimento della collocazione privilegiata essendo quest’ultima riservata al credito derivante dall’irrogazione di sanzioni, e quindi riferibile soltanto all’autore della violazione (primo e terzo motivo); b) nella mancata rilevazione di un giudicato che avrebbe deposto in senso contrario (secondo e quarto motivo).

Per quanto concerne il primo punto, occorre infatti rilevare che la Corte di Appello ha dapprima correttamente precisato che i principi di personalità e colpevolezza dell’illecito tributario non escludono di per sè la corresponsabilità della società, che necessariamente opera attraverso il suo legale rappresentante, ed ha quindi affermato, con l’espresso testuale richiamo al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, che l’ente rappresentato nel cui interesse ha operato l’autore della violazione è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, ove la violazione sia intervenuta nell’esercizio delle relative funzioni. Al fine dunque di escludere la responsabilità della società il fallimento avrebbe dovuto dedurre e dare dimostrazione dell’insussistenza dei detti presupposti, ipotesi non verificatasi nella specie (e cioè che la violazione non era intervenuta nell’esercizio delle relative funzioni), sicchè la censura risulta viziata sul piano dell’autosufficienza e comunque infondata nel merito.

In ordine al secondo aspetto, si rileva che la questione relativa al giudicato tributario era stata prospettata alla Corte territoriale, che però l’aveva disattesa per mancanza di prova, e più precisamente per il mancato deposito da parte del fallimento “del proprio fascicolo di primo grado”, oltre che per la diversità della fattispecie cui si riferirebbe il detto giudicato (in tal senso deporrebbe infatti l’esame degli atti difensivi).

Orbene l’omessa rilevazione del giudicato (di cui il fallimento si è specificamente doluto con il quarto motivo di impugnazione) è conseguente al mancato apprezzamento della relativa documentazione, sicchè la censura resta sostanzialmente assorbita da quella prospettata con il secondo motivo, concernente il mancato deposito del fascicolo di parte.

Su quest’ultimo aspetto è poi sufficiente considerare che la Corte di Appello ha accertato che il fascicolo in questione non era stato depositato, che un eventuale errore sotto questo aspetto avrebbe dovuto essere censurato sotto il profilo dell’errore di fatto revocatorio, che comunque, anche a voler ipoteticamente accedere alla tesi del fallimento, secondo la quale il giudice a torto avrebbe omesso di compiere i necessari accertamenti finalizzati al rinvenimento del fascicolo, la doglianza appare in ogni modo priva di pregio, in assenza delle necessarie indicazioni in ordine sia alle sollecitazioni rivolte al giudice per la relativa ricerca che alle modalità della relativa deduzione.

In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo accolto e, con decisione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va riconosciuta la collocazione privilegiata al già ammesso credito IRAP. Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere infine poste a carico del fallimento soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento Gruppo Nadini s.p.a., con collocazione privilegiata come richiesto dall’Agenzia delle Entrate di Modena, il credito IRAP nel medesimo importo già ammesso in via chirografaria. Condanna il fallimento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori.

Redazione