Fallimento: la dichiarazione d’insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica scatta anche per debiti inferiori a 30 mila euro (Cass. n. 9681/2013)

Redazione 22/04/13
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Svolgimento del processo

1. In data 14 maggio 2008 il signor S.S., dichiarandosi creditore del Consorzio Regionale Ligure, costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata (nel seguito: CORELI), per l’importo di Euro 25.247,22, oltre agli accessori, e non essendo riuscito a notificare il precetto di pagamento per inesistenza della sede all’indirizzo indicato, chiese al Tribunale di La Spezia di dichiararne lo stato d’insolvenza e inoltre, se fosse stato accertato il carattere commerciale dell’attività esercitata, il fallimento.

Con sentenza in data 12 febbraio 2009 il Tribunale ritenne il CORELI non soggetto al fallimento ma solo a liquidazione coatta amministrativa, e ne dichiarò lo stato d’insolvenza.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza 12 novembre 2009. La corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il reclamo proposto dal S., per non aver notificato l’impugnazione nel termine. Respingendo le difese del consorzio reclamante, che censurava l’affermazione del suo carattere mutualistico e sosteneva la sua astratta fallibilità, la corte territoriale ha poi osservato che l’art. 2545 terdecies c.c., che ammette il fallimento delle cooperative che svolgono attività commerciale, suppone lo svolgimento effettivo di tale attività, non essendo sufficiente la previsione statutaria. In fatto, il CORELI costruiva case da assegnare ai soci, attività qualificabile come mutualistica e non commerciale. Non aveva comunque fondamento la tesi che anche per la dichiarazione dello stato d’insolvenza si dovessero osservare i limiti di fallibilità stabiliti dalla legge fallimentare.

3. Per la cassazione della sentenza, notificata il 25 novembre 2009, ricorre il CORELI con atto notificato il 28 dicembre 2009, per due motivi.

Resiste il S. con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi.

Il consorzio ricorrente ha depositato una memoria.

Anche il ricorrente incidentale ha fatto pervenire una memoria.

Il ricorrente ha depositato anche un’istanza di rinvio della discussione, con documenti allegati, esponendo che il Ministero dello Sviluppo economico avrebbe disposto la liquidazione coatta amministrativa dello stesso consorzio, e che di tale decreto egli avrebbe chiesto la revoca o la sospensione.

Motivi della decisione

4. Il deposito da parte del consorzio ricorrente dei documenti allegati all’istanza di rinvio, ma non notificati alla parte resistente a norma dell’art. 372 cpv. c.p.c., è inammissibile. Non ricorrono poi i presupposti per il rinvio della discussione della causa, come richiesto dallo stesso ricorrente principale in forza di circostanze, peraltro non ritualmente documentate, inidonee comunque a far ravvisare una pregiudizialità logico – giuridica rispetto alla presente decisione.

5. Con il primo motivo del ricorso il CORELI denuncia la mancata applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15. La norma richiamata, laddove dispone che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, sarebbe applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa, e, laddove ne sussistano in presupposti di fatto – come nella fattispecie, in cui il S. fa valere un credito di Euro 25.247,22 – precluderebbe la dichiarazione dello stato d’insolvenza.

5.1. Non risultano precedenti di questa corte sulla possibilità di dichiarare lo stato d’insolvenza di società o enti con esposizione debitoria inferiore al minimo indicato nella *******., art. 15, u.c..

Il motivo è in ogni caso infondato.

Sul piano della formulazione testuale delle norme, la L. Fall., art. 15, che nel suo ultimo comma esclude “la dichiarazione di fallimento” dell’impresa insolvente, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e dall’istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non è richiamato dalla *******., art. 194, tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa. La stessa disposizione non è neppure richiamata, specificamente, dall’art. 195, della stessa legge a proposito dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione medesima. Si tratta di una norma che introduce un’eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche a ipotesi (dichiarazione d’insolvenza di impresa non fallibile) diverse da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente).

Più in radice, è da considerare che la deroga stabilita dalla norma in esame, che non contraddice lo stato d’insolvenza dell’impresa e non lo esclude, risponde ad esigenze di economia processuale che rendono ingiustificati i tempi e in costi di una procedura fallimentare nel caso di esposizioni debitorie minori. Essa, insomma, per un verso risponde a esigenze che non possono essere automaticamente estese all’istituto della liquidazione coatta amministrativa, connotato da ragioni di pubblica utilità; e per l’altro incide sulla liquidazione concorsuale ma non sullo stato d’insolvenza, qual è definito nella *******., art. 5 cpv., disposizione alla quale implicitamente rinvia l’art. 2545 terdecies c.c., in tema d’insolvenza delle cooperative. Non vi sono dunque i presupposti per utilizzare questa previsione nella discussione sulla possibilità di dichiarare lo stato d’insolvenza.

Sul piano astrattamente logico essa, semmai, potrebbe venire in considerazione a proposito della liquidazione coatta amministrativa disposta a norma della disposizione da ultimo citata (o del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 12). Un’ipotesi del genere è contemplata in effetti nella normativa secondaria, laddove esclude la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d’ufficio ex art. 2544 c.c., delle società cooperative e dei loro consorzi, quando le attività da liquidare, purchè di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000 (decreto del Ministero lavoro previdenza sociale 27 gennaio 1998: non rileva il fatto che, ai fini dell’economicità della procedura liquidatoria, qui si tenga conto del parametro dell’attivo, e nella *******., art. 15, u.c., del passivo). Ma proprio il caso citato, con il suo espresso riferimento all’art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.), che regola lo scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità in casi diversi da quello dell’insolvenza, dimostra come il tema dei modi della liquidazione sia da un lato logicamente posposto a quello dello scioglimento, e dall’altro del tutto indipendente da quello dell’accertamento dell’insolvenza. Le ipotesi, che si vogliano rinvenire nell’ordinamento, di esclusione della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa esclusivamente mutualistica, anche in caso d’insolvenza, riguardano insomma le determinazioni dell’autorità amministrativa in ordine alla liquidazione, e non l’accertamento dello stato d’insolvenza.

5.2. In conclusione il motivo di ricorso deve essere respinto, in applicazione del principio per cui la dichiarazione d’insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma della *******., art. 195, non è impedita dalla circostanza che l’ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non applicandosi in questo caso l’art. 15, u.c., della medesima legge.

6. Con il secondo motivo, che cumula censure di vizi di motivazione e di violazione della *******., artt. 2, 195 e 196, si muove dall’assunto che la ricorrente è soggetta sia alla liquidazione coatta amministrativa e sia al fallimento, perchè svolge anche un’attività di natura commerciale in base all’art. 4 dello Statuto, e si sostiene che la corte territoriale avrebbe falsamente applicato la L. Fall., art. 195, laddove avrebbe dovuto applicare l’art. 196, della stessa legge, e limitarsi a rigettare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza potersi pronunciare sullo stato d’insolvenza prima della messa in liquidazione, ciò che è possibile solo su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero.

6.1. In contrasto con l’accertamento del giudice di merito sul punto dell’esclusivo svolgimento di attività mutualistica da parte della società ricorrente, e in preterizione delle ragioni dell’accertamento medesimo (le quali fanno leva sulla necessità che l’attività commerciale non sia soltanto consentita dallo statuto, ma sia concretamente esercitata), l’odierno ricorrente omette la formulazione di un autonomo valido motivo di censura diretto a dimostrare la natura commerciale della cooperativa, che si limita ad affermare. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo, nella parte in cui denuncia una violazione di norme in una fattispecie diversa da quella ricostruita dal giudice di merito.

7. Il ricorso del S., il cui reclamo è stato dichiarato improcedibile dalla corte d’appello, è inammissibile, non contenendo alcuna censura alla pronuncia impugnata nella parte concernente la sua posizione processuale.

8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2013.

Redazione