Fallimento: l’ipoteca iscritta da Equitalia non è revocabile ex art. 67 (Cass. n. 19141/2012)

Redazione 06/11/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Equitalia Esatri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento *********** s.p.a. in liquidazione, con riferimento alla parte di credito riconosciuto in chirografo per effetto della revoca dell’ipoteca, disposta dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti ai sensi dell’art. 67 L.Fall..

Successivamente il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “Con il motivo di impugnazione Equitalia ha denunciato l’erroneità della statuizione per la ritenuta applicabilità dell’art. 67 L.Fall. all’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, prospettazione che va condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Corte (C. 12/3401, C. 12/3400, C. 12/3399, C. 12/3398, C. 12/3397, C. 12/3232), alle cui argomentazioni si rinvia “, rilievi cui ha espresso adesione il Procuratore ******** e che il Collegio condivide, precisando ulteriormente che la diversità dell’ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame (che richiede un’attivazione del creditore) non consente un’assimilazione fra le due ipotesi ora considerate.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche per quanto concerne un possibile accostamento fra l’ipoteca oggetto di esame e quella giudiziale, atteso che la prima risulta sorretta da provvedimento amministrativo mentre la seconda presuppone un provvedimento giudiziario.

Ne consegue dunque che il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, va disposta l’ammissione in via ipotecaria del credito azionato dalla ricorrente.

L’avvenuta pubblicazione delle sentenze di questa Corte sopra richiamate in data successiva all’inizio della controversia induce alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette in via ipotecaria al passivo del fallimento *********** s.p.a. in liquidazione il credito di Euro 130.713,26 vantato da Equitalia Esatri s.p.a., e compensa le spese dell’intero giudizio.

Redazione