E’ credito privilegiato quello del professionista in uno studio associato? (Cass. civ., n. 18455/2011)

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Massima

In caso di fallimento, non è considerato credito privilegiato il credito di un professionista di uno studio associato anche se composto da due soli avvocati, in quanto esclude la personalità del rapporto d’opera professionale.

 

La presente pronuncia prevede che l’esclusione del privilegio possa riguardare lo studio associato, formato oggi di due soli avvocati.

Non v’è dubbio in realtà che, come è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (1), nell’art. 2751 bis c.c., n. 2 “non confluisce solo l’aspetto compensativo di un’attività di natura oggettivamente professionale, ma altresì, ed essenzialmente, l’aspetto retributivo di un’attività soggettivamente professionale”. Sicchè “non rientra nella previsione il compenso ad un professionista per un’attività non professionale, ma in essa non rientra neppure, nella sua letterale formulazione che fa espresso riferimento ai professionisti ed ai prestatori di opera intellettuale, un compenso per un’attività identica a quella integrante la professionalità, ma svolta da soggetto cui la qualifica di prestatore d’opera intellettuale, nelle forme delle professioni protette o non, non competa”.

Tuttavia secondo l’interpretazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, ad escludere la riconoscibilità del privilegio, è sufficiente che l’attività professionale risulti prestata, benchè personalmente, nell’ambito di un’associazione professionale.

E’ invece necessario accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un’entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato.

Nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del coste complessivo di un’attività essenzialmente imprenditoriale.

E secondo la giurisprudenza di legittimità, “i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicchè non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale” (2). Solo quando “l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista”, allora “l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale” (3).

E’ infatti dalla natura del rapporto instauratosi tra l’avvocato e il suo cliente che dipende la riconoscibilità del privilegio per il credito del professionista, indipendentemente dal suo inserimento in un’associazione professionale.

In sintesi, l’associazione di professionisti non è configurabile come ente collettivo dotato di soggettività giuridica, delineandosi come un patto con efficacia meramente interna avente ad oggetto la disciplina della comunione dei beni e la suddivisione degli oneri comuni.

E’ stato ritenuto, seppur attunde, che il credito per le prestazioni d’opera eseguite da un professionista, facente parte di un’associazione professionale, è assistito dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c., qualora il mandato gli sia stato affidato personalmente, il credito faccia capo a colui che ha svolto l’attività, anche se richiesto dallo studio associato, e l’associazione professionale non sia costituita in forma di società commerciale (4).

Per le obbligazioni assunte contrattualmente in nome e per conto dello studio associato risponde, innanzitutto, il professionista che ha agito personalmente e poi gli altri componenti dello studio associato secondo le norme generali in materia di mandato e di rappresentanza (5).

 

 


Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
 Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

 

__________
(1)  Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1992, n. 4549.
(2)  Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6994; Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2006, n. 15633;  Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142.
(3)  Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410.
(4)  Cfr. Tribunale Milano, 24 aprile 2003, in Il Fallimento 2003, 901.
(5)  Tribunale Cagliari, 05 marzo 1993, in Riv. giur. Sarda, 1994, 327.

Sentenza collegata

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