Fallimento: crediti Irap (Cass. n. 14834/2012)

Redazione 04/09/12
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

“1.- L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – affidato a UN SOLO MOTIVO, con il quale denuncia violazione di legge (art. 2752, comma 1 in relazione all’art. 2778 c.c., n. 18) – contro il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 3.6.2010 con il quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento “NERO”, proposta da EQUITALIA SPA – con intervento in giudizio dell’Agenzia ricorrente – in relazione all’esclusione del privilegio del credito per Euro 8.755,79 vantato a titolo di IRAP. Non ha svolto difese la curatela intimata mentre la EQUITALIA SPA ha proposto ricorso incidentale adesivo.

2.- L’Agenzia ricorrente e la società ricorrente incidentale, in estrema sintesi, censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, prima della modifica dell’art. 2752 c.c., comma 1, introdotta dal D.L. n. 157 del 2007, art. 39, il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione.

Al contrario, secondo la ricorrente, la natura privilegiata dell’imposta era desumibile ancor prima della modifica da una interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2752 c.c.

3.- I ricorsi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutte, sent. n. 4861 del 1.3.2010) secondo la quale il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

D’altra parte, l’art. 2752 c.c., comma 1, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37, entrato in vigore il 6 luglio 2011, dispone che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

Il predetto decreto legge, poi, contiene l’espressa previsione che la disposizione innanzi richiamata si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del decreto stesso.

Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte potrebbe decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento dei ricorsi, che vanno riuniti perchè proposti contro lo stesso decreto.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art.384 cpc, riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto.

L’accoglimento è pronunciato ai sensi dell’art.360 bis cpc, n.1 in applicazione del seguente principio: il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

Il recente orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio richiesto sul credito ammesso per IRAP. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Redazione