Facoltà a numero chiuso: prove per l’accesso agli anni di corso successivi al 1° (Cons. Stato, n. 5015/2013)

Redazione 15/10/13
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SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 4679 del 2013, proposto dall’Università degli studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore in carica, e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
i signori (omissis), (omissis) e (omissis) non costituiti nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 5171/2012, resa tra le parti e concernente un trasferimento al secondo corso di laurea in medicina e chirurgia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013, il Cons. **************** e udito, per le parti appellanti, l’avvocato dello Stato ********;
Sentite le parti comparse, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania accoglieva il ricorso n. 4815 del 2012, proposto dal signor (omissis), studente della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università ************* di Arad (Romania), avverso i seguenti provvedimenti:
(i) il provvedimento del 10 settembre 2012 dell’Università degli studi Federico II di Napoli, con il quale era stata respinta la sua domanda di trasferimento, per l’anno accademico 2012/2013, al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università resistente;
(ii) il decreto rettorale n. 2575 del 18 luglio 2012, d’indizione della procedura selettiva per soli titoli per il rilascio del nulla-osta al trasferimento, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, relativa all’anno 2012/2013, tra l’altro nella parte in cui stabiliva che non potevano partecipare alla procedura selettiva coloro che risultavano iscritti e frequentavano un corso di laurea in atenei non facenti parte della Repubblica Italiana, anche qualora avessero superato un concorso per l’accesso ai medesimi;
(iii) il decreto rettorale n. 3183 del 15 ottobre 2012, di approvazione della graduatoria di merito, per l’anno accademico 2012/2013, relativa alle richieste di rilascio del nulla-osta al trasferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia, escludente il ricorrente;
(iv) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il regolamento didattico di Ateneo, nella parte in cui limitava il trasferimento di studenti provenienti da università comunitarie.
L’adito T.a.r. annullava i provvedimenti sub (i) e (iii), pur ritenendo che le norme di rango secondario impugnate dal ricorrente non fossero «né illogiche né contrastanti con la normativa di rango primario», ma rilevando che l’Università Federico II di Napoli ne aveva «reso una non corretta applicazione (…), invertendo il logico susseguirsi dei procedimenti descritti, e richiedendo il superamento del test per la immatricolazione come pre-requisito per la valutazione della domanda di trasferimento dell’istante»: secondo il T.a.r., l’Amministrazione avrebbe dovuto prima valutare, tramite l’apposita commissione, il corso di studi pregresso del ricorrente e in seguito – nel solo caso in cui la carriera universitaria del citato ricorrente non fosse stata ritenuta sufficiente a consentirne l’ingresso al secondo anno del corso di studi richiedere la partecipazione del medesimo al test di ammissione di cui alla l. 2 agosto 1999, n. 264.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello le Amministrazioni soccombenti, deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 Legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell’art. 3 del bando di concorso DR n. 2575/2012 del 18 luglio 2012»;
b) «Violazione e falsa applicazione degli articoli 18, n. 1; 21, n. 1 e 165, n. 2, secondo trattino, TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in vigore dal 1 dicembre 2009, pubblicato in G.U.U.E., 9 maggio 2008, n. C 115»;
Le Amministrazioni appellanti chiedevano dunque, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Le parti appellate, sebbene ritualmente evocate in giudizio, omettevano di costituirsi nel presente grado.
4. All’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensiva, è stata segnalata alle parti la possibilità di una definizione della causa con sentenza in forma semplificata, al che la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata, si osserva che l’appello è fondato.
5.1. Infatti, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (v., ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4657; Cons. di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2866), dall’esame del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della 2 agosto 1999, n. 264, in relazione all’art. 6 d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università), non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso operi unicamente nelle ipotesi in cui (peraltro, secondo id quod plerumque accidit) l’accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo.
In tal senso depone, in modo chiaro ed univoco, la previsione di cui al comma 1 dell’art. 4 l. n. 264 del 1999 che, nel prevedere che «l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove», non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi.
Orbene, nel caso di specie, non emergendo dagli atti di causa alcuna condizione esimente in capo all’originario ricorrente, risulta legittima l’azione amministrativa dell’Università Federico II di Napoli, che non ha permesso al predetto di partecipare al concorso per soli titoli per il rilascio del nulla-osta al trasferimento presso la medesima Università appellante, indetto con il decreto rettorale n. 2575 del 18 luglio 2012, in assenza del preliminare superamento del test d’ingresso, con collocamento utile in graduatoria, previsto dalla l. n. 264 del 1999.
Quanto precede risulta, peraltro, confermato dallo stesso regolamento didattico dell’Università odierna appellante il cui art. 9 – ritenuto legittimo dal T.a.r. con una statuizione non impugnata in via incidentale esplicitamente prevede che «gli studi compiuti ed i crediti conseguiti presso corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia di altre sedi universitarie italiane o dell’Unione Europea o di paesi extracomunitari (per queste ultime due previo superamento del concorso di ammissione), sono riconosciuti con delibera del CCLMMC, su proposta di una commissione ad hoc».
Anche alla luce del tenore letterale della disposizione succitata, quindi, lo svolgimento del test d’ammissione di cui alla l. n. 264 del 1999 risulta, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, un adempimento preliminare al fine di poter accedere alla procedura selettiva volta al rilascio del nulla-osta al trasferimento presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università appellante.
5.2. A prescindere dal rilievo, di per sé dirimente, che la fondatezza del primo motivo dedotto dalle Amministrazioni appellanti ed il suo conseguente accoglimento hanno natura assorbente con riguardo al secondo motivo d’appello sub 2.b), si osserva che le pretese vantate dalla ricorrente in primo grado non rinvengono, comunque, alcun fondamento nell’ordinamento comunitario (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. VI, 24 maggio, 2013, n. 2866).
Tale ordinamento garantisce infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l’iscrizione in una università di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 149 TCE (oggi, art. 165 del Trattato di Lisbona) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Emerge quindi, da una ricognizione del diritto dell’Unione Europea, sia primario che derivato, l’indubbia compatibilità con il diritto dell’Unione della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia.
Gli Stati possono, quindi, prevedere la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di un altro Stato membro.
La stessa Corte di Giustizia ha confortato con le sentenze ********* del 20 settembre 2001, ****** del 23 maggio 2007 e D’Hoop dell’11 luglio 2002, l’orientamento sopra ricordato.
6. Per quanto sin qui esposto, l’appello risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Né risultano espressamente riproposti i motivi assorbiti in primo grado (v. art. 102, comma 2, cod. proc. amm.), sicché nulla è dato statuire al riguardo.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
7. Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4679 del 2013), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado (ricorso n. 4815 del 2012 T.a.r. Campania); dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013

Redazione