L’extracomunitario ha diritto alla pensione di inabilità? (Cass. civ., n. 17966/2011)

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Massima

L’extracomunitario, anche se privo della carta di soggiorno, ma in possesso del permesso di soggiorno, ha diritto alla pensione di inabilità.

 

La presente pronuncia ribalta i precedenti orientamenti giurisprudenziali e stabilisce che ha diritto all’erogazione della pensione di inabilità civile lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, anche in presenza del solo possesso del permesso di soggiorno.

In tema di pensione di inabilità, la mancata presentazione della carta di soggiorno, è considerata – dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 – requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche ex legge 118 del 1971 (articolo 80, comma 19) anche per chi già fruiva del beneficio al momento della modifica legislativa. Ciò in ragione della natura del rapporto di durata che si instaura per effetto della concessione del beneficio, come tale esposto alle variazioni connesse al mutamento del titolo di legittimazione. Tali forme di tutela economica, costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente, hanno stampo universalistico e attengono a diritti fondamentali della persona, a diritti vitali di sopravvivenza, come tali inviolabili e non attenuabili nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 388 del 2000 combinato con l’articolo 9, comma 1, della legge 189 del 2002 in relazione all’articolo 12 della legge 118 del 1971 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perché gli stranieri inabili civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione, possano fruire (o quanto meno continuare a fruire) della pensione di inabilità. Il giudizio in corso viene sospeso e viene disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La Corte Cost., con sentenza n. 324 del 2006 (1), si pronuncia e prevede che è  inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente – sia riguardo all’ an, sia riguardo al quantum – sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell’art. 11 preleggi, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata – che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge – debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

Però, di recente, la giurisprudenza di merito (2) ha ritenuto, di cui conferma anche la presente pronuncia, che il presupposto del possesso della carta di soggiorno posto dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità non pare contrastare con alcun principio di ordine costituzionale, risultando giustificato con la considerazione della precarietà, sotto il profilo della permanenza nel territorio italiano, della situazione del soggetto titolare di permesso di soggiorno e non già di carta di soggiorno, il che motiva una diversa valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto.

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
 Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

________________

(1)  Corte cost., 06/10/2006, n. 324.
(2)  Trib. Genova, Sez. lavoro, 09/04/2008.

Sentenza collegata

36203-1.pdf 108kB

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Staiano Rocchina

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