Evasione fiscale: deduzione possibile per i costi “in nero” (Cass. pen. n. 37131/2013)

Redazione 10/09/13
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Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 12 novembre 2012, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 18 marzo 2009, con la quale l’imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in danno dell’erario, nella qualità di amministratore unico di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’IRES per l’anno di imposta 2004 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo della misura complessiva di Euro 601.056,00 e superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione con imposta IRES evasa pari a Euro 198.348,48 ed imposta *** evasa pari a Euro 120.241,00, nonché ometteva la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini del reddito e dell’*** per l’anno di imposta 2005, in presenza di componenti positivi di reddito pari a Euro 508.768,00, con imposta IRES evasa pari a Euro 167.893,44 ed imposta *** evasa pari a Euro 101.754,00.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con unico motivo di doglianza, la violazione delle disposizioni incriminatrici, nonché dell’art. 109, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986. Si sostiene nel ricorso che la Corte distrettuale avrebbe travisato i fatti, affermando che l’imputato aveva dedotto il mancato superamento della soglia di punibilità limitandosi a produrre una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti, documentazione facente parte anch’essa delle scritture contabili, da ritenersi a loro volta inattendibili, omettendo una qualsivoglia giustificazione in ordine alla mancata annotazione dei costi deducibili dell’attività imprenditoriale. La difesa ritiene contraddittoria l’affermazione della Corte con la quale, da un altro, si evidenzia che la Guardia di Finanza in sede di accertamento aveva rinvenuto l’esistenza di costi e, dall’altro, si afferma che l’imputato avrebbe solo asserito l’esistenza di tali costi, senza mai darne compiuta prova. Non si sarebbe, poi, preso in considerazione quanto affermato dall’ufficiale della Guardia di finanza e dal funzionario dell’Agenzia delle entrate, i quali avevano precisato che i costi, pur dedotti, non erano mai stati presi in considerazione ai fini dell’accertamento. Conseguentemente la stessa difesa impugna espressamente l’ordinanza reiettiva della richiesta di ammissione di prova documentale fatta, ex art. 507 cod. proc. pen., all’udienza del 18 marzo 2009. Né sarebbe sufficiente, sul punto, la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, secondo cui l’imputato, pur deducendo di avere sostenuto rilevanti costi connessi all’attività svolta, documentabili con fatture, ai fini del mancato superamento della soglia di punibilità, non ha fornito giustificazioni ragionevoli della mancata annotazione in contabilità degli asseriti costi, né ha mai ragionevolmente spiegati i motivi dell’omessa dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è fondato.

Il complesso delle argomentazioni difensive ruota intorno alla motivazione data dalla Corte d’appello circa l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi; motivazione rilevante ai fini del superamento delle soglie quantitative di punibilità fissate dalla legge.

3.1. – Tale disposizione prevede, come noto, che le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Il legislatore ha inteso, dunque, consentire la deduzione dei costi sostenuti al nero anche ove tali costi – come è ovvio – non risultino dalle scritture contabili, ma da altri elementi, a condizione che questi ultimi siano “certi e precisi”. Per escludere l’applicabilità della disposizione in questione non è, perciò, sufficiente affermare che i costi riportati in deduzione non risultano dalle scritture contabili, perché, qualora si abbia contezza degli stessi, ad esempio desumendone l’esistenza dalle fatture di acquisto di beni e servizi acquisite nel corso dell’accertamento ispettivo, è necessario procedere comunque alla loro valutazione, quanto meno al fine di evidenziare la mancanza del requisito della certezza e della precisione della documentazione dalla quale essi emergono.

3.2. – Tale essendo la portata della norma richiamata, deve rilevarsi, quanto al caso di specie, che la certezza e la precisione richieste dalla stessa relativamente ai costi sostenuti al nero non sono escluse per il solo fatto che l’imputato non abbia mai fornito una benché minima ragionevole giustificazione della mancata annotazione in contabilità di detti costi, né per la presenza di irregolarità, sia pure macroscopiche, nella tenuta delle scritture contabili. Né può essere ritenuta insufficiente a tal fine – come invece fa la Corte d’appello – la circostanza che la produzione difensiva abbia per oggetto una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti, documentazione facente parte anch’essa delle scritture contabili, da ritenersi a loro volta inattendibili.

Nel valutare i costi sostenuti al nero, il giudice di merito ha, infatti, come sopra precisato, l’onere di procedere ad una disamina analitica dei documenti dai quali essi sono fatti derivare, non potendosi far coincidere la mancanza di elementi certi e precisi relativi a detti costi con l’irregolarità, anche macroscopica, della tenuta della contabilità.

4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale, facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 3.1., procederà a nuovo giudizio, fornendo un’adeguata motivazione orca la deducibilità, nel caso di specie, dei costi sostenuti al nero dalla società dell’imputato, previo analitico esame della relativa documentazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame. 

Redazione