Evadere l’Iva per non fallire non è un reato (Trib. Firenze, 10/8/2012)

Redazione 10/08/12
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(omissis)

 

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 10 ter D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, introdotto dall’art. 35 co. T. D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. nella L. 4 agosto 2006 n. 248) perché, quale legale rappresentante della (omissis) srl, ometteva di versare l’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo d’imposta 2006, per l’importo complessivo di €. 176.158, dovuta in base alla dichiarazione annuale, nei termine del 27 dicembre 2007, previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. In Firenze. il 27 dicembre 2007.

Conclusioni delle parti
Pin: sentenza di assoluzione
Difesa: Si associa

Motivazione

A seguito di rituale opposizione ai decreto penale di condanna emesso in data 25 gennaio 2011. con contestuale richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato, veniva ammesso il rito richiesto e fissata l’udienza del 21 giugno 2012 per lo svolgimento dell’udienza.
Durante tale udienza veniva prima revocato il decreto penale opposto, e poi si svolgeva l’esame dell’imputato. che in estrema sintesi dichiarava che al momento in cui erano avvenuti i fatti la sua ditta, che stava facendo un lavoro importante per una società di Firenze, si era trovata in estrema difficoltà economica perché quest’ultima non aveva onorato le scadenze di svariati pagamenti a fronte dei quali lui aveva emesso delle ricevute “importanti”, motivo per cui lui, che già in precedenza era in estrema difficoltà economica in considerazione della difficile congiuntura, quando gli era arrivata la raccomandata. nel luglio del 2009, con la quale gli si chiedeva di pagare l’***. non era stato in grado di ottemperare, cosa che invece stava facendo ora, essendosi un po’ ripreso economicamente da quella vicenda, tanto è vero che ha raggiunto un accordo per il rientro con la Agenzia delle entrate, e ha ottenuto la rateizzazione. e sta puntualmente pagando quanto gli hanno chiesto di pagare.
Apparendo credibile quanto dichiarato dall’imputato, pur in assenza della benché minima prova documentale di quanto si andava affermando. questo giudicante ha ritenuto di dovere emettere una ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 441 c. 50 cpp. con la quale si è cosi argomentato “ritenuta l’assoluta necessità al fine del decidere, dispone acquisirsi documentazione comprovante l’esistenza di crediti nel periodo in contestazione ed in particolare crediti dai quali si possa desumere l’omesso pagamento delle somme su cui poi l’imputato avrebbe poi dovuto pagare l’***…. e ha rinviato all’odierna udienza per l’esame della documentazione. della cui produzione si è incaricata la difesa e per la discussione.
In tale udienza, in data 27 luglio, dopo che la difesa aveva depositato diversa documentazione, le parti hanno concluso nei termini in epigrafe indicati, e questo giudicante ha emesso la presente sentenza, con riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.
Tanto premesso ritiene questo giudicante che la richiesta avanzata dalle parti deve essere accolta. e l’imputato deve quindi essere assolto sotto il profilo della careenza dell’elemento psicologico del reato.
Emerge difatti; dall’esame della documentazione prodotta dalla difesa che effettivamente il (omissis) si era trovato in gravi difficoltà economiche in conseguenza del mancato adempimento di creditori della sua azienda, di modo che versava in quella situazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno definito di “illiquidità”.
Tanto premesso. e tenuto conto dei fatto che la condotta omissiva del contribuente in tanto può essere sanzionata. in quanto si versi in una ipotesi di dolo, seppur generico, nel caso di specie non può che emettersi sentenza di assoluzione per carenza dell’elemento psicologico del reato.
Il processo penale, a differenza di quello tributario, impone di valutare e di provare la volontarietà dell’omissione (nel senso richiesto della norma violata, di tal che deve risultare che l’agente si è rappresentato. e ha voluto l’omissione del versamento nel termine richiesto) volontarietà che nel caso di specie non sussiste, causa la crisi finanziaria in cui si era venuto a trovare il (omissis) in conseguenza, anche, delle condotte di soggetti terzi inadempienti nei suoi confronti. crisi che lo ha posto in una condizione di “illiquidità” che non lo rende nel caso di specie. pur se inadempiente al pagamento dell’***, non perseguibile penalmente.

P.Q.M.

Visti gli arti. 442, 530 c.p.p.

a s s o l v e

(omissis) dal reato a lui ascritto. perché il fatto non costituisce reato

Motivazione entro gg. 15
Firenze, 27 luglio 2012

Il Giudice
dr.ssa *************

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10/08/12

Redazione