Esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa e annullamento dell’aggiudicazione (Cons. di Giust. Amm.10/12)

Lazzini Sonia 05/04/12
Scarica PDF Stampa

Principi cardini fondanti il giudizio di legittimità sulle informazioni prefettizie_legittimo annullamento di aggiudicazione

la sussistenza di continui contatti tra gli organi di gestione dell’impresa e soggetti a vario titolo coinvolti in organizzazioni mafiose impongono una valutazione particolarmente attenta dei predetti elementi di un condizionamento dell’impre-sa da parte di queste

Questo Consiglio ha da tempo messo a fuoco principi cardini che devono fondare il giudizio di legittimità sulle informazioni prefettizie (cfr., di recente, la sentenza 19 ottobre 2010, n. 1290 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Essi possono essere così riassunti:

la normativa di settore privilegia una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dall’individuazione di responsabilità di rilevanza penale;

l’informativa deve fondarsi su di un quadro fattuale di ele-menti che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, se-condo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza del rischio di infiltra-zioni mafiose

la valutazione del prefetto richiede dunque solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sus-sistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell’impresa da parte di queste;

l’ampiezza dei poteri di accertamento circa i tentativi di infil-trazione mafiosa o della criminalità organizzata, in funzione della fi-nalità preventiva del provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé per sé privi dell’assoluta certezza ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

Nella fattispecie in esame non appare dubbio che, le “frequen-tazioni” accertate dagli organi di polizia non hanno avuto carattere occasionale e che vi siano stati indagini per vari procedimenti penali, aventi rilevanza nel settore della gestione imprenditoriale, a carico dell’amministratore unico, del responsabile tecnico e del direttore tecnico della società Ricorrente.

Indubbiamente, l’Amministrazione non ha offerto elementi probatori atti a dimostrare l’esistenza di una infiltrazione criminale nel tessuto economico e gestionale dell’impresa, ma non è questo che è richiesto dalla normativa in materia di informativa supplementare, o atipica, essendo sufficiente l’esistenza di profili semplicemente indi-ziari.

Sentenza collegata

36740-1.pdf 108kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento