Esercizio abusivo della professione: responsabile anche il direttore del centro odontoiatrico (Cass. pen. n. 42174/2012)

Redazione 29/10/12
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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13.7.10 la Corte di Appello di Milano, su appello del Procuratore Generale della Repubblica di Milano, riformava la sentenza emessa in data 22.9.2009 dal Tribunale di Pavia con la quale C. G. era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 110 c.p. – 348 c.p. per non aver commesso il fatto.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 43, 81 co. 2, 110 e 348 c.p. in relazione alla affermazione di penale responsabilità in forma concorsuale con l’autore materiale, l’odontotecnico M., del C. pur in assenza di coscienza e volontà del concorso da parte di quest’ultimo, assente al momento del fatto nello studio dentistico e solo da poco tempo direttore sanitario del centro. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza e volontà dell’imputato di cooperare nell’illecito, essendosi fondata la condanna su un dato presuntivo legato al ruolo di direttore sanitario ricoperto dall’imputato e dall’omesso adempimento dell’obbligo di controllo sul M. consentendogli di compiere un’attività sanitaria a lui non consentita.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, dunque, va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti ed attribuito all’imputato la corresponsabilità nell’abusivo esercizio della professione materialmente posto in essere dall’odontotecnico, desumendolo dal complesso compendio probatorio considerato dal quale risultava che l’odontotecnico M., legale rappresentante del centro dentistico, aveva prestato cure odontoiatriche a due pazienti dello stesso C., responsabile sanitario dello stesso centro. Donde la logica inverosimiglianza della ipotesi che l’odontotecnico avesse operato ad insaputa del medico curante.
3. Costituisce jus receptum l’orientamento secondo il quale risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Sez. 6, Sentenza n. 17893 del 09/04/2009 Rv. 243657 Imputato: **********; Sez. 6, Sentenza n. 13170 del 6.3.2012, ********).
4. Il primo motivo, volto a dedurre un difetto di sussunzione della fattispecie concreta, è inammissibile in quanto fondato sulla rivalutazione delle circostanze di fatto richiamate (assenza al momento del fatto e recente nomina a direttore sanitario), avulse dal più ampio contesto considerato, adducendone una decisiva valenza ai fini liberatori.
5. Infondato è il secondo motivo che censura la astrattezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale alla quale imputa, in particolare, l’omessa esposizione delle ragioni per le quali è stato attribuito all’imputato il contributo causale alla condotta illecita posta in essere dall’odontotecnico. Alla stregua della ricostruzione appena sopra ricordata e dell’orientamento di legittimità, la giustificazione resa dalla Corte, – a parte l’inconferente e comunque non decisivo richiamo alla “posizione di garanzia” ricoperta dall’imputato – è pienamente aderente al dato probatorio ed è del tutto priva di vizi logici e giuridici allorquando fonda la corresponsabilità del predetto imputato sui convergenti elementi di fatto sopra ricordati, dai quali valorizzandone il valore indiziario, desume il consenso prestato dall’imputato all’abusiva attività dell’odontotecnico nei confronti dei clienti, attività del tutto priva di connotati di assoluta imprevedibilità ed improvvisa occasionalità.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione