Escluso lo stato d’ira se tra la provocazione e il reato è passato molto tempo (Cass. pen. n. 18974/2013)

Redazione 30/04/13
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Ritenuto in fatto

1. A seguito dell’annullamento di una precedente sentenza ad opera della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Reggio Calabria è stata nuovamente investita, quale giudice di rinvio, dell’appello proposto da S.C. avverso la condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale per il delitto di tentato omicidio in danno di F.A.P., commesso in (omissis).
1.1. L’annullamento aveva riguardato soltanto l’applicazione – sorretta da motivazione ritenuta inadeguata – dell’aggravante dei futili motivi, nonché il diniego – questo del tutto immotivato – dell’attenuante della provocazione.
1.2. Il giudice di rinvio ha accolto la doglianza dell’imputato riferita alla circostanza aggravante, che ha conseguentemente escluso, mentre ha confermato il diniego dell’attenuante ex art. 62, n. 2) cod. pen.; a quest’ultimo proposito ha considerato che, pur dovendosi riconoscere che lo stato d’ira può permanere per qualche tempo dopo l’episodio che lo ha determinato (nel caso specifico un’aggressione subita nel mese di (omissis)), è tuttavia necessario che la reazione abbia luogo sotto l’effetto di esso. Di contro l’azione delittuosa posta in essere dallo S. era motivata dal desiderio di vendetta, maturato per l’offesa subita molto tempo prima e coltivato per molti mesi; la recente -rinnovata – intimazione del padre del F., affinché lo S. non parcheggiasse la propria autovettura nella stradella oggetto del precedente diverbio, aveva avuto il solo effetto di convincere l’imputato a realizzare il suo proposito di vendetta, come dimostrato dal fatto che l’azione criminosa era stata diretta nei confronti di F.A. e non del di lui padre.
2. Ha proposto nuovamente ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce inosservanza di legge, con specifico riguardo all’art. 62, n. 2) cod. pen., per essersi omesso di considerare che lo stato d’ira può non seguire immediatamente il fatto ingiusto, ma dipendere da un accumulo di rancore ed esplodere anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante (quale quello, per l’appunto, costituito dalla diffida ultimamente rivolta allo S. dal padre della persona offesa).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. È opportuno premettere che, avendo la Corte di Cassazione annullato in parte qua la sentenza di appello per totale carenza di motivazione, il giudice di rinvio – siccome dotato degli stessi poteri di quello che aveva emesso la sentenza impugnata, per dettato dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. – era investito del riesame della questione inerente all’applicabilità dell’attenuante della provocazione in piena libertà decisionale, col solo obbligo di motivare il deliberato in osservanza delle regole della logica e del diritto.
2.1. A tanto risulta essersi attenuta nel caso di specie la Corte d’Appello di Reggio Calabria, la quale ha bensì confermato il diniego dell’invocata attenuante, ma dandone questa volta adeguata giustificazione. Ha infatti osservato, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che per l’applicabilità dell’art. 62, n. 2) cod. pen. non si richiede quel dolo d’impeto che era invece richiesto dal codice precedente, ben potendo lo stato d’ira permanere per qualche tempo: tant’è che l’attenuante non è incompatibile con la premeditazione; al contempo, peraltro, ha correttamente precisato essere pur sempre necessario che lo stato d’ira sia ancora in atto al momento della commissione del reato, non dovendosi confondere tale alterazione emotiva col desiderio di vendetta, maturato per un’offesa subita molto tempo prima e coltivato per molti mesi. Siffatto argomentare è pienamente osservante dei principi enunciati in argomento dalla giurisprudenza di legittimità; questa Corte Suprema, invero, ha già ripetutamente affermato che, pur dovendosi interpretare il dato temporale con una certa elasticità, nondimeno il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato d’ira e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo provato (Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, *******, Rv. 240283; Sez. S, n. 29384 del 06/06/2006, *****, Rv. 235005; Sez. 5, n. 6116 del 13/05/1996, ****, Rv. 205131).
3. Essendo giuridicamente corretto l’approccio dato dal giudice di rinvio al tema giuridico sottoposto al suo esame, l’avere negato la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 62, n. 2) cod. pen. si è tradotto in un apprezzamento circa la rilevanza del tempo trascorso dall’epoca dell’offesa subita dallo S. ad opera della famiglia F.: apprezzamento che attiene al giudizio di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità.
3.1. A maggior ragione, poi, il discorso giustificativo deve considerarsi congruo e completo in quanto la Corte territoriale non ha mancato di annotare come l’azione potenzialmente lesiva fosse stata attuata nei confronti di persona diversa da quella che, il giorno precedente, aveva rinnovato allo S. l’intimazione a non parcheggiare l’autovettura nella stradella che era stata al centro del precedente, lontano, diverbio: così da privare di fondamento l’assunto secondo cui il più recente episodio avrebbe costituito il fatto scatenante idoneo a far rivivere nell’imputato il senso di rabbia e di frustrazione per l’umiliazione subita in passato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione