Esclusione da prove selettive a seguito di giudizio di inidoneità fisica (Cons. Stato, n. 4812/2013)

Redazione 26/09/13
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SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5734 del 2013, proposto da: E. S., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 02906/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il per il reclutamento di n.1886 allievi carabinieri effettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri e di Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. **************** e udito per le parte appellata l’avvocato dello Stato ***********;
Sentita le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. E. S. partecipava al concorso per il reclutamento di n.1886 carabinieri effettivi, ma veniva escluso da tale procedura selettiva, perché “ presenta una statura inferiore ai limiti previsti dal bando e dall’art.587 del DPR 15 marzo 2010 n.90”. In particolare, a carico del predetto veniva riscontrato, in sede di visita antropometrico-anamnestica, un deficit di statura (cm 163,5) a fronte del limite minimo di 165 cm: di qui la dichiarata non idoneità del candidato.
L’interessato impugnava tale giudizio di non idoneità innanzi al Tar del Lazio, che, con sentenza n.2906/2013 resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Lo S. ha impugnato tale decisum, deducendo con un unico, articolato motivo la erroneità delle statuizioni rese dal primo giudice per una serie di ragioni riconducibili al fatto che l’appellante era già stato dichiarato idoneo a prestare servizio quale VFP in relazione al requisito per cui è causa e tenuto altresì conto della circostanza che lo ********, sottoposto a visite antropometriche presso due distinti ambulatori ortopedici, avrebbe fatto riscontrare un’altezza pari a 165 cm.
La misurazione effettuata in sede di prove concorsuali, ad avviso dell’appellante, non può ritenersi esente da vizi od errori, tant’è che in più di qualche caso era stata disposta relativa verificazione e al riguardo l’interessato chiede venga ordinato apposito accertamento tecnico volto a verificare la sussistenza o meno del requisito fisico richiesto.
Si è costituito in giudizio per resistere all’impugnativa l’intimata Amministrazione della Difesa.
Tanto premesso, l’appello si appalesa privo di fondamento giuridico.
Invero, il Collegio non può qui non ribadire quanto in proposito, in analoghe controversie, già precisato da questa Sezione, cioè che:
a) i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica in sede di prove concorsuali, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. Stato Sez. IV 22 dicembre 2007 n.6603);
b) le dichiarazioni contenute nei verbali relative alle operazioni delle commissioni di concorso inerenti la valutazione delle prove hanno un indubbio valore probatorio in ordine sia alle modalità di svolgimento delle prove, che degli esiti delle stesse, fino a querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 3 febbraio 2006 n.485);
c) gli accertamenti svolti costituiscono prove non ripetibili, non essendo possibile procedere al di fuori della sede del concorso ad una nuova rivalutazione dei risultati emersi (Cons. Stato Sez. IV 26 marzo 2012 n.1767).
Ciò precisato in via prioritariamente logica, nel caso all’esame, il deficit di statura è stato riscontrato all’esito di due misurazioni, con le modalità previste dalla Direttiva Tecnica della Direzione Generale della Sanità Militare, a mezzo di strumento antropometrico sottoposto a taratura da parte di Ente certificato; e in relazione all’accertamento eseguito non sono dimostrati, né sono evincibili fattori esterni alle effettuate operazioni, idonei ad individuare la non attendibilità della misurazione della statura, né tali da poter mettere in discussione il buon funzionamento dello statimetro.
In forza delle suesposte considerazioni l’appello non è fondato e va dunque respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013

Redazione