Esclusa l’estradizione per il manager rumeno che paga la merce con assegni postdatati (Cass. pen. n. 35669/2013)

Redazione 28/08/13
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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione di B.C.V. alla Repubblica di Romania per l’esecuzione della pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflitta per il delitto di truffa aggravata dalla Pretura di ***** (Romania) con sentenza n. 1271 emessa in data 8 giugno 2007.

1.1. Risulta dalla sentenza impugnata, che sintetizza i fatti emergenti dalla sentenza rumena, che l’imputato aveva fatto degli acquisti per una società, di cui era manager e rappresentante, pagando con assegno della stessa società, posdatato e privo di provvista. Alla scadenza, l’assegno fu sostituito, con il consenso del creditore, da altro assegno posdatato.

Il fatto, punito dall’art. 215 cod. pen. di Romania, è stato ritenuto corrispondente alla fattispecie di truffa, in quanto “non si trattò di una di quelle condotte di pagamento con assegno post datato previste dalla nostra giurisprudenza non costituire il delitto di truffa, bensì di una lunga operazione che, anche per la nostra giurisprudenza integra di certo tale delitto”.

2. Ricorre per cassazione il difensore del B., che, tra gli altri motivi, deduce violazione della L. n. 69 del 2005, per carenza del requisito della doppia punibilità con riferimento al fatto di emissione di assegni a vuoto, fattispecie depenalizzata nell’ordinamento italiano.

Motivi della decisione

1. Il motivo è fondato.

2. L’emissione reiterata di assegni posdatati non risulta accompagnata da elementi indicativi della messa in opera di artifizi o raggiri idonei ad indurre in errore. Emerge anzi la consapevolezza del venditore delle difficoltà economiche dell’azienda acquirente, al punto da accettare assegni posdatati. Tale condotta è sanzionabile nell’ordinamento italiano soltanto in via amministrativa, a norma della L. 15 dicembre 1990, n. 336, come modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

3. Ne consegue che, difettando il presupposto della doppia punibilità, l’estradizione non può essere concessa (Cass. Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, Rv. 238329, Pano; Sez. 2, n. 36038 del 18/06/2009, Rv. 245589, Hogea; Sez. 6, n. 34624 del 27/06/2008, Rv. 241056, *********) e la sentenza va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la misura cautelare a carico del B..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., e art. 203 disp att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.

Redazione