Esame avvocato: qualora la commissione ritenga di aggiungere al voto di esame un giudizio – sia pur sintetico –, detto giudizio deve essere coerente con l’indicato voto numerico nonché scevro da errori e/o travisamento dei fatti(TAR Sent. N.01801/2012)

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con la recente sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso proposto da un candidato avverso l’esclusione dalla prova orale degli esami per avvocato.

In particolare, per il Tar salentino, nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che la Commissione, unitamente all’espressione del voto numerico di “27” – costituente la risultanze di due “6”, e di tre “5” – risulta altresì avere espresso il seguente giudizio: “forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori di ortografia”.

Ha poi proseguito il GA, è evidente, quindi, la contraddittorietà tra il suddetto giudizio sintetico espresso dalla commissione e il voto finale conseguito dal ricorrente, posto che, in presenza di “forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori di ortografia”, il voto finale avrebbe dovuto essere gravemente insufficiente, e non, invece, rasentare la sufficienza (sufficienza peraltro riconosciuta da due commissari di esame, su cinque componenti la sottocommissione). Già soltanto per tale ragione, pertanto, l’impugnato provvedimento deve ritenersi affetto da illogicità, essendo del tutto evidente la contraddizione intrinseca, e non altrimenti sanabile, esistente tra il voto alfanumerico espresso dalla sottocommissione in ordine alla prima prova scritta svolta dal candidato, e il giudizio sintetico che lo accompagna.

Ha infine concluso il TAR rilevando come non può poi non evidenziarsi un ulteriore profilo di illegittimità dell’impugnato provvedimento laddove si fa riferimento a presunti “…errori di ortografia”, asseritamente individuati dalla commissione esaminatrice, e di cui non vi è tuttavia traccia nella prova d’esame in commento, con conseguente evidente travisamento dei fatti compiuto dalla commissione esaminatrice, avendo essa espresso una propria valutazione sulla base di presupposti fattuali (la presunta sussistenza di errori ortografici) smentiti dalla obiettiva realtà documentale.

Sentenza collegata

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Matranga Alfredo

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