Errore nella dichiarazione alla Cassa forense: la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della stessa (Cass. n. 26411/2013)

Redazione 26/11/13
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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava prescritti i crediti vantati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per gli anni 1987-1990 relativi alla posizione di A.E..

A fondamento del decisimi la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale non era accoglibile la tesi della Cassa la quale assumeva che, nella specie, non era decorso il termine di prescrizione essendovi discrepanza tra le denuncia fatta alla Cassa e quella presentata agli uffici finanziari ai fini irpef. Tanto perchè, nel caso in discussione, l’iscritto non aveva comunicato alla Cassa redditi inferiori a quelli denunciati agli uffici finanziari, ma vi era solo un errato inserimento dei dati contabili nelle giuste allocazioni della modulistica di riferimento che non avevano alterato il dato reddituale.

Avverso questa sentenza la precitata Cassa ricorre in cassazione sulla base di quattro censure, specificate da memoria.

La parte intimata resiste con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Cassa ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 324 c.p.c., precisa che il “principio da affermare riguarda l’efficacia del capo della sentenza di rigetto di opposizione a cartella di riscossione relativa ad una pluralità di somme tutte aventi analoga causale, riferito al merito della debenza di alcune somme, nei confronti della pronuncia di appello fondante la prescrizione di altre somme facenti parte del novero delle somme intimate sulle stesse ragioni già disattese nel merito dalla sentenza non impugnata”.

La censura è ai limiti dell’inammissibilità.

Infatti, nella formulazione del motivo non è articolato un vero e proprio quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, quanto piuttosto una specificazione dell’ambito della censura. Specificazione questa, inoltre, molto vaga che di per sè non consente di cogliere appieno il contenuto della critica.

In ogni caso se ben s’intende il motivo, questo è infondato perchè una volta impugnato il capo della sentenza di primo grado che attiene alla declaratoria di prescrizione di alcuni contributi, al giudice di appello non può non essere devoluta che tutta la questione relativa a siffatto capo ivi compresa quella della decorrenza della prescrizione che, tra l’altro, risulta dalla stessa narrativa della sentenza di appello, posta a base dell’impugnazione proposta dalla Cassa.

Con il secondo motivo la Cassa ricorrente, denunciando violazione della L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2 e art. 17, precisa che “il principio da affermare, rivisitando anche, ove occorra, la sentenza Cass. sez lav. N. 9113/1997, è che il dato testuale dell’art. 19, comma 2 è riferito alle dichiarazioni di cui all’art. 17 e pertanto non essendo applicabile lo speciale decorso del termine prescrizionale previsto dalla norma a tutti i casi, come quello di specie, in cui non vi sia coincidenza tra redditi professionali dichiarati al fisco e redditi professionali dichiarati alla Cassa, la prescrizione decorre dalla conoscenza ufficiale dei redditi professionali dichiarati al fisco”.

Con la terza censura la Cassa ricorrente, allegando violazione della L. n. 576 del 1980, art. 17 e art. 19, comma 2, e dei principi in materia di decorso della prescrizione, precisa che “il principio normativo che si chiede di esprimere riguarda la non configurabilità del decorso del termine prescrizionale per l’esazione dei contributi dovuti agli iscritti in caso di dichiarazione dei dati reddituali inferiori a quelli dichiarati al fisco, dal termine in cui l’ente sia nella possibilità di richiedere ed ottenere le notizie necessarie, non essendovi alcuna norma che stabilisca un termine ed entro il quale la Cassa sia abilitata a tale richiesta ed alla acquisizione delle conseguenti notizie”.

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente sono infondate alla luce di pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. 16 marzo 2011 n. 6259 e Cass. 17 aprile 2007 n. 9113).

Nella specie non trattandosi, come accertato dalla Corte del merito, di omessa dichiarazione la prescrizione non può che decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

Con l’ultima censura la Cassa ricorrente, deducendo violazione dell’art. 252 disp. att. c.c. precisa che il principio richiesto riguarda l’applicazione, anche d’ufficio, del disposto dell’art. 252 disp. att. c.c., qualora residui un termine inferiore a quello fissato da nuovo regime di prescrizione rispetto a quello precedente, sia l’applicazione di detta norma in caso di utile interruzione della prescrizione del vecchio termine, successivamente all’entrata in vigore del nuovo regime”.

A fondamento della censura la Cassa richiama la sentenza n. 6173 del 2008 delle sezioni unite di questa Corte secondo la quale in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.

Al riguardo la ricorrente precisa che in data 28 ottobre 1999 per i contributi afferenti gli anni 1989 e 1990 – di cui alle dichiarazioni trasmesse rispettivamente in data 22 giugno 1990 e 28 giugno 1991 – essa Cassa ha interrotto la prescrizione del “vecchio termine” con la conseguenza che andrebbe applicato il principio di cui alla richiamata sentenza delle sezioni unite.

La censura è inammissibile.

Invero la questione afferente l’avvenuta interruzione della prescrizione deve considerasi sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità non avendo parte ricorrente precisato in quale grado del giudizio ed in quale atto processuale è stata dedotta. Nè di tale questione vi è traccia nella sentenza impugnata (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Inoltre l’atto interruttivo di cui si discute non risulta depositato insieme al ricorso così come richiesto a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, nè è specificato in quale sede processuale il documento risulta prodotto (Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato, rimanendo nelle svolte considerazioni assorbiti tutti rilievi di cui alle memorie difensive.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Cassa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2013.

Redazione