Errore di fatto e revocazione della sentenza

Redazione 25/07/11
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N. 04410/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06119/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2010, proposto da***

contro***

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 09293/2009, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI AVANZAMENTO AL GRADO DI MAGGIORE

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il cons. ************* e uditi per le parti gli avvocati ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza di questa Sezione n.9293 del 2009 ha accolto l’appello dell’amministrazione odierna intimata, con conseguente riforma della sentenza di I° grado del T.a.r. del Lazio Sez. I° bis n.6460/2008 .

Con la propria impugnazione l’Amministrazione aveva contestato l’accoglimento delle censure rivolte alla mancata iscrizione in quadro d’avanzamento per l’anno 2002 al grado di maggiore, del capitano ( all’epoca del giudizio in parola già tenente colonnello) dei carabinieri **************.

Quest’ultimo con il ricorso all’esame chiede ora la revocazione dell’anzidetta decisione di questa Sezione ravvisandovi , in relazione a varie argomentazioni in essa contenute, le condizioni previste dall’art. 395 n.4 c.p.c.

Al riguardo il collegio ritiene di dover brevemente esporre le condizioni affinchè possa emergere il c.d. errore revocatorio. dalla sentenza impugnata a tenore della richiamata norma del codice di rito civile ed applicabile anche al processo amministrativo ex art.106 c.p.a.

Il ricorso ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dagli artt. 92 e 106 c.p.a (d.l.vo n.104/2010), è consentito in caso di errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso, il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare.

A parte la considerazione che la revocazione, anche ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, perché ammissibile soltanto per i vizi previsti dalla legge, il rimedio di cui al n. 4, pur figurativamente menzionato dalla ricorrente, è ammesso soltanto nella ipotesi in cui vi sia (e prima ancora venga rappresentato e dedotto) contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l’una dalla sentenza o dalla decisione del giudice, e l’altra dagli atti e documenti processuali.

L’errore di fatto deve consistere in una svista di carattere materiale, non giuridica, oggettivamente e immediatamente rilevabile; il fatto deve essere incontroverso; esso deve essere decisivo ai fini della erroneità della decisione, quale presupposto essenziale, anche se non unico, della decisione finale.

L’errore di fatto deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, cioè dissociato dal ragionamento seguito dal giudice per giungere alla sua decisione; esso non può consistere in un preteso apprezzamento inesatto delle norme di legge o delle risultanze processuali, poiché in tali ipotesi si è in presenza soltanto di un errore di giudizio, e non di una falsa rappresentazione della realtà, denunciabile, nel rito civile, con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per vizio di motivazione (del ragionamento) o ai sensi dell’art.360 c.p.c., n. 3 per violazione di legge (per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.), mentre in caso di decisione del Consiglio di Stato, giudice di ultimo grado, l’errore di diritto è privo di ulteriori rimedi (la sentenza n.204 del 5 luglio 2004 del giudice delle leggi ha confermato la coerenza logica, e la legittimità costituzionale del sistema, che prevede avverso le decisioni del Consiglio di Stato il solo ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione).

Questa Sezione, con le sentenze 25 marzo 2005, n. 1328 e 27 dicembre 2004, n. 8203, ha già fissato chiaramente, in un diverso quadro normativo tuttavia confermato da quello vigente, i presupposti per l’ammissibilità della revocazione per errore di fatto “revocatorio”, assenti, invero, nella fattispecie in esame.

L’errore di fatto “revocatorio”, deve rispondere a tre distinti requisiti:

“… a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale, come già detto, abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) infine, essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare”.

Inoltre, l’errore di fatto “revocatorio” deve oltre che consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività”.

In breve, della questione di fatto non deve essersi mai discusso, in giudizio e ciò deve aver influito sul suo esito.

A sua volta, nella sentenza oggetto di revocazione, deve risultare una verità giuridicamente rilevante, contraria ad essa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007).

Orbene, è sufficiente porre mente al contenuto della decisione oggetto del ricorso per revocazione qui in esame, per concludere che gli aspetti con esso lamentati non sono stati affatto ignorati determinando un effetto decisivo sull’esito della decisione stessa.

Al riguardo,discendendo direttamente da quanto in linea generale precede, il collegio ritiene che il ricorso per revocazione all’esame sia palesemente infondato .

Assume , anzitutto, parte ricorrente (pag. 4 del ricorso lett. A) che il giudice della sentenza impugnata è caduto in errore dove ha ritenuto che il capitano ******** che subito “ alcune attenuazioni di ottimalità risultanti dalla documentazione caratteristica –diversamente dai parigrado intimati….”.

Senonchè parte ricorrente stessa non nega che tale errore non sussista, essendo incontestato che il suddetto ufficiale ha ottenuto la qualifica di eccellente , secondo l’esplicito riferimento effettuato nella sentenza impugnata “ solo in epoca successiva a quella in cui è stata riportata dai parigrado” .

Né sorge un errore di fatto per aver la Commissione di Avanzamento preliminarmente ritenuto in via generale che “ le attitudini dell’Ufficiale non sono lese ….da classifiche non apicali conseguite nei primi anni di giudizio” .

E’ del tutto evidente invero che quest’ultimo aspetto, relativo alla classifica non apicale ottenuta dal candidato “nei primi anni di giudizio” e non ai giudizi di eccellente ottenuti in epoca successiva ai pari grado, è questione diversa, e neppure esaminata dal primo giudice .

Parimenti non affrontata affatto dal primo giudice, diversamente da quanto si assume nel ricorso, è la questione comparativa della prevalenza, che parte ricorrente contesta, del ******** nei suoi confronti, collegata al numero di giudizi non apicali attribuiti. ai due all’inizio della carriera; anche in questo caso dunque non è possibile affermare che vi sia stato errore di fatto.

Secondo parte ricorrente “Ulteriore errore di fatto” ( pag.5 lett.B) si riscontra con riferimento all’affermazione del primo giudice riguardante le “ poziori posizioni conseguite , rispetto ai parigrado considerati, nel percorso di studi e formativo” dal ********.

In particolare l’errore consisterebbe nell’aver il primo giudice riconosciuto la prevalenza nei confronti dei pari grado, solo per quanto concerne il percorso di studi e formativo e non anche per tutti gli altri aspetti della carriera. degli ufficiali contro interessati.

Senonchè quest’ultima prevalenza viene ricavata da parte ricorrente da ciò che ha ritenuto il primo giudice ovvero da quanto essa stessa esposto nel suo ricorso di primo grado che la sentenza ,riformata da questa Sezione, ha accolto.

Si tratta quindi di una prevalenza non riconosciuta dalla CSA e fondata su un diverso giudizio ( del ricorrente in primo grado e del giudice della sentenza impugnata) che il giudice della sentenza oggetto delle domanda di revocazione non ha condiviso.

Ancora una volta trattasi quindi non già di un errore di fatto , ma, semmai, di un errore di diritto la cui deduzione è inammissibile nel giudizio di revocazione, avendo comunque il giudice d’appello valutato i precedenti di carriera del ******** riconoscendovi prevalenza solo per la parte relativa al percorso di studi e formativo.

“Altro errore di fatto “ (lett.C; pag. 6 del ricorso) emergerebbe ad avviso del ricorrente “ per quanto concerne il giudizio prognostico relativo alla attitudine ad assumere incarichi del grado superiore”

L’errore del primo giudice verrebbe messo in evidenza dall’affermazione secondo la quale tale giudizio “ resta attratto anch’esso nell’alveo dell’esclusivo merito ….come tale sottratto al sindacato di questo giudice ….se non in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli o incoerenti”.

Ad avviso del ricorrente invece, sussiste l’ipotesi della valutazione macroscopicamente irragionevole ed incoerente considerati gli incarichi di assoluto rilievo ricoperti dal ******** con il grado di Capitano nell’estate del 2002 essendo stato egli destinato “all’ufficio Relazioni Internazionali dello Stato Maggiore della Difesa “ che è “l’organo di vertice della Difesa italiana , compresi i carabinieri”

Non avrebbe potuto quindi il ******** vedersi attribuita in nessun caso una “inferiore attitudine ad assumere incarichi del grado superiore”.

Al cospetto di quanto sopra sostenuto dal ricorrente la Sezione non può che ribadire l’inammissibilità della questione all’esame come ogni volta che “ ….. si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso, apprezzamento che essendo un errore di giudizio e non un errore di fatto, non può costituire motivo di revocazione, ma semmai di doglianza in ipotesi rilevante sotto il profilo della contraddittoria o insufficiente motivazione”.( Cons. Stato Sez. V 15 novembre 2010 , n.8041).

Sempre secondo l’impugnazione (pag.7) per cui è giudizio, rappresenta una “palese svista” la seguente affermazione contenuta nella decisione impugnata, riferita al ********:” L’esame della documentazione caratteristica ( non solo quella ma anche il resto) non evidenzia un livello così macroscopicamente ottimale di carriera dell’ufficiale………”

In particolare “ la palese svista” sarebbe da riferire all’inciso, riportato tra parentesi, “ non solo quella ma anche” che essendo necessariamente riferibile al contenuto del libretto personale, pone invece in evidenza un “ macroscopica” superiorità del ******** rispetto agli altri ufficiali di cui il giudice non si è avveduto.

E’ tuttavia evidente che l’aver ritenuto il ricorrente non macroscopicamente superiore agli altri ufficiali anche con riferimento al contenuto del suo libretto personale, integra non già un errore di fatto ma un errore di giudizio del cui esito ci si lamenta, laddove tale contenuto ha comunque formato oggetto di una valutazione del giudice, nella fattispecie non condivisa.

Con i motivi esposti alle lettere E) , F) , G) ( da pa. 7 a pag. 10 del ricorso) parte ricorrente contesta, rispettivamente, le seguenti argomentazioni presenti nella sentenza impugnata;

1) nei giudizi di avanzamento le qualità degli ufficiali non possono essere stabilite facendo ricorso alla media aritmetica dei punteggi assegnati dalla Commissione d’avanzamento per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) dell’art.26 della legge 12 novembre 1955 n.1137., affermazione che violerebbe in diversi punti il D.M. n.571/1993 ( Regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955 n.1137);

2) l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore “resta attratta nell’alveo dell’esclusivo merito amministrativo” ; affermazione che violerebbe l’art. 4 del D.M. n.299/2002 , oltre che l’art.10 del citato D.M.

3) non hanno di per sé valenza differenziale, rispetto ai parigrado considerati, le poziori posizioni acquisite nel percorso di studi e formativo, essendo il giudizio d’avanzamento la risultante di una valutazione complessiva, affermazione che violerebbe l’art.11 del D.M. 571/1993.

Al cospetto delle riportate argomentazioni , ad avviso del collegio non occorrono molte parole per spiegare l’inammissibilità delle censure proposte, atteso che palesemente si pone con esse in discussione l’attività valutativa del giudice della sentenza oggetto di revocazione violando il principio secondo il quale deve escludersi che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione , come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**********, Presidente FF

****************, Consigliere

Sandro Aureli, ***********, Estensore

****************, Consigliere

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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