Elezioni comunali: dsciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti (Cons. Stato n. 2762/2013)

Redazione 21/05/13
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FATTO e DIRITTO

1. Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si svolgeva nel Comune di Asti la competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Il sig. ************* partecipava come candidato sindaco per la lista n. 2 denominata “Lega Nord Bossi” e la lista n. 3 denominata “Sicurezza”.

All’esito di tale competizione elettorale, conclusasi con il turno di ballottaggio, il candidato sindaco sig. *****************, collegato alla lista “Gruppo **********************”, risultava vincitore e veniva proclamato sindaco.

L’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Asti, ai sensi dell’art. 73, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), assegnava il 60%, dei trentadue seggi che annovera il consiglio comunale, alla lista collegata al sindaco proclamato vincitore.

L’Ufficio Centrale Elettorale, procedendo ad un arrotondamento in aumento (atteso che il 60% di 32 risultava essere un numero decimale pari ad 19,2), assegnava alle liste collegate al sindaco n. 20 seggi e alle liste di opposizione n. 12 seggi.

In ragione di detto arrotondamento veniva proclamato eletto, come ventesimo, il candidato consigliere comunale sig. N. B., facente parte della lista n. 17 denominata “Territorio è Cultura”, collegata al sindaco risultato vincente, con conseguente esclusione del sig. ************..

Avverso il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, l’atto di proclamazione degli eletti per il turno di ballottaggio, nonché gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, il sig. V. proponeva ricorso al T.A.R. per il Piemonte, lamentando l’erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che l’arrotondamento in aumento effettuato avrebbe illegittimamente innalzato la soglia di percentuale stabilita dal legislatore.

Il T.A.R., con sentenza n. 1082 del 10 ottobre 2012, ha respinto il ricorso, ritenendo che con il c.d. “premio di maggioranza” previsto nell’art. 73, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, il legislatore avrebbe “ inteso assicurare al sindaco eletto una consistente maggioranza nell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” per preservare la governabilità degli enti locali.

All’uopo il T.A.R. ha richiamato, conforme giurisprudenza di questa sezione del Consiglio di Stato.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. ************* con due motivi di censura.

Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dell’articolo 73 del D.Lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

L’appellante ripropone, in sostanza, le doglianze già esaminate in primo grado sostenendo che la percentuale del 60% dei seggi esprimerebbe il numero massimo dei seggi attribuibili a titolo di premio di governabilità non potendosi, pertanto, effettuare alcun arrotondamento in aumento perchè, nel caso di specie, con l’assegnazione del ventesimo seggio alla maggioranza, avrebbe portato la percentuale al 62,50%.

Con il secondo motivo di censura l’appellante lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 del D.Lgs. 267/2000, nonché all’art. 12 delle preleggi, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

Si è costituito in giudizio il sig. N. B. , controinteressato in quanto ultimo degli eletti nella coalizione di maggioranza, che ha chiesto il rigetto dell’appello proposto dal sig. ************* perché infondato in fatto ed in diritto.

3. L’appello è infondato e va rigettato.

3.1 La quaestio iuris oggetto di giudizio si incentra sui criteri che presiedono all’attribuzione del cd. “premio di maggioranza” ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti.

La citata disposizione di legge, al comma 10, dispone testualmente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Nel caso di specie il numero totale di seggi da assegnare è pari a trentadue e il 60% di questi, da attribuire, quale premio di maggioranza, alle liste collegate al candidato sindaco vincente, darebbe un risultato pari a 19,2.

Occorre, quindi, valutare se si debba operare un arrotondamento all’unità inferiore o superiore, a seconda che si interpreti l’indicato 60% come limite “massimo”, nel senso quindi dell’attribuzione di “non più del 60%”, ovvero limite “minimo”, ossia nel senso del riconoscimento, quale soglia percentuale in ogni caso garantita, di “almeno 60%”.

3.2. Questo Collegio ritiene, in adesione all’indirizzo prevalente sostenuto dalla Sezione, che argomenti di natura letterale e teleologica depongano in favore della seconda interpretazione (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2013, n. 2468; 30 gennaio 2013, n. 571; 12 febbraio 2013, n. 810; contra, Sez. V, n. 2928/2012).

Prendendo le mosse dal dato schiettamente letterale risulta significativo che la disposizione preveda l’attribuzione del premio di maggioranza del 60% quando il gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto non abbia conseguito “almeno” il 60% dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Il dato letterale si salda con l’argomento teleologico, in quanto la considerazione del mancato raggiungimento di detta quota minimale quale presupposto per l’attribuzione del premio evidenzia la volontà legislativa di ritenere tale percentuale alla stregua di soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto, al fine di assicurare stabilità e governabilità all’ente locale. Detta quota percentuale funge, quindi, da parametro che cristallizza, ad un tempo, il presupposto negativo per l’attribuzione del premio e la consistenza minima del premio medesimo.

Si soddisfa in tal guisa la finalità, perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella più volte rammentata misura minima del 60%.

Si deve aggiungere che la diversa soluzione dell’arrotondamento per difetto impedirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo che la legge prevede invece quale conseguenza indefettibile del mancato raggiungimento, anche in ragione di frazione di punto, della soglia minima del 60%.

Va infine osservato, a contrario, che il criterio dell’arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi è previsto espressamente da altre disposizioni del testo unico, e segnatamente dall’art. 71, comma 8, relativo alla elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, dall’art. 75, comma 8, riguardo alla elezione del consiglio provinciale e dall’art. 73, comma 1, per l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali. Tale arrotondamento per difetto non è invece estensibile al diverso caso del premio di maggioranza di cui all’art. 73, comma 10, cit., per il quale il dato letterale e l’argomento teleologico impongono, alla stregua delle considerazioni esposte, il riconoscimento della quota minima del 60%.

L’arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe, infatti, di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla “ratio” della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.

Per le argomentazioni su esposte deve essere respinto anche il secondo motivo di gravame dell’appellante con il quale chiede l’applicazione, in via analogica, dell’art. 75, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, norma che, nel disciplinare analoga problematica per le elezioni del Consiglio provinciale, prevede un “arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi”.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

La complessità della questione di diritto e le oscillazioni interpretative giustificano la compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione