Elettrodotti nel Comune di Foggia (Cons. Stato n. 682/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 09/02/12
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FATTO

Con la decisione in epigrafe indicata n. 2768/2006 questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto, previa riunione, tre distinti ricorsi in appello proposti dal Comune di Foggia avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari – Sezione II, nn. 3036 e 3038 del 16 luglio 2004.

In punto di fatto era accaduto che con ordinanza del Sindaco del Comune di Foggia 4 maggio 2004 n. 20 era stata disposta l’immediata sospensione dei lavori concernenti la realizzazione di una centrale elettrica e di un elettrodotto già autorizzati, la prima, alla società Edison, (decreto del Ministro delle attività produttive 27 giugno 2002 n.10), e il secondo, alla società Terna (decreto del Ministro dell’ambiente 24 giugno 2003).

Il Tribunale Amministrativo con le sentenze 16 luglio 2004 n. 3036 (su ric. Terna) e n. 3038 (su ric. Edison) aveva annullato la predetta ordinanza.

Il Comune era insorto e la Sezione, riuniti gli appelli, e prescindendo dall’esame delle sollevate eccezioni sulla ritualità dei medesimi li ha respinti nel merito, in quanto infondati.

In particolare, la Sezione, con la predetta decisione n. 2786/2006 aveva rilevato che il primo giudice era pervenuto alla declaratoria di carenza di interesse delle società appellate a impugnare la normativa regolamentare del Comune, perché successiva al nullaosta rilasciato dal Comune e perché non prevedeva l’obbligo di interramento dell’elettrodotto.

Al contempo, il primo giudice aveva annullato l’ordinanza sindacale emessa ex art. 50 del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per tre motivi (perché non vi era cenno alcuno alle controdeduzioni svolte nel procedimento dalle appellate; per l’assenza di un minimo inizio di prova in ordine all’asserito pericolo per la salute e al presunto superamento dei limiti di emissione di onde elettromagnetiche; per difetto del requisito dell’urgenza).

La Sezione ha quindi preso in esame gli appelli, rilevando che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, la normativa regolamentare comunale che disponeva l’interramento degli elettrodotti (asseritamente preclusiva alla realizzazione delle opere) era stata adottata successivamente al rilascio del nulla osta e comunque essa “non sembrava imporre senz’altro l’obbligo di interramento degli elettrodotti”.

Inoltre il Comune avrebbe dovuto tenere in considerazione le controdeduzioni svolte in sede di partecipazione al procedimento (peraltro sollecitata dalla stessa amministrazione comunale) e nell’adottare un provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute, avrebbe dovuto procedere a un pur sommario accertamento della situazione di fatto e del rischio paventato.

L’assoluta assenza di un simile accertamento viziava irrimediabilmente l’azione amministrativa spiegata dal Comune, essendo carente qualsivoglia idonea motivazione del provvedimento.

Conseguentemente gli appelli sono stati disattesi mentre le impugnazioni incidentali proposte dalle appellate società sono state dichiarate improcedibili, ed il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento delle spese del secondo grado, in parti eguali, in favore delle società appellate nella misura di complessivi diecimila euro, oltre IVA e CPA come per legge.

Con l’odierno ricorso in ottemperanza, Terna –Rete elettrica SPA ha fatto presente che la predetta decisione n. 2768/2006 resa da questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato, munita di formula esecutiva il 2 marzo 2007 e notificata il 16 marzo 2007, era passata in giudicato e che essa aveva invano notificato all’amministrazione comunale ben tre precetti (negli anni 2007, 2008, e 2009) per ottenere il pagamento delle spese di lite ad essa spettanti (nella misura di € 5000).

A seguito delle generiche assicurazioni del prossimo pagamento delle spese da parte dell’amministrazione comunale, essa aveva riscontrato l’elusione del suddetto obbligo da parte dell’amministrazione comunale di Foggia: ciò anche a fronte di un successivo atto di diffida del 22 febbraio 2011 (parimenti rimasto inevaso).

E’ stata pertanto adita questa Sezione per ottenere il detto pagamento, previa declaratoria dell’inottemperanza alla suindicata decisione regiudicata, con nomina di commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inottemperanza.

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.Il ricorso è ammissibile e fondato.

2.Per la pacifica giurisprudenza amministrativa, infatti, “il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio”(Consiglio Stato, sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441 ma anche Consiglio Stato , sez. IV, 28 dicembre 2005 , n. 7389).

3.In punto di fatto risulta incontroverso che le dette spese di giudizio non siano state corrisposte alla odierna ricorrente in ottemperanza, a dispetto dei ripetuti solleciti.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto deve essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione comunale di Foggia di dare integrale esecuzione alla decisione in epigrafe indicata n. 2768/2006 resa da questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato corrispondendo in favore della odierna ricorrente in ottemperanza Terna –Rete elettrica SPA la somma di Euro cinquemila//00 (€ 5000//00) oltre IVA e CPA come per legge entro il termine di giorni 20 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione, se anteriore, della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora Commissario ad acta per la esecuzione di quanto disposto nella presente decisione il Commissario di Governo della Provincia di Foggia con facoltà di subdelega a funzionario della Prefettura dallo stesso individuato, ponendosi sin d’ora il compenso per l’opera di questi (che sarà successivamente determinato e liquidato dalla Sezione) a carico dell’amministrazione comunale inottemperante.

5.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell’amministrazione comunale di Foggia che deve essere condannata a corrispondere a Terna –Rete elettrica SPA a tale titolo una somma che appare equo determinare in Euro tremila//00 (€ 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in relazione all’appello, numero di registro generale 4814 del 2011 come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione comunale di Foggia a dare integrale esecuzione alla decisione in epigrafe indicata n. 2768/2006 resa da questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato corrispondendo in favore della odierna ricorrente in ottemperanza Terna –Rete elettrica SPA la somma di Euro cinquemila//00 (€ 5000//00) oltre IVA e CPA come per legge entro il termine di giorni 20 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione, se anteriore, della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora Commissario ad acta per la esecuzione di quanto disposto nella presente decisione il Commissario di Governo della Provincia di Foggia con facoltà di subdelega a funzionario della Prefettura dallo stesso individuato, ponendosi sin d’ora il compenso per l’opera di questi (che sarà successivamente determinato e liquidato dalla Sezione) a carico dell’amministrazione comunale inottemperante.

Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese processuali dell’odierno grado di giudizio nella misura di Euro tremila (€ 3000,00) oltre oneri accessori, se dovuti, in favore della ricorrente in ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione