E’ nullo l’accertamento fiscale basato sul riclassamento dell’immobile senza comunicazione al contribuente dei presupposti della variazione

Redazione 27/08/13
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Svolgimento del processo

l. Gli atti del giudizio di legittimità.
E’ stato notificato all’Agenzia del Territorio un ricorso di C. C. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia medesima contro la sentenza n. 270/30/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso avviso di riclassamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del l0.07.20l3, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di classamento, atteso che doveva farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l`obbligo di motivazione dell’avviso è rispettato quanto l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sicchè è necessario e sufficiente che l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa dell’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa. D’altronde, nel corso della discussione l’Agenzia aveva ampiamente giustificato quali sono i dati tipici del fabbricato in oggetto e quali sono quelli degli immobili presenti nella medesima zona e valorizzati per comparazione.
4. Il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo e si conclude -previa indicazione del valore indeterminabile della lite- con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. ll motivo d’impugnazione.
Con il motivo di ricorso (centrato -oltre al resto- sulla violazione dell’art. 7 della legge n.2l2/2000) la parte ricorrente censura la decisione per avere erroneamente omesso di considerare che l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l`avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla “verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estìmo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto da11’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con 1 modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici del1’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell`incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il l provvedimento di modifica del classamento.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che -recentemente: Sent. n. 9629 del 13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava essere stato superato dall`indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame) ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che: “Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un`unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato, appare conseguente ritenere che -sul punto- la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Le spese di lite possono essere comunque improntate alla compensazione, alla luce della peculiare materia controversa, che ha trovato regolazione solo attraverso le pronunce di questa Corte.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e -decidendo nel merito- annulla l’avviso di classamento qui impugnato. Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l0 luglio 2013.

Redazione