È nulla l’udienza tenuta in orario anticipato, rispetto a quello prefissato, per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 12459/2012)

Redazione 03/04/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza emessa in data 2 dicembre 2010 ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Roma il 5 febbraio 2008, di G.L., per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, perchè, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della General Service a.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2002 e 2003, in Roma accertato il (omissis).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Art. 606 c.p.p., lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto la sentenza di appello era stata pubblicata con lettura del dispositivo all’udienza del 2 dicembre 2010, essendo stata rinviata la precedente udienza a tale data fissando quale orario di udienza le 11.

Invece la Corte di appello aveva chiamato il procedimento alle ore 9,55 ed aveva proceduto alla trattazione nominando un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, il dispositivo era stato letto alle ore 11,54. Essendosi realizzato un vulnus al diritto di difesa, la sentenza risulterebbe affetta da nullità insanabile, atteso anche il disposto dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, in quanto non sussistevano i requisiti di legge per procedere alla nomina di un difensore di ufficio.

2) Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto l’imputato sarebbe stato dichiarato responsabile quando all’interno della società il compito di provvedere alle dichiarazioni dei redditi spettava ai tecnici appositamente incaricati; inoltre le verifiche collegate al controllo contabile dovrebbero essere demandate al Collegio sindacale.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso va accolto, con effetto assorbente per quanto attiene al contenuto dell’altra censura.

E’ stato già precisato dalla giurisprudenza che l’udienza dibattimentale celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento, è nulla (così Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, dep. 16/12/2008, *******, Rv. 242053) e che si tratta di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all’ora prefissata.

2. Risulta dagli atti del giudizio di appello, che questo Collegio è autorizzato a consultare essendo stato eccepito un vizio processuale, che effettivamente la Corte di appello aveva rinviato il dibattimento ad udienza fissa, stabilendo le ore 11 del 2 dicembre 2010; aveva poi proceduto alla trattazione del giudizio in orario precedente a quello stabilito, come evidenziato dal verbale (9,45), nel quale è stato dato atto della nomina – ex art. 97 c.p.p., comma 4 – di un difensore di ufficio, il quale ebbe poi a svolgere le conclusioni. La partecipazione del difensore di ufficio – peraltro impropriamente nominato – all’udienza non ha però consentito all’imputato quella difesa effettiva, il cui esercizio tecnico spettava in primis all’avvocato nominato difensore di fiducia.

Per quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà procedere ad un nuovo giudizio.

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Redazione