Art. 4 della L. 300/1970 e privacy del lavoratore (Cass. pen., n. 22611/2012)

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Massima

Il reato già previsto dagli artt. 4, comma 2, e 38, della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ora dagli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori) è punibile anche a titolo di colpa.

 

 

Art. 4 della L. 300/1970 e privacy del lavoratore

1. Premessa

L’art. 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) punisce infatti la violazione delle disposizioni di cui all’art. 114, e quindi di cui all’art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, secondo cui l’uso di impianti e di apparecchiature di controllo “che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.

 

 

2. Discrimine tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda

L’art. 1, comma 1, della L. 100/1987 riconosce il diritto al trattamento economico in questione in considerazione dei disagi che il cambiamento di sede cagiona al personale trasferito, collega il riconoscimento dell’indennità stessa al fatto che il trasferimento avvenga “d’autorità”, con esclusione, quindi, dei trasferimenti a domanda.

In particolare, il discrimine tra il trasferimento d’ufficio ed il trasferimento a domanda rilevante ai fini della percezione delle indennità correlate al trasferimento d’autorità non va ricercato nella presenza o meno di una manifestazione di volontà dell’interessato o nell’esistenza o meno di un interesse pubblico al trasferimento, dovendosi cogliere, piuttosto, nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l’interesse pubblico e l’interesse personale del dipendente, per cui nel caso di trasferimento d’autorità lo spostamento del dipendente è reputato indispensabile ed ineludibile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel caso di trasferimento a domanda la nuova collocazione del dipendente, funzionale al soddisfacimento diretto del suo personale interesse, è solo riconosciuta compatibile con le esigenze dell’Amministrazione (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 07/04/2011, n. 223).

 

 

3. Rassegna giurisprudenziale

In tema di controllo a distanza dei lavoratori, il divieto previsto dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a questo, al fine di dimostrare l’illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità “difensive” del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro. Nella specie, i lavoratori, addetti a mansioni di sorveglianza dei locali della propria impresa, erano abusivamente entrati nell’attiguo ufficio appartenente ad una diversa impresa e tale condotta era stata ripresa dall’impianto di videoregistrazione ivi installato; il datore di lavoro, presa contezza dell’accaduto, aveva licenziato i lavoratori utilizzando, a sostegno della propria decisione, il filmato; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la produzione della registrazione (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/01/2011, n. 2117).

Gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970 – implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, e pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato (Cass. pen., Sez. V, 18/03/2010, n. 20722).

In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, comma 2, della L. 300/1970 (espressamente richiamato anche dall’art. 114 del d.lgs. 196/2003 e non modificato dall’art. 4 della L. 547/1993, che ha introdotto il reato di cui all’art. 615 ter c.p.) per l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli c.d. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso, dovendo escludersi che l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva negato l’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati acquisiti mediante programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet dei dipendenti, sul presupposto che gli stessi consentono al datore di lavoro di controllare a distanza ed in via continuativa l’attività lavorativa durante la prestazione, e di accertare se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/2010, n. 4375).

Commette il reato già previsto dagli artt. 4, comma 2, e 38 legge 30 maggio 1970 n. 300 e ora dagli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il datore di lavoro, il quale abbia installato in un negozio un impianto di videosorveglianza da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti presso i locali dove si svolge attività lavorativa, senza che il personale sia avvisato della sua messa in funzione, né del fatto che esso avrebbe potuto controllare anche l’attività dei lavoratori (Cass. pen., Sez. III, 24/09/2009, n. 40200).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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