E’ l’indagato a dover dimostrare i fatti e le circostanze su cui si fondano le eccezioni e gli argomenti difensivi in sede cautelare (Cass. pen. n. 9787/2013)

Redazione 01/03/13
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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15/06/2012, il Tribunale di Crotone respingeva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di applicazione del sequestro preventivo nei confronti dei medici di base **********, D. G.A., D.G.S., **** F., FR.Sa., G.G., GR. G., I.A., L.C.I., ****** O., MO.Fr., M.D., P. P., ******, indagati del reato di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario e, quindi, della Regione Calabria.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 321 c.p.p., per avere il Tribunale respinto l’appello pur in presenza di un quadro probatorio univoco e convergente nei confronti degli indagati. Invero, il tribunale, invece che limitarsi a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, era entrato nel merito dei singoli indizi, formulando un giudizio di dubbio in ordine alla sussistenza del reato di truffa nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, vantazione che non gli competeva essendo di spettanza del giudice della fase dibattimentale. Il ricorrente, quindi, evidenzia nuovamente quali fossero gli indizi a carico degli indagati confutando, punto per punto, i motivi addotti dal Tribunale per respingere l’appello.

Gli indagati Fr.Sa. e C.G., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato memorie con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il fatto è stato ricostruito dallo stesso Tribunale nei seguenti termini: “L’ipotesi investigativa e i suoi riscontri. Con annotazione depositata in data 20.12.2008 (cfr. n. 1/08 di prot. del 20.12.2008), il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, trasmetteva all’Autorità Giudiziaria la segnalazione inoltrata della SIRFIN s.p.a. – società corrente in Cosenza ed incaricata della catalogazione informatica delle ricette per conto della A.S.P. di (omissis) – relativa alle anomalie riscontrate in sede di riconoscimento ottico delle sole ricette aventi ad oggetto la prescrizione delle specialità medicinali denominate Diflucan 10 cps 100 mg, Seleparina 0.6 ml 10 fiale e ******* (cfr. nota del 10.12.2008 a firma di MI. E., responsabile del servizio Data Entry della predetta società, ed indirizzata alla A.S.P. di (omissis)). Nella circostanza il N.A.S. segnalava che, a seguito di accertamento esperito direttamente presso la sopra indicata società, era emerso che le difficoltà rilevate in sede di riconoscimento ottico riguardavano le fustelle apposte alle sole ricette aventi ad oggetto le indicate specialità medicinali ed al contempo presentate, ai fini del rimborso, dalla farmacia ****** del dott. ****, sita in (omissis) (cfr. verbale di accertamento eseguito in data 19.12.2008 dal Coniando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza presso la SIRFIN s.p.a.). A seguito della segnalazione della SIRFIN s.p.a. (cfr. nota del 10.12,2008 a finria di MI. E., responsabile del servizio Data Entry della predetta società, ed indirizzata alla A.S.P. di (omissis)), relativa alle anomalie riscontrate in sede di riconoscimento ottico delle sole ricette presentate dalla farmacia ****** del **********, si procedeva alla acquisizione, presso il Servizio Farmaceutico della A.S.L. (omissis), delle ricette mediche predette (cfr. All. 39 – verbale del 21.10.2009 relativo alla acquisizione delle ricette mediche presso il servizio farmaceutico territoriale di (omissis)).

Lo svolgimento dei preliminari accertamenti consentiva di appurare che, in sede di decodifica dei codici a barra, il lettore in uso alla SIRFIN s.p.a. evidenziava, con riferimento all’anno 2008, che la stragrande maggioranza delle ricette mediche presentate dalla predetta farmacia ai fini del rimborso recava fustelle non decodificabili, con conseguente sospetto circa una ipotetica contraffazione. Dai primi accertamenti, condotti a campione su alcune delle ricette acquisite, emergeva che con riferimento all’anno 2008 erano state prescritte specialità medicinali a persone già decedute al momento della prescrizione, per un totale di Euro 7.899,65 ed a pazienti in vita, ignari del tutto, specialità medicinali per Euro 8.273,00 (cfr c.n.r. n 11108-1-2008 di prot del 3.03.2010 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza). Al contempo, l’assenza di denunce di furto e smarrimento dei ricettari utilizzati per estrarre le ricette in esame, induceva la PG a sospettare anche dei medici firmatari delle predette prescrizioni. Nel prosieguo dell’indagine venivano acquisite ulteriori ricette mediche ed in particolare quelle del 2009 e del primo trimestre 2010, tutte sottoposte ad accertamento peritale dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che riconosceva, con riferimento al solo armo 2008, la falsità di ben 2849 ricette (su n. 3282 esaminate) e la contraffazione di n. 5467 fustelle, apposte alle predette ricette nonchè, con riferimento all’intero anno 2009 ed al primo trimestre 2010, la falsità di n. 20.643 ricette e la contraffazione di n. 36.201 fustelle, sempre apposte alle predette ricette (cfr. nota n. 1/108-3-2008 di prot. nonchè nota ricognitiva n. 1/108-10-2008 di prot. del 18.04.2011 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza). Rectius, veniva accertata l’autenticità delle ricette (cfr. prot. n. 121.2010, in ali, alla nota n. 1/108-7-2008 di prot. del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, da parte della Commissione perizie su carte valori presso l’Istituto Poligrafico e ***** dello Stato, che attestava l’autenticità delle ricette esaminate), sulle quali tuttavia venivano apposte anche più di una fustella contraffatta. Nello specifico, altra relazione della Commissione perizie su carte valori dell’Istituto Poligrafico e ***** dello Stato (cfr. prot. n. 144.2010 del 23.09.2010 in allegato alla nota n. 1/108- 3-2008 di prot. del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza) riconduceva la contraffazione della quasi totalità delle fustelle apposte sulle ricette in oggetto al tipo di carta utilizzata (ossia carta comune additivata con imbiancante ottico anzichè neutra, priva di fibre fluorescenti di sicurezza, priva di filigrana a rombi in chiaro scuro), al tipo di bar code impresso (realizzato con stampa a più colori e non con toner monocromatico come i codici originali) ed alla stampa primaria, realizzata con processo planografico anzichè a pressione. Ulteriori elementi che corroboravano la contraffazione delle ricette (e che può indurre a ipotizzare la falsità ideologica delle diagnosi ad esse presupposte) erano costituiti dalla escussione a sommarie informazioni testimoniali di alcuni pazienti indicati, nelle predette ricette, quali beneficiari della prescrizione medica; nonchè dalla circostanza che in numerosi altri casi le prescrizioni in contestazione risultavano redatte in favore di pazienti già deceduti.

2. La responsabilità dei medici secondo gli organi inquirenti. Gli elementi che inducevano gli organi inquirenti ad avanzare sospetti sull’operato dei singoli medici consistevano:

– nel fatto che le ricette Mediche recanti le false fustelle e presentate dall’indagato L. ai fini del rimborso non fossero state provento di furto e/o di qualunque altra sottrazione indebita nei confronti dei medici assegnatari (giusta accertamenti esperiti presso la A.S.P. di (omissis));

– nel fatto che una serie di pazienti indicati quali beneficiari dei tarmaci di cui alle prescrizioni contenute nelle ricette contenenti fustelle contraffatte, nel confermare di essere in cura proprio con il medico di base firmatario della prescrizione, aveva dichiarato di non aver fatto mai uso delle specialità medicinali in questione e, comunque, di non averne mai richiesto la prescrizione al proprio medico di base;

– nel fatto che un consistente numero di ricette risultavano emesse in favore di pazienti in realtà già deceduti al momento delle emissione da parte del medico;

– nella considerazione secondo cui un medico di base può avere interesse a prescrivere farmaci a carico dello Stato a pazienti deceduti ovvero a pazienti ignari della prescrizione solo se dispone di un farmacista compiacente, disponibile, a sua volta, a ricevere la ricetta ideologicamente falsa, ad apporvi false fustelle e ad utilizzare il titolo di credito artatamente creato al fine di conseguire dalla Regione, per il tramite della competente A.S.P., il rimborso del farmaco solo apparentemente prescritto e fittiziamente erogato al paziente; parimenti, il farmacista può avere interesse a procurarsi fustelle contraffatte solo a condizione di ricevere, da un medico compiacente, false ricette ossia ricette contenenti prescrizioni di specialità medicinali di cui nessun paziente (in quanto già deceduto ovvero del tutto ignaro) chiederà mai l’erogazione. Veniva pertanto ritenuta scontata, dagli organi inquirenti l’emissione, da parte dei singoli medici convenzionati, in base ad un preventivo accordo con il farmacista Lu., di ricette originali (ossia facenti parte dei ricettali legittimamente detenuti nella predetta qualità) contenenti prescrizioni di tarmaci a totale carico del sistema sanitario in favore di pazienti non più in vita o comunque ignari della circostanza e, conseguentemente, ideologicamente false; e la consegna di tali ricette al farmacista (il quale poi vi apponeva le fustelle contraffatte ai fini dell’indebito rimborso da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale della A.S.P. e, quindi, della Regione Calabria, per il tramite della azienda sanitaria)”.

2. Il Tribunale, ha respinto l’appello sulla base del seguente iter motivazionale:

a) “costituisce dato di comune esperienza giudiziaria quello secondo cui la scienza grafologica si caratterizza per una spiccata opinabilità; per cui un accertamento di tale tipo non si presta, di per sè, a fondare un giudizio, sia pure di mera verosimiglianza”, tanto più che, nel caso di specie, le consulenze di parte degli indagati erano pervenute ad esiti opposti a quella della CT del P.M.;

b) “rispetto all’analisi grafologica delle sottoscrizioni, appare propedeutico l’accertamento sulla provenienza delle ricette contraffatte, ossia sulla originaria disponibilità materiale delle ricette medesime: una volta escluso, infatti (così come hanno fatto gli organi inquirenti) che le ricette risultate poi contraffatte siano state oggetto di falsificazione all’origine, di furto o di smarrimento (sia presso la ASP di (omissis), sia presso gli studi dei medici assegnatari), sarebbe stato logico verificare, preliminarmente, che quei medici che apparivano come sottoscrittori delle ricette contraffatte corrispondessero ai medici assegnatari delle ricette medesime: prescindendo da tale verifica preliminare, si postula, invece, mediante petizione di principio, che vi sia stata una consegna materiale di ricette dall’assegnatario all’eventuale diverso sottoscrittore, o che vi sia stato un impossessamento abusivo, da parte del sottoscrittore (eventualmente diverso dall’assegnatario), alla fonte (ossia prima dell’assegnazione delle ricette da parte dell’ASP di (omissis)): ma nessuna di queste due ipotesi è stata provata o anche solo allegata dall’organo inquirente”.

3. In punto di diritto, va premesso che, correttamente, il Tribunale ha rammentato, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che “nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il fumus commissi delicti, deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato” Cass. 37695/2008 Rv. 241632 – Cass. n. 23944/2008 Rv. 240521 – Corte cost. ord. n. 153 del 2007; Cass. 15448/2012 Rv. 253508.

4. In punto di fatto, come si è detto, risulta pacifico che:

a) migliaia di ricette mediche sono state falsificate: cfr esiti delle indagini effettuate e richiamate dal P.M. nel ricorso e dallo stesso tribunale nell’ordinanza impugnata;

b) il C.T. grafologo del P.M. “dopo aver accuratamente analizzato le ricette contrassegnate dalla lettera 13 (ossia quelle costituenti il corpo dei reati oggetto di contestazione), comparandole con quelle contrassegnate con la lettera A (ossia quelle non costituenti corpo del reato ma legittimamente prescritte da ciascun medico) oltre che con le firme – senza dubbio alcuno autentiche – apposte dai medici di base all’atto del ritiro dei ricettati, concludeva nel senso della autografia delle firme apposte dagli indagati D.G.A., F.P.F., FR.Sa., G. G., I.A., ******, M.D., P.P. e PI.Lu. su tutte o, comunque, almeno su alcune delle ricette in contestazione. A tale ultimo riguardo, con riferimento alla posizione dell’indagato G. G., il consulente affannava con certezza l’autografìa della firma apposta sulle ricette B11 e B12 il che può ritenersi assolutamente appagante in ordine alla sicura riconducibilità della paternità di tali ricette all’indagato. In relazione, aitasi, alle posizioni degli indagati P.P. e MO.Fr. ad uguali conclusioni il consulente è pervenuto, rispettivamente, in ordine alle firme apposte sulle ricette B1 e B2 per il primo oda B1 a B5 nonchè la B12 per il secondo. Con riferimento, poi, alle posizioni defili indagati C.G., D.G.S., GR.Gi., L.C.I. e N.F. O. l’esito della consulenza grafologica risultava del tutto compatibile con la tesi accusatoria… Quanto all’indagato ME. F.O., inoltre, la medesima consulenza attribuisce alla mano del predetto la firma apposta su talune delle prescrizioni dell’indagato PA.Gi.. In particolare, il consulente afferma la compilazione e sottoscrizione da parte di ME. delle ricette a nome PA., contrassegnate con le lettere B9, B10, B11 e B12. In altri termini. ********* risulta aver certamente firmato talune ricette apparentemente assegnate al medico PA.”: cfr ricorso del P.M. in cui vengono riportati gli esiti della C.T..

Orbene il tribunale, pur a fronte del fatto che il reato di truffa è da ritenersi pacificamente commesso (sul punto è lo stesso tribunale che non ne dubita), pur essendo pacifico che il farmacista indagato non avrebbe potuto da solo commettere la truffa, pur avendo il P.M. accertato, sebbene a mezzo della Ct., che le firme apposte sulle ricette false erano riconducibili agli attuali indagati, ha ritenuto di respingere la richiesta di sequestro preventivo facendo leva, sostanzialmente su tre argomenti:

a) l’inattendibilità della Ct. grafologica;

b) la mancata prova che le firme apposte sulle ricette false fossero riconducibili agli indagati;

c) la possibilità che qualcun altro avrebbe potuto abusare di ricette firmate in bianco dai medici indagati.

Si tratta, invero, di argomenti tutti di poco momento.

4.1. Quanto all’opinabilità “dal punto di vista epistemologia)” della c.t. grafica, l’affermazione del Tribunale risulta apodittica e, quindi, non verificabile sul piano razionale e giuridico.

E’ vero che gli esiti della perizia grafica possono avere dei margini di opinabilità, ma è anche vero che le tecniche più moderne sono sempre più affinate e, grazie, anche alla combinazione dei vari metodi di indagini (cfr sul punto ad es. Cass. 15852/1990 Rv. 185897), i risultati spesso si connotano in termini di certezza.

Ma, al di là di ogni considerazione sull’attendibilità in sè della perizia grafica, quello che occorre stigmatizzare è la mancanza di ogni valutazione del tribunale sulle Consulenze prodotte dalle parti.

Il tribunale, infatti, avrebbe dovuto spiegare sulla base di quali elementi ed argomenti di natura tecnica, la Ct del P.M. non era sufficiente addirittura quale semplice indizio e perchè era completamente invalidata dalle CT degli indagati.

Il Tribunale, in altri termini, avrebbe dovuto spiegare perchè le CT degli indagati erano state ritenute più attendibili di quella redatta dal Ct del P.M., non potendosi certo trincerare dietro l’anodino argomento secondo il quale, siccome la Ct del PM presentava conclusioni in termini accusatorie mentre quelle della difesa concludevano in termini opposti, allora si annullavano reciprocamente.

Cosi ragionando il tribunale è venuto meno al suo ruolo fondamentale e cioè quello di valutare alcuni degli elementi importanti del compendio istruttorie finendo in una sorta di inammissibile non liquet.

Sul punto, di centrale importanza, il tribunale tace del tutto rendendo, quindi, la motivazione omessa e, quindi, censurabile sotto il profilo della violazione di legge.

Va, pertanto, affermato e ribadito il principio di diritto al quale il Tribunale dovrà attenersi in sede di rinvio, secondo il quale: “In tema di perizia grafologica, la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all’una piuttosto che all’altra valutazione”: Cass. 23613/2012 riv 252904.

Il secondo argomento addotto dal tribunale, dipende strettamente dal primo ed in esso resta assorbito.

4.2. Il tribunale, poi, in ordine al terzo argomento, è incorso in un’altra palese violazione di legge.

Ci si riferisce all’argomento secondo il quale le ricette in questione, anche se in ipotesi risultassero sottoscritte dagli indagati, potrebbero essere state abusivamente utilizzate da altri potendo essere state sottoscritte in bianco.

Nel caso di specie, il tribunale è incorso nella violazione di legge relativa, questa volta, alla distribuzione dell’onere probatorio.

Al P.m. spetta provare l’accusa e cioè che le firme apposte sulle ricette pacificamente false siano riconducibili agli indagati. Ove costoro deducano eccezioni o argomenti difensivi (come ad es. l’abusivo utilizzo da parte di terzi di ricette firmate in bianco), spetta a loro provare il suddetto fatto o, quantomeno, allegare circostanze e fatti concreti, perchè non si può gravare il P.M. di una prova negativa e perchè sono gli indagati che, in considerazione del principio della ed “vicinanza della prova”, possono acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

Pertanto, in sede di rinvio, il tribunale si atterrà al seguente ulteriore principio di diritto: “Ove, in sede di cautelare, l’indagato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchè non si può gravare il P.M. di una prova negativa e perchè è l’indagato che, in considerazione del principio della ed vicinanza della prova, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva”.

5. In conclusione, l’ordinanza va annullata con rinvio per tutti gli indagati perchè tutti si trovano nella stessa posizione processuale.

Ovviamente, il Tribunale, in sede di rinvio, nel procedere al riesame delle singole posizioni alla stregua dei suddetti principi di diritto, avrà aver cura di valorizzare, con adeguata motivazione, gli elementi favorevoli o negativi a carico di ciascuno degli indagati in modo da pervenire ad una decisione che non li accomuni tutti indistintamente proprio al fine di consentire, ove l’ordinanza dovesse essere nuovamente impugnata, il controllo puntuale di ogni singola posizione.

P.Q.M.

ANNULLA l’impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

Redazione