E’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte del locatario che aveva chiesto la riparazione d’urgenza del riscaldamento nell’immobile (Cass. n. 19276/2012)

Redazione 07/11/12
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Ordinanza

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. *****************
esaminati gli atti,
osserva:
1. *********, locatrice di un locale adibito ad asilo per l’infanzia, lamentando il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento e l’inerzia della proprietaria ***** propose, nei confronti della stessa, ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia Lido, chiedendo l’adozione dei provvedimenti più opportuni per l’eliminazione dell’inconveniente lamentato.
ll giudice adito, dato atto che entrambe le parti avevano domandato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, rigettò la domanda cautelare per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, condannando peraltro la resistente, in base al principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del giudizio.
2. ***** propose reclamo, ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso l’ordinanza, insistendo perché la stessa venisse revocata, limitatamente alla pronuncia sulle spese.
Con provvedimento in data 9 dicembre 2012 (N.d.r.: questa la data riportata nel testo originale) il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda cautelare per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, condannando P. s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
3. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione, ex art. 1ll Cost. *********, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso ***** che ne chiede la reiezione con condanna al rimborso delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi dichiarato inammissibile.
Queste le ragioni.
5. Premesso che il ricorso ha ad oggetto la decisione resa all’esito di un procedimento cautelare proposto prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l’ordinanza collegiale che ha deciso il reclamo ax art. 669 terdecies cod. proc. civ., era opponibile con il mezzo di cui all’art. 645 cod. proc. civ., preclusivo del ricorso per cassazione. E invero i provvedimenti emessi all’esito di procedimenti cautelari hanno sempre natura strumentale rispetto al giudizio di merito, di talché l’ordinanza che li conclude è priva di quella decisorietà che ne consente la ricorribilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Con specifico riguardo alla statuizione sulle spese, va poi osservato che, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, che con il secondo comma dell’art. 669 septies ha previsto una decisione definitiva sulle stesse, in caso di dichiarazione d’incompetenza o di rigetto dell’istanza avanzata prima dell’inizio della causa di merito, la relativa decisione, sia essa del giudice monocratico, sia essa del collegio in sede di reclamo, è opponibile sempre e solo dinanzi al medesimo giudice che l’ha pronunciata, perché è unicamente all’esito dell’esperimento di tale rimedio, che comporta l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, che la statuizione acquista quei connotati di decisorietà – e cioè l’idoneità a incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale – che la rendono impugnabile in sede di legittimità (Cass. civ. 15 dicembre 2008, n. 29338; Cass. civ. 1° agosto 2003, n. 11709; Cass. civ. 5 marzo 2001 n. 3155; Cass. civ. 23 febbraio 2001 n. 2681 e 3 dicembre 1996 n. 10784).
6. Né tali conclusioni si prestano a essere ripensate per il fatto che il ricorrente si duole proprio del mancato ricorso al rimedio oppositorio, ex art. 645 cod. proc. civ. da parte della reclamante.
Il regime sancito dall’art. 669 septies, comma 3 cod. proc. civ. si applica anche alle decisioni del collegio, posto che la trasparente ratio legis è di assicurare il passaggio per un giudizio di merito a cognizione piena della regolamentazione delle spese inerenti al procedimento cautelare ante causam, ove nessuna delle parti abbia interesse a canalizzare per quella via le pretese sottese alla richiesta del provvedimento d’urgenza.
7. Non a caso, con riferimento all’assetto normativo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha eliso ogni riferimento all’art. 645 cod. proc. civ., lasciando solo l’asciutta enunciazione per cui la condanna alle spese è immediatamente esecutiva, questa Corte ha affermato, sul presupposto che al provvedimento conclusivo del procedimento cautelare non può comunque riconoscersi natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, che il mezzo di tutela esperibile contro la liquidazione delle spese – quando solo di essa l’una o l’altra parte abbia interesse a lamentarsi – è il rimedio azionabile contro ogni titolo esecutivo, e cioè l’opposizione al precetto, ovvero l’opposizione all’esecuzione, rispettivamente, intimato o iniziata su base di detto provvedimento (confr. Cass. civ. 24 maggio 2011, n. 11370).
In definitiva il ricorso ex art. 111 Cost. deve ritenersi inammissibile”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200 (di cui euro 200 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012.

Redazione