E’ impugnabile la cartella di pagamento Irap emessa sulla base della dichiarazione presentata dal professionista (Cass. n. 25358/2013)

Redazione 12/11/13
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ORDINANZA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: Irap

RICORRENTE: A. G.
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. Il prof. A.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 187/28/10 del 10 dicembre 2010 che rigettava l’appello del contribuente affermando che il ricorso con cui prof. A.G. aveva sostenuto il non assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2004, doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purchè ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

P.Q.M.

La Corto accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 9 ottobre 2013

Redazione