E’ illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida fondato su di un verbale annullato dal Giudice di Pace (TAR N. 00526/2012)

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con la sentenza in rassegna, ha annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Per il Tar salentino, anche se fondati su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, i dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica non possono avere carattere soggettivo, ma devono trovare fondamento in specifici fatti o comportamenti del soggetto ed esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione.

In particolare, per il GA adito, nel caso in esame, il provvedimento impugnato basa le proprie determinazioni sul verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 145, commi 5 e 10 del codice della strada elevato dai Carabinieri, che, tuttavia, è stato oggetto di annullamento da parte del Giudice di Pace di Lecce.

Pertanto, ha proseguito il TAR, quanto disposto dal Giudice di Pace comporta che non risulta supportata da alcuna ragione giuridica la decisione di disporre la revisione della patente di guida della ricorrente. Infatti, pur se è vero che “L’esercizio del potere discrezionale sotteso all’art. 128 del Codice della Strada (revisione della patente di guida) prescinde dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare della patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere nei predetti uffici il solo dubbio sull’idoneità del conducente.” (Cons. ST., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 338), è altresì necessario che l’insorgenza del dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida e quindi il provvedimento conseguente che dispone la revisione, sia supportato da un’adeguata motivazione, attraverso la quale l’Amministrazione esterni le ragioni che hanno indotto a ritenere il comportamento tale da condurre alla necessità della riedizione della verifica di idoneità tecnica.

E questo soprattutto quando, come nel caso in esame, il verbale relativo all’accertamento effettuato dai carabinieri, posto alla base del provvedimento, sia stato annullato dal GdP.

Sentenza collegata

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Matranga Alfredo

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